Pos.   Prot. N. 21.05.11 



Oggetto: POP - 94/99 - Proroga interventi finanziati con risorse regionali di cui al DDR n. 832/99 del 24-12-1999 - Ricorso a lavori in economia da parte del beneficiario del finanziamento - possibilità.





Allegati n...........................

         
                  PRESIDENZA DELLA REGIONE  

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio Sviluppo Locale
              PALERMO 



1 - Con nota 31 gennaio 2005, n. 559, codesto Dipartimento espone che con Decreto dirigenziale n. 206/Gr IX DRP del 2-6-2000, è stato finanziato, nell'ambito del patto territoriale delle Madonie, finanziato dal POP Sicilia 94/1999, un progetto consistente nella realizzazione di un campo da golf ed annesse strutture ricettive alberghiere.
La società beneficiaria del finanziamento, nel corso del 2001, a causa di atti intimidatori da parte di presunte organizzazioni criminali d tipo mafioso, manifestava la necessità di incrementare le assunzioni dirette in aggiunta alle oltre 50 unità occupate, per la prosecuzione delle opere "in economia" ed il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere.
La Prefettura di Palermo, riferisce codesto Dipartimento, ha confermato l'esistenza di una serie di atti intimidatori nei confronti della stessa.
Codesto Dipartimento indicava al soggetto responsabile del Patto Territoriale, quale possibile soluzione, "il ricorso alle commesse interne, in deroga alla L. n. 488/1992, prevista nel caso di sussistenza di cause di forza maggiore tali da impedire il ricorso ad imprese esterne, in conformità, peraltro, a quanto disposto dalle schede relative all'ammissibilità delle spese dei Fondi strutturali di cui alla Decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23-4-1997". La sussistenza di tali cause di forza maggiore, però, non è stata certificata da nessuna amministrazione e la stessa Prefettura di Palermo pur avendo confermato una serie di circostanze che avevano determinato la ditta a fare ricorso alle commesse interne, non ha mai certificato la presenza di cause di forza maggiore.

La Giunta Regionale, comunque, alla luce dei fatti criminosi attestati dalla Prefettura, ha concesso la proroga per l'ultimazione dei lavori ed ha invitato codesto Dipartimento a "concludere il percorso istruttorio concernente la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 1, comma ter del Decreto legge 22/10/1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19/12/1992, n. 488, in ordine alle spese relative agli interventi finanziati, anche alla luce dei dati acquisiti presso i competenti organi dello Stato, formulando conclusive proposte per le consequenziali determinazioni del Governo".


Sulla possibilità di configurare una causa di forza maggiore nei fatti criminosi che avrebbero ostacolato il ricorso all'affidamento dei lavori ad imprese esterne il Ministero delle attività produttive, con nota 10-11-2004, n. 1238377 (allegata alla richiesta di parere) ha espresso l'avviso che l'ammissibilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti in economia e le variazioni apportate al programma di investimenti debbano essere valutate esclusivamente in funzione di quanto previsto dalla normativa europea e dal su citato Programma Operativo e che, nell'ambito dei patti territoriali sono ammissibili le spese in economia relative a beni realizzati da imprese agricole.
Lo stesso Ministero, poi, conferma di aver considerato quali cause di forza maggiore, pur ai soli fini della concessione della proroga del termine di realizzazione di alcuni interventi, gli atti intimidatori da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso in danno degli operatori economici.

2. Preliminarmente si osserva che il punto 5.8, comma 4, della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 234363 esclude dal novero delle spese finanziabili quelle relative alle commesse interne per l'esecuzione di "opere murarie", mentre ammette "solo nella misura in cui capitalizzati" le restanti "ove consentite" (cfr. allegato n. 8 alla circolare).
Ciò premesso, non sembra influente sulle determinazioni da adottare da parte di codesto Dipartimento
in merito al ricorso ai lavori in economia, la mancanza di un'attestazione ufficiale da parte delle Autorità (giudiziaria o di polizia o ministeriale) sulla sussistenza di una "causa di forza maggiore" ritenendosi che spetti a codesto ramo d'Amministrazione la valutazione della gravità dei fatti intimidatori messi in atto nei confronti dell'impresa beneficiaria del finanziamento e della loro idoneità non solo a ritardare la realizzazione del programma delle opere ( già favorevolmente valutata per la concessione della proroga) ma anche ad impedire o rendere difficilmente percorribile la via del loro affidamento ad imprese terze.

Al fine della predetta valutazione può osservarsi che, come affermato in giurisprudenza, la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà, e causativo dell'evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non solo non è voluto, ma non può nemmeno essere preveduto, o, anche se preveduto, non può essere impedito; l'accertamento in concreto di un fatto rientrante in dette connotazioni, e di un nesso di causalità tra tale fatto e, nella fattispecie, la necessità di ricorso alle commesse interne costituisce un apprezzamento di merito che andrebbe sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta. (cfr.Cass., 13-07-1989, n. 3271).
Orbene, anche dagli atti trasmessi (cfr. note del Dipartimento 8-10-2001, n. 1726 e 10-8-2001, n. 1429) risulta che non sia stata adeguatamente dimostrata da parte dell'impresa interessata l'esistenza di una causa di forza maggiore che impedisse l'affidamento a terzi dei lavori.
Si ritiene pertanto che la sussistenza delle cause ostative all'affidamento dei lavori in appalto debba essere meglio valutata acquisendo più dettagliate giustificazioni da parte dell'interessato e/o una valutazione della Prefettura sulla possibilità che le intimidazioni di cui è stato oggetto il beneficiario del finanziamento si inserissero in una situazione ambientale che fosse d'ostacolo all'affidamento in appalto dei lavori.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

                   


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