Pos. 1   Prot. N. 272.11.04 



Oggetto: Dipendenti regionali. Pensioni. Art. 20 l.r. 21/03. Problematiche applicative.




Allegati n...........................




PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio gestione giuridica ed economica del personale regionale in quiescenza.

Palermo






1. Con la nota n. 7466 del 29 novembre 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad alcune questioni relative all'applicazione del nuovo sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 introdotto dalla l.r. 31 dicembre 2003, n. 21, ed in particolare, in ordine alla normativa, regionale o statale, da applicare ai benefici che il legislatore riconosce a particolari soggetti.
Si osserva al riguardo che i suddetti benefici prendono vita all'atto della cessazione dal servizio e che, pertanto la normativa applicabile "non può che essere quella in vigore all'epoca della stessa cessazione".
Si rileva poi che la salvaguardia introdotta dal legislatore regionale è limitata alle " modalità di calcolo previste dalla l.r. 2/62 associate all'anzianità effettiva di servizio maturata al 31.12.2003 ed alla retribuzione goduta all'atto del collocamento a riposo".
Tuttavia codesto Dipartimento non esclude la possibilità che il legislatore volesse salvaguardare "tutti benefici che il dipendente regionale collocato in pensione avrebbe conseguito in regime di persistenza del sistema pensionistico regolato dalla l.r. 2/62".

Il primo quesito concerne il " bonus per la donna coniugata".
L'art. 2, II comma, della l.r. 2/62, riconosce il diritto ad una maggiorazione di anzianità per un massimo di cinque anni ( per il raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile), alle dipendenti, coniugate o con prole a carico, dimissionarie con almeno 20 di anzianità utile.
Ora, posta la riconoscibilità del suddetto scivolo, (sulla quale si è pronunciato l'Ufficio Scrivente con parere prot. n. 2850/19.11.04) si chiede di pronunciarsi in merito alla misura dello stesso.
Reputa codesto Dipartimento che l'attribuzione del bonus non potrebbe che operarsi all'atto della cancellazione dal ruolo e con le regole vigenti in tale data. Pertanto "il bonus si sostanzierebbe in un'elevazione del montante contributivo (senza rivalutazione con indice PIL) riconoscendo fittiziamente il versamento di contributi (tutti a carico della Regione) per l'arco temporale corrispondente all'aumento di anzianità di servizio riconosciuta"

Il secondo quesito concerne il personale non vedente in quanto le norme statali e regionali divergono sia per l'entità del beneficio concesso che per il tetto massimo di elevazione della misura del trattamento pensionistico raggiungibile.
Inoltre le suddette norme sono state emanate in epoca antecedente all'introduzione del sistema contributivo che prevede il riconoscimento di
" maggiorazioni" solo nel caso delle pensioni di inabilità.
Si pone quindi il problema della vigenza della normativa regionale dopo l'emanazione della l.r. 21/03..
Nel caso in cui si ritenesse vigente il bonus di dieci anni (previsto dalla l.r. 60/76, art. 5 commi I e II)" verrebbe calcolato computando il rendimento del 33% (non rivalutato con l'indice PIL) sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di servizio e sommandolo per 10 volte al montante contributivo individuale posseduto al momento della cessazione dal servizio. Diversamente applicando la normativa statale si riconoscerebbe per la I quota di pensione anteriore al 1.1. 2004, il beneficio di 4 mesi contribuzione figurativa per ogni anno di servizio in condizione di cecità (legge 113/85 art. 9); mentre per la II quota in regime contributivo, si dovrebbe rimandare alle direttive ministeriali che verranno emanate"

Codesto Dipartimento pone poi il problema del calcolo della maggiorazione per la pensione di inabilità.
I dubbi sorgono a causa della difformità dei tetti massimi stabiliti dalla normativa regionale vigente prima della riforma previdenziale introdotta dalla l.r. 21/03.
Ciò posto occorre vetrificare "se l'introduzione del sistema contributivo ed il richiamo alle norme statali che regolano i requisiti per l'accesso alle prestazioni entrambi operati dall'art. 20 l.r. 21/03, debbano leggersi come estesi anche a questa forma di pensione di inabilità, ritenendosi, in tale ipotesi, applicabile tutta la disciplina statale ivi prevista con riguardo sia ai tetti massimi che alle modalità di calcolo".

Ulteriore problematica concerne il riconoscimento della pensione privilegiata. Anche in questo caso sussistono discordanze tra la normativa statale e regionale tra le ipotesi di lesioni ascrivibili alla I categoria ( per il quale la normativa statale prevede la corresponsione dell'80% della base pensionabile mentre le norme regionali la misura del 100%) e lesioni ascrivibili ad altre categorie (per le quali la norma regionale prevede un abbuono pari a 10 anni di servizio mentre nella normativa statale la misura della pensione è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile).

L'ultimo quesito riguarda le modalità di computo dell'indennità di contingenza.
Nel sistema regionale previgente al 31.12. 2003 l'indennità era riconosciuta nella misura intera e comunque non relazionata all'anzianità di servizio maturata.
Di contro il sistema statale prevede che i contributi cui è soggetta la stessa indennità concorrono a formare il montante individuale sul quale si calcola la pensione.
La somma delle due quote determinerebbe quindi una corresponsione duplice della stessa voce retributiva anche se parziale nella seconda quota.
Codesto Dipartimento, posto che la legge di riforma non pone ostacoli alla sovrapposizione del medesimo beneficio fissando come limite esclusivamente l'importo complessivo della pensione calcolata " applicando il previdente sistema pensionistico regionale", non ravvisa motivi per non procedere all'attribuzione con le modalità sopra indicate.
2.Con riguardo ai quesiti come sopra enucleati si osserva quanto segue.

