Pos. 1  Prot. N. 246.11.04 



Oggetto: Autoservizi non di linea. Requisiti delle società titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente










ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,

COMUNICAZIONE E TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni



Palermo









1. Con la nota n. 260 del 25 ottobre 2005 codesto Dipartimento, in relazione a due richieste poste rispettivamente dalla Provincia Regionale di xxxx - Area Metropolitana - e da una Società Cooperativa con sede in xxx -ha posto due quesiti, il primo relativo "all'individuazione dei soggetti che, all'interno di una società avente ad oggetto il servizio di autonoleggio con conducente, debbano possedere i requisiti morali e professionali previsti per l'autorizzazione all'esercizio di tale tipo di attività" ; il secondo alla possibilità che "i requisiti richiesti possono essere posseduti da altro socio della cooperativa o da dirigenti tecnici legati alla cooperativa da contratti di lavoro, anziché dal legale rappresentante della società".


2. Giova in primo luogo ricordare che il settore dell'autotrasporto pubblico non di linea ha ricevuto negli ultimi anni una disciplina organica per effetto della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
 In Sicilia la citata legge quadro è stata recepita con la Legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 che, all'art.1, testualmente dispone " La legge 15 gennaio 1992, n. 21, si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge"La l.r 9 agosto 2002, n. 13 ha successivamente modificato ed integrato la l.r. 29/96 ponendo fine alle difficoltà applicative derivanti dalla mancata previsione, nella legge regionale, del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea che, previsto nella legge nazionale 21/92 all'art. 6, rappresenta requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività di trasporto.
In particolare, l'art. 3 bis della l.r. 29/96 istituisce presso le camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura il ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
L' art. 3 ter individua, poi, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Dispone il comma 1 "L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 3-bis è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nei commi seguenti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto dall'articolo 3-quater".

Dalle disposizioni fin qui richiamate si evince che, ai fini dell'esercizio di un'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i requisiti dell'idoneità morale e professionale rappresentano elementi indispensabili, per il conducente, per ottenere l'iscrizione al ruolo e, conseguentemente, l'autorizzazione all'esercizio della predetta attività di trasporto.
Tali requisiti, però, concernono solo le persone fisiche mentre la normativa succitata non si è occupata del caso in cui le persone giuridiche siano titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
Tale vuoto normativo è stato parzialmente colmato dall'art. 118 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 che ha aggiunto alla citata l.r. 29/96, l'art. 3 sexies, che così dispone:
"Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge regionale 6 aprile 1996,n 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395".
Lo stesso art. 118, al comma 2, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/02 prevede "Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo".
Come chiarito nel precedente parere prot. n. 7232.252.03.11, reso a codesto Assessorato, " Con riferimento, poi, alle imprese, costituite in forma di persona giuridica che intendono esercitare, ai sensi dell'art. 118, comma2, delle l.r. 4/2003, l'attività di noleggio di autovettura con conducente, ad essere iscritto sarà il legale rappresentante dell'impresa, sia esso l'amministratore unico o uno dei membri del consiglio di amministrazione purchè in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione".
Ed invero la superiore normativa se da un lato ha contemplato la possibilità che le persone giuridiche siano titolari di autorizzazioni per il noleggio con conducente, d'altro lato nulla ha previsto per quanto riguarda i requisiti necessari per ottenere la suddetta autorizzazione e riguardo ai soggetti(rappresentante legale, socio) che devono possederli.
In assenza di normativa, pertanto, un'indicazione in tal senso può derivare dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 recante il Regolamento di attuazione della direttiva CEE 562/74, (come modificata dalla direttiva CEE 438/89), che disciplina le modalità di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autoveicoli atti a trasportare più di nove persone anche con riferimento alle imprese persone giuridiche.
L'art. 3 in particolare dispone che: "Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, finanziaria e professionale".
Ora, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto il requisito dell'idoneità morale è richiesto sia per i soci o gli amministratori, a seconda del tipo di società, che da tutti coloro che dirigono l'attività di trasporto "in maniera permanente ed effettiva.
Per quanto concerne il requisito dell'idoneità professionale conformemente a quanto già precisato dallo Scrivente Ufficio, (Cfr. parere prot. n. 2582. 304.00.11 reso a codesto Assessorato), deve essere posseduto esclusivamente dal soggetto che dirige l'attività di trasporto "in maniera permanente ed effettiva" ai sensi delle norme richiamate.
Tale soggetto può rivestire la qualifica di rappresentante legale della società ovvero essere stato designato da quest'ultimo a dirigerla e pertanto essere socio o dirigente della stessa.
E' da escludere, in ogni caso, che una società possa essere autorizzata all'esercizio di un'attività di trasporto qualora né il rappresentante legale, né i soci o coloro designati a dirigerla abbiano i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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