Pos.   1 Prot. N. 4224 - 280.04.11 



Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità - Beni paesaggistici.





Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Servizio tutela ed acquisizioni
                  PALERMO 



1 Con nota 21 -12-2004, n. 4728 codesto Dipartimento espone di aver ricevuto da parte di un'amministrazione comunale la richiesta di emissione di un provvedimento di occupazione relativo ad immobili interessati da un progetto di recupero di un quartiere di interesse paesaggistico, osservandosi che l'art. 95 del D.Lgs. 22-1-1994, n. 42 prevede la competenza del Ministero (e, in Sicilia, di codesto Assessorato) per i beni culturali e non per quelli paesaggistici. Con successiva nota 8 - 3 -2005, n. 956 viene riferito che per l'area in questione risulta formulata una proposta di vincolo paesaggistico - ai sensi della legge n. 1497 del 1939 - inserita all'ordine del giorno della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nella seduta del 19 aprile 1997, il cui verbale è stato pubblicato sulla GURS n. 30 del 1998, proposta peraltro impugnata innanzi al giudice amministrativo dallo stesso comune; su detti immobili non risulta però sino ad ora adottato alcun provvedimento di vincolo.
Viene, poi evidenziato che l'attività in questione è stata intrapresa senza l'autorizzazione all'espropriazione prevista dall'art. 95 del D. lgs. n. 42/2004 ( e. prima, dall'art. 54 della legge n. 1089/ 1939 e dall'art. 91 del D. lgs. N. 490/1999).

2 .   Si conviene, preliminarmente, sul fatto che, ove l'area risultasse qualificabile come "bene paesaggistico" ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. N. 42/2004, la competenza all'adozione degli atti relativi al procedimento espropriativo andrebbe a ricadere ugualmente sul comune ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, poiché l' art. 95 del Codice dei beni culturali e ambientali si riferisce ai soli "beni culturali", categoria che, pur rientrando nel "patrimonio culturale" viene tenuta distinta dai "beni paesaggistici". 


Nel concreto caso in esame però, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 57 del DPR n. 327/2001, trova applicazione l'art. 29 della l.r. n. 21/1985, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, da quanto è dato desumere dagli atti inviati, deve ricondursi alla deliberazione comunale 29-12-1999, n. 1921, di approvazione del progetto. Orbene, il secondo comma di tale norma regionale attribuisce all'Assessorato la competenza sulle espropriazioni che interessano sia i beni culturali che quelli ambientali, accezione, quest'ultima, che può ritenersi corrispondente a quella dei "beni paesaggistici" contenuta nel citato art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nella fattispecie, pertanto, appare decisivo stabilire se, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della l.r. n. 21/1985, il quartiere oggetto dell'intervento di recupero sia stato effettivamente sottoposto a tutela come bene ambientale o paesaggistico .
In proposito si osserva che dal su richiamato verbale della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente - pubblicato sulla GURS n.30 del 1998 in allegato al decreto assessoriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree di altro comune - risulta soltanto l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di vincolo dell'area comunale oggetto del piano di recupero in questione ma non l'approvazione della proposta stessa che costituirebbe di per sé atto immediatamente costitutivo del vincolo decorrente dalla pubblicazione dell'elenco dei beni nell'albo dei comuni interessati (C.S. sez. V, 1-3-1995, n. 212). Per contro, codesto Dipartimento afferma che il comune ha impugnato in via giurisdizionale la proposta di vincolo senz'altro specificare sulla natura del provvedimento impugnato.
Sulla scorta di quanto sopra esposto lo Scrivente Ufficio può solo evidenziare che la competenza di codesto Assessorato all'adozione degli atti espropriativi potrebbe essere esclusa in relazione all'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 29 della l.r. n. 21/1985 ove venga effettivamente accertata l'inesistenza di qualsiasi provvedimento di vincolo del quartiere oggetto dell'intervento di recupero.

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
(



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??