Pos. 1   Prot. N 514 - 252.04.11 .  


Oggetto: OPERE PUBBLICHE - Lavori pubblici - Conferimento incarico progettazione esecutiva e direzione lavori per completamento Centro diagnosi e cura per medullolesi "Villa xxxxx".



Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
                      Dipartimento regionale Fondo sanitario 
                      Serv. 5 Patrimonio sanitario 
                              P A L E R M O 
      E p.c.             ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI 
                      ISPETTORATO TECNICO REGIONALE 
                                      P A L E R M O 


1 - Con nota 11 novembre 2004, n. 5475, viene esposto che l'Azienda USL n. X di xxxxx - ai fini della realizzazione di un intervento previsto nel piano pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988, oggetto dell' Accordo di programma Stato/Regione 30/4/2002 - ha conferito ad un libero professionista l' incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori di uno specifico intervento.
L'incarico per la redazione del progetto generale e per la direzione dei lavori venne conferito dalla Azienda sanitaria con delibera 3-10-1986, n. 988, modificata con successiva delibera 28-4-1987, n. 930. ad una equipe di tecnici. Successivamente, a seguito di una nuova assegnazione di fondi, la stessa Azienda, deliberava di avvalersi della procedura di appalto concorso per la realizzazione di ulteriori interventi compresi nel progetto generale e non ancora realizzati per mancanza di fondi, affidando (con delibera 5-9-2002, n. 2141) l'incarico di direzione dei lavori allo stesso professionista autore del progetto generale e già direttore dei lavori precedenti.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale sui lavori pubblici di cui alla l.r. n. 7/2002, l' Azienda USL, con delibera 24-10-2002, n. 2633, revocava la propria determinazione di procedere all'appalto concorso e affidava allo stesso architetto incaricato della direzione dei lavori la redazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare, ai sensi dell'art.7 comma 2, lett. b) del Dlgs. N. 157/1995.
Con ulteriore delibera 4-12-2002, n. 3702 veniva modificato alla luce della l.r. n. 7/2002 il disciplinare d'incarico del progetto esecutivo; con delibere 28-5-2003, n.. 1767 e 1769 venivano modificate le precedenti delibere di incarico e i connessi disciplinari eliminando la previsione degli importi massimi delle prestazione professionali riconoscendosi al professionista il compenso da determinare secondo le vigenti tariffe professionali.

Il Dipartimento Ispettorato Tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, chiamato ad esaminare la parcella per la progettazione esecutiva presentata dal professionista, ha manifestato perplessità in ordine alla possibilità di affidamento diretto dell'incarico in relazione al valore della prestazione e, pertanto, codesto Dipartimento ha chiesto all'Azienda di fornire una relazione in merito alle procedure di affidamento seguite.
L'Azienda ha riferito limitandosi ad illustrare l'iter procedurale e normativo esperito per l'affidamento degli incarichi.
Fatta tale premessa viene chiesto a quest'Ufficio di indicare le possibili soluzioni che consentano di "assicurare che il procedimento relativo al conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori......possa essere definito nel superiore interesse pubblico, tenendo l'amministrazione al riparo da eventuali contenziosi con i professionisti incaricati".

