POS. IV Prot._______________/217.11.2004
OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica - Entrate - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Disciplina.
ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Finanze e Credito
Servizio Riscossione
PALERMO
1. Con nota 8 ottobre 2004, n. 16412, codesto Dipartimento chiede se la Regione siciliana possa recepire la norma statale sul fermo amministrativo, cioè l'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come ulteriormente innovato dall'art.1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 in riferimento al 1° comma della norma - al fine di attuarne con regolamento il contenuto.
La richiesta trae origine dalla risoluzione n. 92/E del 22 luglio 2004, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiesto ai concessionari della riscossione di astenersi, in via cautelativa, dal disporre fermi amministrativi relativamente ai ruoli della stessa Agenzia, atteso che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3259 del 14 luglio 2004 ha ritenuto legittima la richiesta di sospensione delle "ganasce fiscali" - disposta dal Tar Lazio su ricorso di un contribuente che eccepiva l'irregolarità delle procedure attuative della misura cautelare in mancanza del previsto regolamento attuativo.
La risoluzione ha causato un forte rallentamento nel recupero dei crediti da parte dei concessionari, giacchè l'applicazione del fermo amministrativo aveva dimostrato di essere un forte deterrente all'evasione. |
Il potere di disporre il fermo amministrativo, a seguito della nuova formulazione del comma 1 dell'art. 86 del D.P.R 602/1973 è attribuito direttamente al concessionario della riscossione, laddove - precedentemente alla novella - era attribuito alla direzione generale delle entrate sul presupposto - quest'ultimo rimosso dalla nuova formulazione dell'istituto - dell'accertata impossibilità di eseguire il pignoramento per mancato reperimento del veicolo del contribuente. | |
Il regolamento di attuazione del fermo, previsto dal comma 4 dell'art. 86, emanato con d.m. 7 settembre 1998, n. 503, nella vigenza del precedente sistema, disciplinava puntualmente tutti gli elementi connessi con la misura, mentre gli elementi di novità introdotti fanno ritenere, a parte della dottrina e della giurisprudenza, necessario un nuovo regolamento di attuazione che disciplini le peculiarità della riforma, in mancanza del quale nessuna valenza può riconoscersi al provvedimento di fermo. |