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E' vero che la norma d'interpretazione autentica ha per sua natura efficacia retroattiva e che "rientra tra i poteri del legislatore quello di imporre ..........la lettura di una determinata norma, diversa da quella cui si sarebbe dovuto giungere, alla stregua del diritto previgente, attraverso il corretto impiego degli strumenti esegetici" (cfr. Cass. 4-12-1986, n. 7182), ma "la qualificazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche non può fondarsi sul mero titolo del testo legislativo........ma presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa, , per la quale la legge medesima, essendo rivolta ad imporre una data interpretazione di una precedente norma, con efficacia retroattiva, non è suscettibile di applicazione autonoma, ma si integra con la norma interpretata, nel senso che la disciplina da applicarsi ai singoli casi concreti deve essere desunta cumulativamente da quest'ultima e dalla norma interpretativa;" (cfr. Cass. 22-10-1981, n. 5533). |