Pos. 1   Prot. N. 248.11. 04  



Oggetto: Incarichi esterni. Art. 7, c. 6, D.Lgs 165/2001. Art. 56, co. 7 bis l.r. 10/99




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO
E FINANZE

Dipartimento Bilancio e Tesoro


Palermo



e.p.c.

ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico

Palermo





1.Con la nota n. 28310 del 3 novembre 2004 codesto Dipartimento - "in considerazione anche della recente norma contenuta nell'art. 37, lett. b) che ha aggiunto il comma 7 bis all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10"- ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'applicabilità - nell'ordinamento regionale - dell'art. 7, co.6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non è possibile fare fronte con personale in servizio.
2. La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, all'art. 1, comma 2 recita "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni..." operando, conseguentemente, un rinvio dinamico alla normativa dello Stato in materia di pubblico impiego.
In particolare, il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 emanato in adempimento della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ha disciplinato quanto già previsto nel D.Lgs 29/93 e successive modifiche apportate, racchiudendo in un testo unico la materia riguardante il pubblico impiego.
Ora, in relazione alla fattispecie sottoposta all'attenzione dello Scrivente, si osserva che l'art. 23 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 ha disposto che al rapporto d'impiego del personale regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione si applicano alcune disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e segnatamente, tra le altre, anche l'art. 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs 165/2000.
Tale norma rubricata " Gestione delle risorse umane" sancisce al 6° comma che " Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
Ora, premesso che non si entra - in quanto non chiesto - nel merito dell'utilizzo dell'affidamento dell' incarico a terzi nè sulla titolarità della competenza a ricorrervi, elemento caratterizzante del suddetto strumento è che l'amministrazione non sia in grado di fare fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse in quel momento esistenti al suo interno.
Al riguardo soccorre infatti la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti che ha ribadito l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti svolti dai dipendenti dell'amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio dei costi (Circolare del Dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004, n. 4).
Posto quindi che la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna deve costituire un rimedio di natura eccezionale per fare fronte ad esigenze peculiari per le quali è necessario l'apporto di apposite competenze professionali non sembra esservi dubbio sulla possibilità di applicare tale norma anche nell'ambito della Regione siciliana così come confermato dall'art 37 , comma 1, lett. b), l.r. 31 maggio 2004, n. 9, che ha aggiunto il comma 7 bis all'art.56 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, che testualmente dispone "Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
La dizione letterale della norma, in forza dell'espressione "anche" utilizzata dal legislatore, conferma dunque l'applicabilità, già individuata in via generale, nell'art. 23 l.r. 10/2000, della suddetta disposizione nella legislazione regionale siciliana.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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