Pos. 6   Prot. N. /264.11.04 



Oggetto: Liquidazione parcella professionale Avv. YYYYY. Richiesta parere.




Allegati n...........................
Assessorato regionale
della Sanità
Dipartimento regionale Fondo Sanitario
Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera
Igiene Pubblica
Servizio 2 - Organizzazione aziende
ed enti sanitari
U.O.B. 2.3 Contenzioso
(rif. nota 12416 del 22.11.04)


P A L E R M O


1. Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine al quesito posto (cfr. nota n. 3343 del 18.10.04) dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. X di WWWWW, nella qualità di commissario liquidatore della ex USL JJ di KKKKKK, relativo alla liquidazione della parcella professionale presentata dall'Avv. HHHHH YYYYY per l'incarico conferitogli, con atto deliberativo n. 3605 del 12.7.96, per esprimere un parere in relazione alla controversia insorta con la LLLLLLLLLLL s.p.a. ed altre imprese associate, riguardante l'appalto per i lavori di completamento e ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Vittoria, ed in particolare: 1) sulla progettazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Civile di KKKKKK con la ZZZZZZ, 2) sull'aggiudicazione - affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Civile di KKKKKK all'associazione di Imprese cui fa capo la LLLLLLLLLL; 3) sullo stato delle procedure espropriative, in particolare in ordine al pagamento di parte dei suoli su cui sarebbe dovuta sorgere l'opera di ampliamento.
Le perplessità circa la predetta parcella, pur munita del motivato visto formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, risiedono, in particolare, nel criterio utilizzato dal professionista per la determinazione del proprio compenso in ordine all'attività stragiudiziale, essendo stato assunto, quale criterio di riferimento, quello del valore della pratica, pari a 50 miliardi di lire, corrispondente al finanziamento previsto per la realizzazione dell'opera oggetto della prestazione professionale, applicando le norme per la determinazione delle tariffe in materia stragiudiziale, nonché l'aliquota minima dell'0,30%.
Conclusivamente la parcella veniva così determinata - a seguito, peraltro, di una intervenuta riduzione del 5% sull'originaria richiesta - nella misura di euro 85.677,86, di cui euro 3.432, 78 per l'attività giudiziaria (avente ad oggetto la rappresentanza e difesa dell'AUSL n. X e la delega, da parte della competente Avvocatura Distrettuale, delle funzioni procuratorie relative alla rappresentanza e difesa della Gestione Liquidatoria USL JJ nella controversia già pendente contro la LLLLLLLLLL, il cui incarico era stato conferito con atto deliberativo n. 4572 del 13.11.97 e delibera C.L. n. 7 del 21.1.98) ed euro 79.996,36 per il parere pro-veritate emesso in tre diverse fasi (dal 1997 al 1999) dell'appalto medesimo (fase preparatoria della gara, aggiudicazione, esecuzione e rapporto contrattuale con la LLLLLLLL e la ZZZZZZ - iter del progetto per il finanziamento - procedimento di occupazione temporanea dei suoli connessa all'opera pubblica).

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GGGGGG ha motivato l'approvazione della suddetta parcella, in ordine alla corretta individuazione del valore della controversia, richiamando l'art. 6 delle disposizioni generali sulla tariffa forense ed affermando che "trattandosi della validità, efficacia o risoluzione dell'intero rapporto giuridico obbligatorio, va considerato il valore del finanziamento dell'opera e del conseguente contratto di appalto (cfr. Cass. Civ., sez. II 10.9.98, n. 8958)".
In proposito la Direzione Generale dell'AUSL X ritiene che il criterio utilizzato derivi dall'applicazione delle norme comuni fissate dal D.M. 585/94, laddove è previsto che "per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia" e che la percentuale, collocata in un valore inferiore al minimo, sia, per analogia, quella indicata dalla tabella per le prestazioni di consulenza riferite a Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, edovuta sul valore della pratica, determinato secondo i criteri comuni ivi indicati.
L'applicazione di tale criterio non sembra condivisa dalla predetta Direzione secondo cui, ai fini dell'individuazione dello stesso, soccorrerebbe l'art. 10 del D.M. 585/94 che, quale norma di chiusura del sistema, così dispone: "Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe".
Conseguentemente la stessa Direzione Generale riterrebbe "più confacente, per la genericità dell'incarico consulenziale conferito, l'applicazione dell'art. 5, comma 5 dello stesso D.M. in materia di tariffe stragiudiziali, ai sensi del quale "per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente". Ne farebbe, poi, derivare, quale criterio di riferimento (della tariffa giudiziale) quello di cui all'art. 6, commi 3, 4, e 5, che recitano testualmente: "Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore è determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione"".
Dal combinato disposto dei citati articoli della Tariffa giudiziale e stragiudiziale, la predetta Direzione Generale dedurrebbe l'applicabilità, "per la redazione di pareri in materia amministrativa di particolare complessità e di ampia trattazione, quale quello in oggetto, del parametro massimo indicato per le controversie amministrative fino ad un miliardo (euro 516.456,90), con conseguente calcolo della parcella in misura di euro 7.039,79 (oltre il costo del visto comunque già sopportato dal legale)".

