Pos. II Prot. _______/10.05.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato - Consorzi A.S.I. - Regolamento organico.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata, integrata con successiva nota 12 gennaio 2005, n. 77, codesto Assessorato rappresenta che il Consorzio A.S.I. di xxxx ha trasmesso alla medesima Amministrazione, per l'esercizio del controllo, la delibera del consiglio generale dell'Ente 27 gennaio (rectius: luglio) 2004, n. 2, avente ad oggetto la modifica dell'art. 5 del regolamento organico del personale consortile ai fini dell'adeguamento del medesimo art. 5 al disposto dell'art. 11, commi 5 e 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Considerato che il richiamato art. 11 della l.r. n. 20/2003 "altro non è, ..., che una successiva modifica ed integrazione della legge 10/2000" e tenuto conto, altresì, che l'art. 9 del regolamento-tipo dei Consorzi A.S.I approvato con decreto assessoriale 6 (rectius: 5) aprile 2001 -sulla base del quale è stato adottato il regolamento di organizzazione ed il regolamento organico del personale del Consorzio A.S.I. di xxxx- contiene un "rinvio dinamico alla legge 10/2000", ritiene, in buona sostanza, codesto Assessorato che la delibera sopra indicata n. 2/2004 non vada sottoposta ad approvazione espressa dell'Assessore.
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello Scrivente al riguardo.

2. Preliminarmente sembra opportuno puntualizzare, in via generale, che i consorzi per le aree di sviluppo industriale, in quanto enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione (art. 2, l.r. n. 1/1984), sono tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 10/2000, ad adeguarsi al regime giuridico di cui al titolo I della medesima l.r. n. 10 /2000 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza.
Si evidenzia altresì che l'art. 11, commi 5 e 6, della legge regionale n. 20/2003, sebbene disciplini le modalità di conferimento dell'incarico di dirigente generale, già regolate dall'art. 9, comma 4, della l.r. n. 10/2000, in effetti, sotto un profilo strettamente formale, non modifica né integra né sostituisce il predetto art. 9, comma 4, della l.r. n. 10/2000; ciò che esclude, dunque, la possibilità di considerare il richiamato art. 11 della l. r. n. 20/2003 come disposizione del titolo I della l. r. n. 10/2000.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, i consorzi A.S.I., tenuti ad adeguarsi al regime giuridico di cui al titolo I della più volte citata l. r. n. 10/2000, non lo sono altrettanto in relazione a quanto previsto dall'art. 11 della l.r. n. 20/2003; del resto, non può altresì non rilevarsi che, mentre il titolo I della l.r. n. 10/2000 disciplina l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici regionali, l'art. 11 richiamato ha invece specifico riguardo soltanto all'Amministrazione regionale come espressamente si legge nella rubrica nonché nel primo comma dello stesso.
Ciò precisato in via generale, si osserva ora che i consorzi A.S.I., pur non essendo tenuti, possono comunque introdurre nel proprio regolamento di organizzazione consortile disposizioni conformi a quanto previsto dall'art. 11, commi 5 e 6, della l. r. n. 20/2003, ciò che appunto è avvenuto nella fattispecie in questione, laddove il Consorzio A.S.I. di xxxx, con la delibera del Consiglio generale n. 2/2004, ha modificato l'art. 5 del proprio regolamento di organizzazione, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali, in senso conforme alle previsioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6, della l. r. n. 20/2003.
Pertanto trattasi di accertare se la delibera de qua vada sottoposta al controllo previsto per gli atti dei Consorzi A.S.I. ovvero se, come ritiene codesto Dipartimento, il rinvio dinamico alla legge regionale n. 10/2000, contenuto nell'art. 9 del regolamento-tipo approvato con decreto assessoriale 5 aprile 2001, possa costituire "strumento per la tacita approvazione" della delibera medesima.
Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che non appare conducente il richiamo dell'art. 9 del regolamento-tipo, laddove, semmai, ai fini in questione, l'atto-fonte da considerare è il regolamento di organizzazione del Consorzio A.S.I. di xxxx; in altri termini, mentre le disposizioni del regolamento-tipo, approvato con decreto assessoriale 5 aprile 2001, costituiscono fonte dei singoli regolamenti da adottarsi da parte dei vari Consorzi A.S.I., il regolamento del Consorzio A.S.I. di xxxx, adottato in conformità al predetto regolamento-tipo, va qui considerato al fine di accertare se il rinvio dinamico, ivi contenuto, al titolo I della l.r. n. 10/2000, possa far ritenere non applicabile il regime dei controlli con riferimento alla delibera in esame.
Al riguardo si osserva che l'art. 9 del regolamento di organizzazione del Consorzio di xxxx, nel prevedere, in senso conforme all'art. 9 del regolamento-tipo, che per quant'altro non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, "le disposizioni del titolo I della legge regionale 15 maggio 2000 n.10", non sembra possa considerarsi rilevante nella fattispecie in questione e ciò per un duplice ordine di motivi. In primo luogo si evidenzia che la riportata norma di chiusura richiama il titolo I della l. r. n. 10/2000, per quanto non disciplinato dallo stesso regolamento, laddove invece le modalità di conferimento dell'incarico di dirigente generale sono disciplinate dall'art. 5 del regolamento di organizzazione del Consorzio de quo; in secondo luogo poi, si è già rilevato che l'art. 11, commi 5 e 6, della l. r. n. 20/2003, "recepito" dalla delibera consortile in questione, non può considerarsi disposizione del titolo I della l. r. n. 10/2000, ciò che appunto esclude in radice la possibilità di configurare, ex art. 9, comma 4, del regolamento di organizzazione del Consorzio A.S.I. di xxxx, un rinvio al predetto art. 11.
In altri termini, nella fattispecie, il rinvio alle disposizioni del titolo I della l. r. n. 10/2000, contenuto nell'art. 9 del regolamento di organizzazione del Consorzio A.S.I. di xxxx, non può essere esteso all'art. 11, commi 5 e 6 della l. r. n. 20 /2003.
Ciò detto, deve affermarsi ora, in via generale, che anche qualora una delibera consortile avesse ad oggetto la modifica del regolamento di organizzazione del Consorzio A.S.I. in senso conforme alle disposizioni del titolo I della l. r. n. 10/2000, il rinvio al predetto titolo, pure contenuto nello stesso regolamento di organizzazione, non può configurarsi come "tacita approvazione" della delibera stessa; ciò nel senso che la delibera di modifica va comunque sottoposta al controllo dei competenti organi, come previsto dalla normativa dettata dal legislatore regionale sui controlli degli atti dei Consorzi A.S.I. ed al precipuo fine di accertare la conformità, alle disposizioni del titolo I della l. r. n. 10/2000, delle modifiche introdotte nel regolamento consortile.
Se dunque il rinvio alle disposizioni del titolo I della l.r. n. 10/2000, contenuto nel regolamento consortile, non esclude l'applicabilità del regime dei controlli alle delibere che modificano lo stesso regolamento di organizzazione consortile in senso conforme ad una disposizione del medesimo titolo I, tale conclusione vale a fortori anche nella fattispecie in esame laddove la delibera consortile n. 2/2004 non "recepisce", in effetti, come sopra evidenziato, una disposizione del titolo I della l. r. n. 10/2000.
La predetta delibera è soggetta quindi al regime dei controlli proprio degli atti dei Consorzi A.S.I.; al riguardo, in particolare, deve evidenziarsi che tale sistema dei controlli -delineato dall'art. 15 della legge regionale n. 1/84 e dall'art. 73 della legge regionale n. 6/2001- è stato oggetto di recente modifica per effetto dell'art. 52 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che al comma 1 ha previsto la sostituzione del richiamato art. 15 della l.r. n. 1/1984, mentre al comma 2 ha disposto la soppressione dell'art. 73 della l.r. n. 6/2001.
