POS. V Prot._______________/202.11.04

OGGETTO: Beni culturali - Concorso di storico dell'arte - Vincitori già insegnanti - Art.18, CCNL-Comparto scuola - Applicabilità.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P.I.
Dipartimento Beni Culturali ed E.P.
PALERMO

E, p.c.  PRESIDENZA DELLA REGIONE 
  SICILIANA 
  Dipartimento del Personale, dei SS. 
  GG., di Quiescenza, Assistenza e 
  Previdenza del personale in servizio 
  PALERMO 





1. Con nota prot. n.17101 del 22 settembre 2004, codesto Dipartimento, premesso che alcuni vincitori del concorso a n.39 posti di dirigente tecnico storico dell'arte intendono avvalersi della previsione di cui all'art.18 del CCNL del comparto scuola 2002/2005 che dà diritto ad un anno scolastico di aspettativa senza assegni per realizzare, nell'ambito del comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova, ha chiesto allo Scrivente se la predetta previsione possa conciliarsi con il divieto di cumulo degli impieghi previsto dall'art.65, D.P.R. 10.1.1957, n.3 e dall'art.53, D.Lgs. 30.3.2001, n.165.



2. La questione suesposta deve essere inquadrata alla luce del processo di privatizzazione del pubblico impiego, che ha comportato il passaggio ad una nuova disciplina del lavoro nella P.A., sotto il duplice versante dell'assoggettamento dei pubblici dipendenti (fatte salve eccezioni oggettive e soggettive) alla normativa di diritto comune e del ruolo attribuito alla contrattazione collettiva nella regolamentazione delle materie non riservate alla legge o agli atti unilaterali di organizzazione della P.A..

Sotto il primo profilo, è noto che il nuovo assetto della materia pone un delicato problema di coordinamento con la normativa preesistente, al fine di verificare limiti e settori di sopravvivenza di quest'ultima.
Va subito detto tuttavia che il tradizionale regime pubblicistico delle incompatibilità e, segnatamente, il divieto di cumulo di impieghi pubblici come disciplinati nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, recante il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, è rimasto sostanzialmente immutato.
Infatti, la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art.53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (già art.58, D.Lgs. n.29/1993 e succ. mod.) non solo ha espressamente confermato le previsioni di cui agli artt.60-65 del D.P.R. n.3/1957, ma ha altresì conferito efficacia generale alle stesse (salva la deroga prevista per i dirigenti dall'art.23 bis, D.Lgs. cit.).

Pertanto, la disciplina legislativa di riferimento, sia per il regime generale delle incompatibilità che per lo specifico divieto di cumulo di pubblici impieghi, rimane quella del T.U. n.3/1957, oggi applicabile, ex art.53, primo comma, D.Lgs. n.165/2001 cit. a tutte le categorie di pubblici dipendenti (e, quindi, anche a quelle categorie di personale per quali era originariamente prevista una specifica disciplina normativa in materia di incompatibilità), con esclusione solo del personale impiegato in settori particolari -tra cui sanità, scuola, enti lirici- per i quali trova esplicita salvezza la normativa speciale.

Restringendo l'indagine all'ipotesi specifica del c.d. cumulo di impieghi pubblici che qui ci occupa, va osservato quanto segue.
A tale riguardo, l'art.65, T.U. n.3/1957, testualmente dispone che:
"Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
.......
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art.125, alla data di assunzione del nuovo impiego" (primo e terzo comma).

Il cumulo di impieghi pubblici è dunque sempre vietato e lo è inderogabilmente, tant'è che un'eventuale autorizzazione sarebbe del tutto illegittima per palese contrasto con una norma imperativa di legge.
La situazione di incompatibilità è così grave e pregnante da comportare la cessazione di diritto dell'impiego precedente, sulla base della presunzione che l'impiegato abbia inteso accettare il secondo rapporto per dismettere il primo. Il divieto di cumulo sussiste anche quando il secondo impiego non abbia i caratteri della stabilità e cioè si tratti di impiego non di ruolo.
Il pubblico dipendente è pertanto obbligato -all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale- a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.
L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi.

Vale la pena sottolineare che il divieto di cumulo di impieghi pubblici è espressamente ribadito per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dalla normativa di settore che, pur dettando uno specifico regime delle incompatibilità, dispone all'art.508, commi 7, 8 e 9, D.Lgs. 16.4.1994, n.297 che:
"......
7. L'ufficio di docente .... non è cumulabile con altro rapporto di pubblico impiego.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
...".

Vero è che l'art.18 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, quadriennio giuridico 2002-2005, nel disciplinare la "Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio", in particolare, prevede al terzo comma che:
"Il docente è collocato in aspettativa a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova".

Tuttavia, non può non rilevarsi che la suddetta previsione concerne unicamente le parti contraenti e non è produttiva di effetti su terzi estranei al rapporto contrattuale quale la Regione siciliana, che è l'Ente che nel caso di specie deve giudicare delle incompatibilità e verificare se possa essere sufficiente, per l'Ente regionale, la circostanza che il soggetto vincitore del concorso sia in regime di sospensione dal primo rapporto di lavoro.

Il quadro normativo e contrattuale di riferimento è in questo caso quello applicabile al rapporto di pubblico impiego con la Regione siciliana e lo stesso, allo stato attuale, si impernia esaustivamente sul principio generale del divieto di cumulo di impieghi pubblici come regolato dall'art.65, D.P.R. n.3/1957 e richiamato dall'art.53, D.Lgs. n.165/2001.
Quindi, il caso in esame rientra nella fattispecie del cumulo di impieghi prevista dall'art. 65, T.U. imp. civ. St.. Tale disposizione, peraltro, stabilendo che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, non contiene alcuna indicazione relativa alle caratteristiche degli stessi ed è stata, pertanto, costantemente ritenuta dalla giurisprudenza norma di stretta interpretazione

Ciò posto, essendo il divieto in questione assoluto ed inderogabile, rimane escluso che codesta Amministrazione possa stipulare un contratto individuale di lavoro con un soggetto già titolare di altro rapporto di pubblico impiego.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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