Pos. 1   Prot. N. 34.05.11 



Oggetto: Impiego pubblico - Congedo per l'assistenza ai disabili.




Allegati n...........................

         

              PRESIDENZA DELLA REGIONE - 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
Servizio gestione giuridica del personale in servizio
      E p.c.  
                               

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI.
              DIPARTIMENTO REGIONALE FAMIGLIA 


LORO SEDI

1. Con nota 7 febbraio 2005, n. PG/2005/2612, Codesto Dipartimento   chiede il parere dello scrivente in ordine alla determinazione dell'indennità da corrispondere ai dipendenti che fruiscano del congedo per l'assistenza ai disabili previsto dall'art. 42, comma 5, del D. lgs. N. 151/2001. 


Viene premesso che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, integrato dall'art. 80, comma2, della legge n. 388/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi del soggetto con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a fruire in maniera continuativa o frazionata, per l'assistenza di quest'ultimo, di un congedo della durata massima di due anni. L'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 dispone che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità".

L'INPDAP, con informativa 21/7/2003, n. 30 ha affermato che la tredicesima mensilità e le ferie non avrebbero refluenza sul calcolo dell'indennità da corrispondere al dipendente fruitore del congedo in questione e con successiva circolare 15-5-2004, n. 31 ha poi chiarito che nel calcolo dell'indennità di che trattasi debbano essere computati la tredicesima mensilità e le eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, entro il limite di 38.969,64 euro per l'anno 2004.

Codesta Amministrazione, ritenendo contraddittorie le indicazioni fornite dal predetto Istituto di previdenza, chiede l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di corrispondere i ratei di tredicesima mensilità ai dipendenti durante il periodo di congedo.

2. Si osserva che l'informativa n. 30/2003 dell'INPDAP afferma che durante il periodo di congedo il dipendente non matura alcun diritto alla tredicesima ed alle ferie, in analogia a quanto previsto per i congedi parentali dai quali il beneficio mutua la disciplina, contenuta nell'art.34, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001.

La seconda circolare, invece, in analogia a quanto previsto dalla circolare dell'INPS 15-3-2001, n. 64) chiarisce che l'indennità va commisurata all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprendendo sia i ratei di tredicesima maturati che tutte le " altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza".
In effetti tale interpretazione non contraddice la precedente ed appare coerente con l'intenzione del legislatore di assicurare al dipendente l'importo della retribuzione complessivamente goduta al momento del collocamento in congedo con esclusione delle sole voci collegate all'effettiva presenza (quali, ad esempio, i compensi per lavoro straordinario o festivo) ed ancorché i benefici siano calcolati ed erogati, ora per allora, durante il periodo di congedo.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
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