Il controllo disciplinato dall'art. 15 della l.r. n. 1/1984 e dall'art. 73 della l. r. n. 6/2001 era limitato a taluni atti fondamentali dei Consorzi A.S.I., tassativamente elencati e concernenti, in particolare, lo statuto e le sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'art. 22 della l. r. n. 1/84, i bilanci preventivi e consuntivi e i regolamenti. Le delibere adottate dal consiglio generale o dal comitato direttivo del Consorzio A.S.I., relative ai predetti atti, dovevano essere trasmesse all'Assessore regionale per l'industria entro quindici giorni dall'adozione e potevano essere annullate entro trenta giorni dalla loro ricezione; tutte le altre deliberazioni, adottate con il parere di legittimità del direttore del Consorzio, dovevano essere portate a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'industria.
Il riformulato art.15 della l.r. n. 1/84, al comma 1, prevede, in via generale, che tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo del Consorzio sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione; al comma 2 disciplina il controllo degli atti fondamentali del Consorzio sopra indicati, disponendo che le deliberazioni concernenti tali atti possono essere annullate dall'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il termine previsto dall'art. 32, comma 1, della l.r. n. 6/1997, per l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni concernenti i predetti atti fondamentali si intendono approvate ed esecutive.
Il successivo comma 3 del richiamato art. 15 della l. r. n. 1/84, prevede poi, nei termini ivi indicati, la possibilità di sospendere la procedura di controllo degli atti ai fini della richiesta motivata di chiarimenti; il comma 4 riguarda il controllo delle deliberazioni concernenti atti diversi da quelli fondamentali: qualora tali deliberazioni siano adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del Consorzio, sono immediatamente esecutive, viceversa, e cioè nel caso di parere negativo del direttore, le predette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 15 l.r. n. 1/84.
Così ricostruito il sistema dei controlli degli atti dei Consorzi A.S.I., si osserva ora che il riferimento, contenuto nel nuovo testo dell'art. 15 della l. r. n. 1/84, "all'Assessorato regionale dell'industria" -laddove invece il medesimo art. 15, nel testo previgente, faceva riferimento "all'Assessore regionale per l'industria"- non ha inciso sulla titolarità del potere di controllo degli atti del Consorzio, ciò nel senso che l'esercizio di tale potere è da ritenersi tuttora riservato all'Assessore regionale per l'industria e non ascrivibile alla competenza del dirigente generale, poiché l'atto di approvazione, emanato nell'esercizio di una funzione di controllo, rientra nella funzione di indirizzo politico-amministrativo, propria dell'organo politico, e non nell'attività di concreta gestione amministrativa propria del dirigente (cfr. circolare Dipartimento funzione pubblica 15 marzo1996, n. 28109).
Si evidenzia altresì che la previsione di cui all'art.15 della l.r. n.1/84 va integrata dal disposto dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 che , in via generale, prevede: "la Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale".
La riferita disposizione attribuisce alla Giunta regionale una competenza (parere vincolante) che non deve essere qualificata come funzione di natura consultiva, bensì come esercizio di poteri di alta amministrazione il quale va strettamente collegato all'altra funzione propria del medesimo organo di governo che è quella di deliberare (cfr. art. 4, comma 1, n. 2, l. r. n. 28/1962) l'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali e che comporta la necessità di controllare se gli atti più importanti degli stessi enti siano conformi al predetto indirizzo generale.
Pertanto, alla stregua del ricostruito quadro normativo, deve concludersi che la delibera n. 2/2004 del Consorzio A.S.I. di xxxx, in quanto avente ad oggetto la modifica del regolamento di organizzazione del medesimo Consorzio -e, come tale, ricompresa tra gli atti indicati dalle richiamate norme regionali sui controlli dei Consorzi A.S.I.- rientra tra quelle sottoposte ad approvazione assessoriale, previa delibera di Giunta.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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