Pos. II Prot. _______/211.04.11

OGGETTO: Cooperazione e cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Compensi commissari straordinari.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota n. 3420 del 29.09.2004)
PALERMO

1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento pone sostanzialmente all'Ufficio il quesito se, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto assessoriale 19 giugno 2003, n. 1981, possa procedersi al pagamento dei compensi spettanti ai commissari straordinari della cooperativa cantina sociale "xxxxxx" con sede in xxxxxx, posta, a far data dal 31 dicembre 1992, in liquidazione coatta amministrativa.
Al riguardo codesta Amministrazione, considerato che le richieste di pagamento da parte dei commissari sono pervenute "quando la procedura di gestione commissariale era abbondantemente conclusa", è dell'avviso che "non possa applicarsi quanto disposto dall'art. 4 del citato D.A. n. 1891".

2. L'orientamento espresso da codesto Assessorato nella richiesta di parere va sostanzialmente condiviso.
Ed invero, il decreto assessoriale 19 giugno 2003, n. 1891, nel disciplinare i compensi spettanti ai commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 2543 c.c. (nel testo vigente prima della riforma del diritto societario introdotta dal D. Lgs. n. 6/2003), dall'autorità di vigilanza in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, all'art. 4 prevede, tra l'altro, che "il compenso ed il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente commissariato; in caso di mancanza o di insufficienza di attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400".
Il richiamato art. 7 della legge n. 400/1975, prevede poi che qualora sia comprovata l'impossibilità del pagamento del compenso dei commissari nominati ai sensi dell'art. 2543 c.c., nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, potrà essere utilizzato lo stanziamento iscritto in un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il rinvio alla disposizione statale -la cui applicabilità nell'ordinamento regionale, trova fondamento, ad avviso dello Scrivente, non tanto nella determinazione assessoriale quanto nella considerazione che trattasi di norma che incide nel campo del diritto privato, laddove è esclusa ogni competenza legislativa regionale- consentirebbe dunque, in caso di mancanza o insufficienza di attività, di procedere al pagamento del compenso del commissario straordinario utilizzando somme a carico del bilancio regionale; tuttavia va altresì evidenziato che il successivo art. 5 del decreto assessoriale n. 1891/2003, statuisce che le disposizioni del medesimo decreto decorrono dal 1º luglio 2003 e "si applicano anche procedure di gestione commissariale degli enti cooperativi in corso alla suddetta data, salvo che non sia stato adottato e trasmesso il provvedimento di determinazione del compenso finale".
Ora, poiché dagli atti allegati alla richiesta di parere risulta che alla data del1º luglio 2003 la gestione straordinaria della cooperativa de qua era già cessata (tanto è vero che la medesima cooperativa, è stata sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 31 dicembre 1992), deve ritenersi che, nella fattispecie, non trovano comunque applicazione le disposizioni del decreto assessoriale n. 1891/2003, ciò a prescindere dalla circostanza che le richieste di pagamento dei compensi dei commissari sono pervenute all'Amministrazione dopo la chiusura della stessa gestione straordinaria; pertanto, alla luce di quanto sopra affermato, deve conseguentemente escludersi la possibilità di pagare i compensi in questione con somme a carico del bilancio regionale.
Ciò detto, si osserva altresì per completezza che non sembra conducente la motivazione addotta da ciascuno dei commissari straordinari della cooperativa de qua per giustificare la richiesta di pagamento avanzata nei confronti di codesto Assessorato, in particolare laddove si evidenzia che il richiedente, "quale mandatario" di codesto Assessorato "rimane garantito dal mandante".
Ed invero, al riguardo si fa presente che tra i commissari straordinari e l'Amministrazione non è stato stipulato alcun contratto di mandato e, per conseguenza, non si è instaurato alcun rapporto di natura privatistica; i predetti commissari sono stati invece "nominati", nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo spettanti all'autorità governativa sulle società cooperative, con il compito di ricondurre la gestione della cooperativa de qua a regime ordinario.
I rapporti tra i commissari e l'Amministrazione sono dunque disciplinati, per quanto riguarda i compensi spettanti, alla stregua di quanto previsto nel provvedimento di nomina nonché del principio desumibile dalle disposizioni a tal fine rilevanti per il quale i predetti compensi gravano sul bilancio dell'ente cooperativo commissariato (cfr. D.M. 15 febbraio 1993; art. 4, D.M. 22 gennaio 2002; art. 4, D.A. 19 giugno 2003, n. 1891); pertanto, considerata l'inapplicabilità, nella fattispecie, del decreto assessoriale n. 1891/2003, il cui art. 4 consente di derogare al principio di cui sopra e di porre a carico del bilancio regionale i compensi in questione nell'ipotesi mancanza o di insufficienza di attività dell'ente commissariato, deve concludersi che i crediti vantati dai commissari straordinari per i compensi loro spettanti debbono giacere, a seguito della messa in liquidazione della predetta cooperativa, nello stato passivo depositato.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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