Pos. 6   Prot. N. 291.11.03 



Oggetto: Invalidità civile - Contenzioso. Legittimazione processuale.




Allegati n...........................
Assessorato regionale Sanità
Dip. Fondo Sanitario
Assistenza Sanitaria ed
Ospedaliera - Igiene Pubblica
(rif. fgl. 13.11.2003 n. 11263)

e, p.c. Assessorato reg.le al lavoro

LORO SEDI


1. Con il foglio in riferimento codesto Assessorato ha chiesto l'avviso di questo Ufficio sulla necessità di presenziare, per il tramite di propri funzionari, alle udienze nei giudizi in materia di invalidità civile promossi nei confronti degli Assessorati in indirizzo e dell'INPS e nei quali difetta la legittimazione passiva dell'Amministrazione regionale come eccepito dalla competente Avvocatura distrettuale dello Stato nelle memorie di costituzione. Al riguardo il Dipartimento riferente precisa che - per costante giurisprudenza - viene dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale per la Sanità e ciò in seguito a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/96 e che la partecipazione alle udienze dei funzionari all'uopo delegati è del tutto ininfluente non disponendo l'Amministrazione di alcun documento utile ai fini istruttori.
2. La questione sottoposta al vaglio dello Scrivente va risolta alla luce della norma applicabile alla fattispecie in esame.
Preliminarmente si osserva che la problematica concernente la titolarità della legittimazione passiva nei procedimenti in materia di invalidità civile è stata affrontata e risolta dal legislatore nazionale con la legge 23.12.1988, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
In particolare, l'art. 37 della legge suindicata, recante "Verifiche in materia di invalidità civile" al 5° comma dispone che "Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo".
Si segnala poi che la questione è stata affrontata dalla Consulta con la sentenza n. 156/1996 che ha annullato il comma 5 dell'art. 3 del D.P.R. n. 698 del 1994 nella parte in cui disponeva "la spettanza in capo alla Regione della legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo, ove l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali".
La Corte costituzionale ha, infatti, ritenuto che tale disposizione "pone a carico della Regione una responsabilità che non compete, in quanto non conseguente ad una funzione che ad essa faccia direttamente capo, ma ad una attività rispetto alla quale la Regione stessa ha un limitato controllo sostitutivo sulla fissazione della data degli accertamenti".
3. Tanto premesso in ordine alle norme che disciplinano i giudizi in materia di invalidità civile ed alla giurisprudenza della Consulta che ha statuito sulla questione, si reputa che, dal contesto delle stesse, nessuno degli Assessorati in indirizzo è legittimato passivamente nei giudizi in questione e che per far valere tale difetto di legittimazione passiva è sufficiente eccepirlo con la memoria di costituzione perché "attenendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce "(Cass. sez. III, 15.1.2001, n. 501) e si ritiene che tale prova sia ampiamente fornita sia dalla surriportata previsione normativa dell'art. 37, co. 5 della L. 448/98 che dalla suindicata sentenza della Consulta che dovranno essere specificatamente indicate nella memoria.
Non è invece necessaria la partecipazione alle udienze.
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Ai termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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