3. Sulla questione si osserva quanto segue.
Il quadro normativo di riferimento comprende, innanzitutto, l'art. 2233 c.c., in forza del quale nel contratto per prestazione d'opera intellettuale il compenso - se non è convenuto dalle parti (circostanza che non sembra ricorrere nel caso di specie, altrimenti occorrerebbe fare riferimento a tale convenzione per risolvere la questione medesima) - è determinato dalle tariffe o, infine, dal giudice, sentito il parere dell'associazione cui il professionista appartiene.
Con riferimento, poi, alla misura degli onorari il comma 2 della suindicata norma prevede che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (Cass., sez II, 1.7.96, n. 5962). Ed il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito in legge 22.1.1934, n. 36, recante l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e dell'art. 2 della Tariffa giudiziale civile, amministrativa e tributaria (di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), a corrispondere all'avvocato gli onorari e i diritti, il cui ammontare va determinato indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso (Cass. Sez. II, 22.12.1994, n.11065).
Il successivo art. 6 della predetta Tariffa individua le modalità per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari sia a carico del soccombente che del cliente.
Il comma 2 prevede che "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile"; il successivo comma 4 specifica, inoltre che "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti".
Lo stesso D.M. n. 585/94 reca, poi, la Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa).
Tra i criteri generali, l'art. 2 fissa i limiti e i criteri per la determinazione dei compensi spettanti per le prestazioni stragiudiziali, prevedendo che "I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali (comma 1). Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili (comma 2).
Il successivo art. 4, comma 1, stabilisce che "per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali, conseguiti dal cliente e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza"; e poi, ancora, l'art. 5, comma 5, ai sensi del quale "per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente".
L'ultimo richiamo normativo di rilievo concerne la disposizione di cui all'art. 9, che disciplina le condizioni ed i limiti di deroga alla Tariffa, a norma del quale "qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile". E dal visto del competente Consiglio dell'Ordine (del 20. 06.2000, cfr., all. 8) risulta, nella fattispecie, condivisa la scelta operata dal professionista di derogare ai minimi tariffari al fine di evitare una manifesta sproporzione tra la prestazione e gli onorari previsti dalla tabella.
Alla luce delle disposizioni richiamate non sembra possa condividersi l'ipotesi prospettata dalla Direzione Generale dell'AUSL X circa l'applicazione in via analogica della previsione di cui all'art. 6 della Tariffa in materia giudiziale (riferita ai casi in cui il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione) poiché il valore della controversia sarebbe, invero, determinabile con riferimento al valore del finanziamento dell'opera - stante che nella fattispecie sembra assumano particolare rilievo, come osservato dal Consiglio dell'Ordine, questioni attinenti la validità o la risoluzione dell'intero rapporto giuridico obbligatorio. In secondo luogo, il riferimento all'onorario massimo previsto per le cause di valore fino a un miliardo di lire sembra discostarsi in misura manifestamente sproporzionata rispetto alla determinazione della parcella in base al valore della controversia, operata dal legale e approvata dal competente Consiglio dell'Ordine, circostanza che condurrebbe quasi certamente all'instaurazione di un contenzioso con il legale medesimo.
Sembrerebbe, dunque, doversi propendere per la correttezza dei criteri utilizzati per la determinazione dell'onorario de quo, calcolato, come dichiarato anche dalla Direzione Generale dellaAUSL n.X, secondo le tariffe ufficiali in materia giudiziale e stragiudiziale, con riguardo all'importo dei lavori oggetto dell'appalto, nonché avendo applicato l'aliquota minima dello 0, 30% (della tariffa in materia stragiudiziale) ed avendo effettuato, infine, su richiesta dell'Azienda USL, un'ulteriore riduzione del 5% sulla parcella così determinata.
Sembra opportuno segnalare, inoltre, che la parcella costituisce titolo idoneo all'emissione di decreto ingiuntivo (art. 28 L. 13.6.1942, n. 794) e che, trascorsi tre mesi dal suo invio o dall'invio del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, si applicano per gli interessi di mora in caso di mancato pagamento.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
* * * * *
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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