In ordine alla misura del bonus spettante alla donna coniugata - premesso che lo Scrivente Ufficio si è pronunciato, con il parere citato in premessa, in ordine alla spettanza del suddetto beneficio nella sola ipotesi prevista dall'art. 39, l.r. 10/2000, ultima parte, (ossia dipendenti regionali genitori coniugi o figli di disabili gravi), - si concorda con codesto Dipartimento nel ritenere che l'attribuzione dello stesso debba essere operata al momento della cancellazione dal ruolo della dipendente, applicando, pertanto, le regole vigenti in tale data.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2004, il bonus si sostanzierebbe al momento del collocamento in pensione, nell'elevazione del montante contributivo con il versamento di contributi a carico della Regione per l'arco temporale corrispondente al beneficio de quo.

Diversa soluzione è da applicarsi per i quesiti successivi concernenti rispettivamente il personale non vedente, la corresponsione della pensione di inabilità, e della pensione privilegiata.
In questi casi il consistente divario tra la normativa regionale e quella nazionale - sia in ordine alla spettanza del beneficio, sia in ordine all'entità dello stesso - suggerisce di adottare una soluzione comune a tutte le problematiche in questione.
L'art. 20 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21 ha previsto, al primo comma, l'adeguamento, a decorrere dal primo gennaio 2004, del trattamento di quiescenza del personale regionale al regime applicabile ai dipendenti dello Stato " fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo".
Il terzo comma della stessa norma ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato"
Dal combinato disposto dei due commi sembra allo Scrivente che il legislatore regionale abbia inteso bloccare alla data del 31 dicembre 2003 l'applicazione del trattamento di quiescenza previsto dalla normativa regionale stabilendo, in via definitiva, l'applicazione del sistema statale in ordine al complessivo sistema pensionistico anche per le condizioni ed i requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni, con la sola eccezione delle quote maturate fino al 31.12.2003 da calcolarsi secondo la l.r. 2/62.
Al di là di tale salvaguardia economica che fa salvo quanto maturato dal dipendente, la normativa non opera eccezioni per particolari categorie di lavoratori (salva l'ultima parte dell'art. 39 della l.r. 10/2000).
Quindi, al personale non vedente sarà applicabile il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa, per la sola quota di pensione anteriore al primo gennaio 2004, previsto dalla legge statale113/85 art. 9, comma 2 e dalla legge 120/91; per la seconda quota di pensione, non avendo il sistema contributivo statale previsto il riconoscimento dello stesso beneficio, parrebbe necessario attenersi alle direttive ministeriali che verranno fornite in materia.
Identica soluzione si ritiene prospettabile per il calcolo della maggiorazione di servizio prevista per la attribuzione della pensione di inabilità: anche in questo caso appare applicabile la disciplina statale sia riguardo ai tetti massimi che per le modalità di calcolo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, l. 335/95, i requisiti necessari per la corresponsione della pensione di inabilità sono: 60 anni quale limite di età; 40 anni quale massimo di anzianità contributiva, e 80% della base pensionabile quale importo massimo attribuibile (fatta salva la quota maturata al 31.12.2003).
Per effetto, però del comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 deve essere ovviamente fatto salvo il trattamento (economico) già maturato al 31.12.2003 sulla base della l.r. n. 2/1962; pertanto il predetto comma 15 della l.r. n. 335/1995 troverebbe applicazione solo per l'anzianità attribuita dopo tale data.

Analogo discorso è da farsi per l'attribuzione della pensione privilegiata.
Nell'ipotesi di iscrizione dell'infermità alla prima categoria l'art. 65 del D.P.R. 1092/1973 prevede la corresponsione dell'80% della base pensionabile; qualora si tratti invece di lesioni ascrivibili a diverse categorie la misura della pensione, ai sensi dell'art. 65 della stessa legge, è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Per quel che riguarda l'ultimo quesito si concorda con codesto Dipartimento sulle modalità di calcolo dell'indennità di contingenza ai fini della determinazione del complessivo trattamento di pensione.
Ed invero fino al 31.12.2003 l'indennità di contingenza, introdotta per i dipendenti regionali dalla l.r. 23 marzo 1971, n. 7 (nota C alla tabella N) e successivamente riordinata dalla l.r. 24 luglio 1978 n. 17 (titolo I), dalla l.r. 13 dicembre 1983, n. 115 (art. 3) e dalla l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 (lettera B della tabella O), era il sistema con cui le retribuzioni venivano adeguate al costo della vita, rappresentando la fascia retributiva minima e sufficiente per far fronte alle vitali esigenze, tanto è vero che ne era prevista la sua corresponsione generalizzata.
Il sistema statale prevede del pari la corresponsione di tale emolumento seppure con differenti modalità.
Ora, poichè l'art. 20 della più volte citata l.r. 21/2003 fa salve le quote da calcolarsi ai sensi della l.r 2/62, sembra evidente che anche l'indennità suddetta debba essere sottoposta al sistema di calcolo previsto dalle norme regionali per la quota di pensione maturata fino al 31.12. 2003. Successivamente, per la seconda quota di pensione, si applicherà la disciplina individuata nelle corrispondenti norme statali.

Attesa la complessità delle questioni poste e la possibilità dell'insorgere di difficoltà nella concreta applicazione dei principi sopra delineati, si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento che codesto Dipartimento dovesse ritenere utile.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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