Pos. 1   Prot. N. 208.11.04 



Oggetto: Trattamento economico dei congedi parentali. Circolare n. 31699 del 15.12.2000.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Regionale dell'Industria

Palermo




e.p.c. PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale

PALERMO







1.Con la nota n. 2119 dell' 1 ottobre 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente " riguardo ai possibili profili di illegittimità derivanti dalla mancata applicazione integrale della normativa statale rispetto alle direttive regionali, così come disciplinato da circolare n. 31699 del 15.12.2000 relativamente ai profili del trattamento economico riservato ai congedi parentali fruiti dai dipendenti regionali interessati".
Rappresenta codesto Dipartimento che nella circolare suddetta è previsto che le assenze per astensione facoltativa....si ascrivono all'istituto del congedo straordinario che trova la propria disciplina nell'art. 38 della l.r. 6/97e che le differenti discipline -statale e regionale- determinerebbero una maggiore spesa per la Regione configurando, pertanto, un possibile danno erariale.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 reca norme minime di tutela della maternità e paternità applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti, facendo però salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (art. 1, c. 2). Conseguentemente, poiché le assenze per congedo parentale, nuova dizione assunta dalla ex astensione facoltativa post-partum, si ascrivono al genus del congedo straordinario, (come correttamente previsto nella circolare n.31699 del 15 dicembre 2000), che trova la propria disciplina nell'art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, (come modificato dall'art. 38 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6), è quest'ultima la disciplina cui bisogna far riferimento per la soluzione del quesito posto.
Pertanto anche le assenze per "congedo parentale" dovranno essere retribuite per intero fino a concorrenza del limite di 45 giorni per anno solare previsto per il congedo straordinario dalla sopra richiamata disposizione regionale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che in ambito statale sia prevista una differente disciplina economica ed un limite temporale diverso del congedo straordinario.

Il presente parere viene esteso anche alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali- cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello "stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale"- per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest'Ufficio si riserva eventuali approfondimenti.





3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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