2 - Dal carteggio inviato non è dato ricavare quali fossero l'importo ed i concreti lavori di cui al progetto generale risultando soltanto che sulla scorta di tale progetto l'Assessorato ha stanziato nel 2002, la somma necessaria al completamento dell'opera mediante unica procedura di gara, comprensiva di lavori e impianti, da appaltare col sistema dell'appalto concorso, per un importo complessivo di 19.315.369,05 euro.
Lo scrivente, pertanto, non ha elementi utili per valutare il rapporto fra le opere previste dal progetto generale e quelle di cui al successivo progetto esecutivo di completamento al fine dell'applicazione dell'art. 7, secondo comma lett. b) del D. lgs. N. 157/1995 cui rimandano sia la delibera di incarico della direzione dei lavori (anteriore all'entrata in vigore della l.r. n. 7/2002) sia quella di affidamento della progettazione esecutiva.
La questione appare riconducibile, infatti, alla possibilità di affidare o meno, con la delibera n. 2633 del 24-10-2002, l'incarico di "progettazione esecutiva" dei lavori di completamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 157/1995, disposizione normativa in forza della quale è esperibile il ricorso alla trattativa privata senza gara " qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi".
Evidentemente, tale ipotesi è diversa da quella di cui al precedente parere 5-12-2003, n.230.03.11, allegato al carteggio inviato da codesto Dipartimento con la nota cui oggi si risponde, con cui l'Ufficio aveva affrontato sotto altro aspetto la possibilità di affidamento diretto dell'incarico professionale oltre l'importo dei 100.000,00 euro (prevista dal comma 11 dell'art. 17 della l. n. 109/1994, nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002) con riferimento al caso previsto dall'art. 7, lett. e) del D. lgs. n. 157/1995 e cioè al caso di incarico conferito all'autore del progetto generale per ulteriore attività costituente "adattamento, correzione o sviluppo del progetto originario" e che può ricondursi all'ipotesi di " servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto..".
Sembra, però, che - in linea generale - l'incarico di progettazione esecutiva di un lotto di lavori pur previsti da un precedente progetto generale non possa farsi rientrare né nella su indicata fattispecie né in quella di cui al comma 2. lett. b) dell'art. 7 del D.lgs. n. 157/1995 ( come sostenuto nella premessa della delibera del Direttore generale dell'A.u.s.l. 24-10-2002, n. 2633) non rinvenendosi i motivi di natura tecnica, artistica o le ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, per i quali l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi. Ed anzi va in proposito rilevato che per detti lavori di completamento era stata prevista la procedura di appalto-concorso.
Orbene, l'attività di progettazione generale non assicura di per sé il diritto alla redazione del successivo progetto esecutivo tant'è che il comma 22 dell'art. 17 della l. n. 109/1994 (nel testo recepito dalla l.r. n. 7/2002) dispone che i due livelli di progettazione debbono "di norma" essere affidati allo stesso professionista salvo che sussistano particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento per l'affidamento ad altro professionista. Tale previsioni deve intendersi, ad avviso dello scrivente, come indicazione per l'affidamento sin dall'inizio dei due livelli di progettazione e per il calcolo dell'importo stimato della prestazione al quale deve essere aggiunto quello della direzione dei lavori (cfr. il comma 17 dell'art. 17 citato) ai fini dell'individuazione del sistema di scelta del progettista. Inoltre, la redazione del progetto (tanto più se generale) di un'opera di ingegneria non implica un diritto di esclusiva dell'autore alla sua modifica o completamento come comprovato dal fatto che lo stesso comma 22 prevede che nel caso di (pur eventuale) affidamento distinto dei due livelli di progettazione sia il secondo professionista incaricato di quella esecutiva a dover accettare la progettazione definitiva.
Peraltro, la stessa tariffa professionale (art. 18 della l. 2-3-1949, n. 143) riconosce un indennizzo alla mancata integrale esecuzione dell'opera progettata attraverso un aumento percentuale del compenso dovuto in caso di incarico parziale (cfr. sul punto Corte Cost. 11-7-1984, n. 192).
In sostanza, il ricorso all'art. 7, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 157/1995 non appare giustificato anche in relazione a quanto previsto dal comma 22 dell'art. 17 della l. n. 109/1994 e l'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa imporrebbe un'interpretazione delle norme che non risulti elusiva delle regole giuridiche che presiedono alla scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Né il principio della continuità delle fasi di progettazione può essere invocato al fine di eludere l'importo massimo della prestazione professionale affidabile fiduciariamente.


3. L'incarico conferito in violazione delle norme che disciplinano le procedure di individuazione del contraente andrebbe considerato nullo con la conseguenza che il professionista, ove abbia svolto la propria attività utilmente per l'AUSL non avrebbero diritto al riconoscimento del compenso professionale ma ad un "indennizzo per arricchimento senza causa secondo la previsione dell'art. 2041 c.c., la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale dispiega rilievo solo come parametro di valutazione oltre che come limite massimo di quella liquidazione (Cass., sez. II, 18-02-1999, n. 1372) e sempre che "l'amministrazione abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione esplicitamente, mediante una dichiarazione espressa, o anche implicitamente, mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione, da cui abbia tratto vantaggio economico o arricchimento, potendo, in entrambi i casi, tale riconoscimento intervenire solo dopo che l'opera sia stata realizzata o la prestazione eseguita "(Cass., sez. III, 12-11-2003, n. 17028).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente fin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1999, n,16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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