POS. V Prot._______________/247.2004.11

OGGETTO: Ente Parco. Decadenza del collegio dei revisori. Nomina di commissario ad acta nelle more del rinnovo dell'organo di controllo. Possibilità.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE Dipartimento territorio e ambiente
PALERMO






1. Con nota n. 71006/Servizio 6°, Unità operativa 6.2 del 4 novembre 2004, pervenuta il successivo 10 novembre codesto Dipartimento, premesso di aver avviato le procedure di ricostituzione- a seguito di decadenza- del collegio dei revisori dell'Ente Parco XXX, per corrispondere ad analoga richiesta dell'Ente stesso, chiede l'avviso dello Scrivente sulla possibilità di nominare, nelle more del perfezionamento del procedimento in questione, un commissario ad acta per l'approvazione di importanti documenti contabili.
Codesto Dipartimento riferisce di nutrire perplessità in proposito, considerato che il commissario ad acta sarebbe chiamato ad espletare compiti propri di un organo di controllo.

2. La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", all'art. 9 bis- aggiunto dall'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 8 della l. r. 3 ottobre 1995, n. 71- dopo aver disposto che : "Sono organi dell'Ente Parco il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori (primo comma ) disciplina le modalità di nomina degli stessi, stabilendo in particolare, per quel che qui interessa, che "Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del parco l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina del collegio dei revisori.
Esso è composto di tre membri: uno designato dal medesimo Assessore; uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze; uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Il collegio esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente parco".
La medesima norma dispone, in ultimo che "Gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.
I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti".

La l. r. n. 98/1981 nulla prevede in ordine al regime di proroga degli organi dell'Ente Parco.
Tuttavia, poiché l'Ente Parco è qualificato dalla l. r. n. 98/1981 "Ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente" (cfr. art. 9, comma 1), ad esso certamente si applica la normativa regionale di cui alla l. r. 28 marzo 1995, n. 22, contenente "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale".
In realtà l'art. 1 della l. r. n. 22/1995 estende l'ambito di applicazione del d. l. 16 maggio 1994, n. 293 - convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1995, n. 444 e riguardante la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi dello Stato - agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza.
In particolare, il d. l. n. 293/1994, all'art. 3, comma 1, prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di durata per ciascuno di essi previsto sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo e, all'art. 6, stabilisce la decadenza degli organi non ricostituiti entro il termine massimo di proroga, con conseguente sanzione di nullità degli atti adottati dagli organi decaduti.

3. Passando all'esame del quesito sottoposto, si osserva che il commissario ad acta rientra tra gli organi straordinari dell'Ente pubblico, la cui funzione è ridotta al compimento di un singolo o singoli atti, espressamente indicati nel provvedimento di nomina, che possono essere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione e comunque si presentano come obbligatori, indifferibili ed urgenti.
La nomina del commissario ad acta trova giustificazione nel ritardo o mancato compimento di un atto obbligatorio per legge da parte dell'organo competente (cfr., in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. I, 25 febbraio 1992, n. 272).
Lo Scrivente ha già avuto modo di affermare- nel parere n. 6950 del 2001, reso a codesto Dipartimento in data 20 aprile 2001 e riguardante una fattispecie similare a quella sottoposta- come anche la Corte dei Conti, Sez. di controllo per la regione siciliana (cfr. 7 febbraio 1996 su D.P.Reg. n. 185 /Gab del 29 giugno 1995 e n. 200/Gab del 18 luglio 1995) ha ribadito che ... "il commissario ad acta può essere nominato solo per il compimento di singoli atti tassativamente indicati nel provvedimento di nomina".
La stessa legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, all'art. 9 recante "Norme sulla gestione dei Parchi regionali", comma 7 contiene una norma- che per la sua collocazione sembra riferirsi ai soli organi di gestione del Parco- con cui viene fatto obbligo all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di provvedere a mezzo di commissari ad acta qualora gli organi del Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge.

Nella fattispecie sottoposta la nomina del commissario ad acta, come riferito da codesto Dipartimento, ha come presupposto la decadenza del collegio dei revisori e la necessità, conseguentemente, di approvare in tempi assai brevi importanti documenti contabili dell'Ente Parco.
Le funzioni che, in realtà, il commissario sarebbe chiamato ad espletare presso l'Ente Parco sono appunto quelle demandate per legge al collegio dei revisori, ossia il "controllo contabile sugli atti dell'Ente Parco".
Pertanto, il compito del commissario ad acta non si esaurirebbe nel compimento di singoli atti obbligatori per legge, quanto, piuttosto, consisterebbe nella sostituzione vera e propria al collegio dei revisori dell'Ente Parco in quella che è la sfera di attribuzioni normativamente riservata a quest'ultimo.
In realtà, quindi, l'organo straordinario che potrebbe essere nominato in sostituzione del collegio dei revisori non è certamente il commissario ad acta.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco già decaduto per scadenza dei termini di prorogatio possa essere temporaneamente sostituito da un commissario straordinario, tenuto conto della peculiarità delle funzioni che l'organo collegiale in questione svolge, consistenti, come sopra specificato, nella vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco.

Va rilevato, in proposito che nell'ordinamento giuridico, sia nazionale che regionale, mentre viene ordinariamente prevista la facoltà di commissariare gli organi di amministrazione (v., ad esempio, l'art. 55 della l. r. 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14, comma 1, della l. r. 23 dicembre 2000, n. 30) analoga previsione manca del tutto per gli organi di controllo, comunque denominati, per i quali viene prevista- nel caso di impossibilità di funzionamento- la sostituzione dei componenti ( v., ad es., art. 235 D.Lgs. n. 267/2000 e lo stesso art. 9-bis della l. r. n. 98/1981).

D'altronde tale assetto normativo discende dalle diverse funzioni, amministrativa e di controllo, esercitate dagli organi in parola nella considerazione che mentre nel primo caso non si può ammettere una soluzione di continuità nella gestione, nel secondo l'esercizio del controllo resta pur possibile a posteriori, anche in un fisiologico ritardo nella ricostituzione dell'organo di controllo.

Quindi, alla luce delle considerazioni sopra riportate, poiché il commissario straordinario è nominato in sostituzione di organi di amministrazione attiva a garanzia di continuità dell'azione amministrativa, sembra allo Scrivente che il collegio dei revisori- in considerazione delle peculiarità proprie di quest'organo demandato ad effettuare il controllo contabile degli atti dell'Ente parco- nell'ipotesi di decadenza per scadenza dei termini di prorogatio non possa essere sostituito ricorrendo a commissariamenti.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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