Pos. 1  Prot. N. 25.11.05 



Oggetto: Assegno nucleo familiare per minore a carico dell'ascendente.




Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione,
Commercio e Artigianato
PALERMO

p.c. PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei
Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del
Personale
Servizio Gestione Giuridica del
Personale
PALERMO


1. Con la nota n. 839 del 31 gennaio 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione alla richiesta di corresponsione degli assegni per nucleo familiare, a favore dei nipoti, avanzata da un dipendente regionale.
Rappresenta codesto Dipartimento che l'istante ha chiesto tale emolumento in conseguenza di una pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 180 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del DPR n. 818/57 nella parte in cui non include i minori, per i quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, tra i soggetti destinatari dei trattamenti previdenziali.
Si rileva ancora che la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare è prevista nell'art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153 e che, secondo codesto Dipartimento, a seguito della pronuncia della Consulta appena citata, il nucleo familiare dovrebbe essere integrato dai minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

2. In ordine al quesito suesposto si osserva quanto segue.

L'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella l. 13 maggio 1988, n. 153 e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo una tabella allegata al decreto e annualmente aggiornata.
La finalità della legge -che è quella di fornire sussidio economico in relazione alla composizione complessiva del nucleo familiare nel presupposto che il reddito dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, D.L. n.69/1988 unito a quello dei componenti il nucleo, non sia sufficiente a garantire lo standard minimo previsto dalla legge - ha indotto dottrina e giurisprudenza a ritenere che l'assegno, non essendo commisurato alla prestazione di lavoro o all'anzianità di servizio, non abbia natura retributiva bensì assistenziale.

Ciò premesso non può che concordarsi con codesto Dipartimento in ordine alla spettanza di tale beneficio anche per i nipoti per i quali risulti la vivenza a carico, pur in assenza di formale provvedimento di affidamento.
Ed invero l'art. 2 del D.L. 69/88, al comma 6, laddove si riferisce ai componenti del nucleo familiare cui spetta tale sussidio, fa espresso riferimento all'art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, che, come già chiarito in premessa, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 12- 20 maggio n. 180 del 1999 nella parte i cui non comprende tra i soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Tale assunto risulta confermato dalla circolare INPS n. 195 del 4.11.1999 che, al punto 3, ha chiarito che la pronuncia della Consulta risulta applicabile anche in materia di assegni familiari. Pertanto ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. Chiarisce la circolare che "La vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza; in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In entrambi i casi, comunque, è necessario verificare la condizione di non autosufficienza economica del nipote secondo i criteri richiamati al punto I della presente circolare"
Con circolare n. 146 del 23 luglio 2001 il medesimo istituto ha ribadito che per i nipoti minori e conviventi a carico degli ascendenti si applichino le stesse tabelle previste per i nuclei familiari con figli affermando, quindi, una totale equiparazione tra le due fattispecie., La disposizione chiarisce altresì che tale equiparazione si estende anche ai casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla sentenza (minore età e vivenza a carico).

Sulla base delle suesposte considerazioni può accogliersi la richiesta formulata dall'istante di corresponsione dell'assegno familiare se in possesso dei requisiti più volte indicati.

Il presente parere viene esteso anche alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali- cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello "stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale"- per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest'Ufficio si riserva eventuali approfondimenti.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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