Pos. 1   Prot. N. 233.04.11  



Oggetto: Espropriazione per p. u. - Termine di inizio dei lavori - Possibilità di proroga.



Allegati n...........................


                      PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 
                      DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 
      Servizio sviluppo locale- U.O.B. n. 1      
                          PALERMO 




1. Con nota 25 ottobre 2004, prot. 5746, codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo Ufficio "in merito alla non sussistenza di normative in materia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che limitino o non consentano l'accoglimento della proroga richiesta dal comune di XXXXXXXXX" in ordine al termine di inizio dei lavori concernenti le opere previste nell'Accordo di programma tra il Presidente della Regione ed il commissario straordinario del comune di XXXXXXXXX, approvato col decreto presidenziale 15 novembre 2002, pubblicato sulla GURS 6 dicembre 2002, n. 56.
L'art. 5 del predetto programma prevede, infatti, che "ai sensi della delibera del C.C. di XXXXXXXXX n. 31 del 7 ottobre 1999, le opere e le espropriazioni dovranno essere iniziate entro due anni e completate entro sei anni dalla data della medesima deliberazione, essendo quest'ultimo termine quello di efficacia della variante approvata ".

2. Si premette che ai sensi dell'art. 36 della l.r. n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, anche in Sicilia le procedure per le espropriazioni e le occupazioni sono regolate dal Dpr 8-6-2001, n. 327, ( recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) a far data dalla sua entrata in vigore ( 30-6-2003). Tuttavia, l'art. 57 del predetto decreto presidenziale esclude dalla sua applicazione i progetti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, fosse già intervenuta (come nella fattispecie in esame) la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dispone che gli stessi restano soggetti alla previgente normativa.
Trova pertanto applicazione nella fattispecie il principio contenuto nell'art. 13 della legge n. 2359/1865, della necessaria indicazione, nella dichiarazione di pubblica utilità e urgenza, dei termini iniziali e finali dei lavori.
Orbene, con riferimento al Programma in questione, se il termine finale può agevolmente essere individuato nei sei anni decorrenti dalla data della su indicata deliberazione consiliare (art. 5 ) quello iniziale deve essere più esattamente ricondotto al contenuto dell'art. 3 del D.P. 15 novembre 2002 ove viene determinato in 13 mesi dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla GURS e viene fissato in due anni quello di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità nel caso in cui le opere non abbiano avuto inizio in tale termine.
La previsione, alquanto perplessa, può essere interpretata nel senso di attribuire carattere meramente ordinatorio al termine di 13 mesi ancorando a quello biennale l'efficacia della dichiarazione di p.u. (connessa al decreto presidenziale).
Premesso, poi, che la proroga può intervenire prima della scadenza del termine originario non si ravvisano ostacoli normativi affinché il termine di inizio dei lavori, non ancora scaduto, venga prorogato pur facendo presente che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale anteriore al nuovo Testo unico, tale rinvio deve essere congruamente motivato sulla base di "valide ragioni" o di "obiettive difficoltà" indipendenti dalla volontà dell'ente espropriante (cfr. C.S., sez. IV, 1 aprile 1999, n. 495; Cassazione, sez. I, 18 - 5 - 2003, n. 6979; Cass. Sez. I, 11-11-2003, n. 16907).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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