Pos. III-V   Prot. N. 18419 /259.11.04 



Oggetto: Enti del Servizio sanitario nazionale - Limiti per le assunzioni e procedure di mobilità ex art. 3, c.60, L .350/03.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Dipartimento regionale Fondo sanitario,
Assistenza sanitaria ed ospedaliera,
Igiene pubblica

PALERMO



1 - Con nota n. 1441 del 23 novembre c.a. del Servizio 3° di codesto Dipartimento, è stato chiesto allo Scrivente se - nell'ambito dei limiti alle assunzioni fissati per gli Enti del Servizio sanitario nazionale con il comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 e con successivo D.P.C.M. 27 luglio 2004 - le procedure di mobilità fatte salve dalle suddette norme siano escluse dal divieto di assumere personale non appartenente al ruolo sanitario.
Ritiene codesto Dipartimento che il suddetto divieto operi anche per le procedure di mobilità, esonerate soltanto dal rispetto della limitazione numerica (" assunzioni contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003" ) fissata dal suindicato art. 3, c.60.

2 - Con l'art. 3, c.60, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), nel rinviare a successivi D.P.C.M. la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004 per gli enti chiamati a concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, vengono contestualmente fissati precisi paletti al contenuto dei detti D.P.C.M.. Viene disposto che le suddette assunzioni - fatta eccezione per il personale infermieristico - vanno contenute entro percentuali (non superiori al 50 per cento) riferite alle cessazioni dal servizio avvenute nel corso del 2003, facendo salvo comunque il ricorso alle procedure di mobilità. Con la stessa disposizione ,e con riferimento ai suddetti limiti, viene circoscritta la facoltà degli Enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni : esclusivamente personale appartenente al ruolo sanitario.
Il successivo D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicato in G.U.R.I. 23 settembre 2004 n. 224, individua i criteri e i limiti ( gli stessi già indicati dal più volte citato art. 3, c.60) per le assunzioni in parola, in attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.
Al fine di pervenire alla soluzione del quesito di codesto Dipartimento può farsi ricorso ad un'interpretazione letterale delle disposizioni , coadiuvata da una valutazione della finalità della prescrizione normativa. Partendo da quest'ultimo criterio, che si sostanzia nell'esigenza del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, va rilevato come in un sistema di economia nazionale la mobilità non arreca aggravi alla situazione finanziaria complessivamente considerata. Sembra che a tal fine le procedure di mobilità si discostino dal concetto di "assunzione".
Procedendo all'esame del D.P.C.M. che avrebbe dovuto individuare più pregnatamente i criteri ed i limiti già delineati dalla legge 350/03, non può non rilevarsi l'assoluta corrispondenza dei contenuti rispetto alla legge. Tuttavia, al fine che qui interessa, può giovare un'esame sistematico dello stesso.
Al primo comma dell'art. 3 vengono indicati complessivamente i confini entro cui le regioni possono autorizzare gli enti del servizio sanitario nazionale ad effettuare assunzioni : esclusivamente personale appartenente al ruolo sanitario; rispetto del limite e dei criteri stabiliti dall'art. 3 della L. 350/03; rispetto del limite delle risorse finanziarie. Al comma 3 dello stesso articolo sono disposte specifiche deroghe ai " limiti di cui al comma 1 " per le procedure di mobilità e per le assunzioni del personale infermieristico.
Lo stesso ordine sistematico risulta adottato , del resto, nell'accordo del 20 maggio 2004 concluso - ai sensi del comma 60 dell'art. 3 L. 350/03 - tra Governo, Regioni ed autonomie locali in sede di Conferenza unificata , che dopo aver definito (all'art. 4) gli ambiti di operatività delle autorizzazioni alle assunzioni in questione, ha disposto (all'art.6) l'esclusione " dai limiti di cui al presente accordo" delle procedure di mobilità nonché delle assunzioni del personale infermieristico.
Si ritiene, conclusivamente, che nel concetto di "limiti" di cui all'art. 3 c.3 del D.P.C.M. 27 luglio 2004 vada compreso quello che restringe il campo delle assunzioni al personale appartenente al ruolo sanitario, autorizzandone la deroga per le procedure di mobilità.
Trattandosi, comunque, di interpretazione di norme statali che non possono non avere un'applicazione uniforme nell'intero territorio nazionale, sarebbe opportuno interpellare al riguardo i competenti organi statali.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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