Pos.   1 Prot. N. 49.05.11 



Oggetto: Opere pubbliche - Cantieri scuola finanziati prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 7/2002 - collaudo.





Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IV - U.O. Cantieri di lavoro e gestione fondo siciliano
                      PALERMO 



1 Con nota 21 -2-2005, n. 927 codesto Dipartimento, ricollegandosi al precedente parere di quest'Ufficio 28-10-2004, n. 206.04.11 col quale si è sostenuta l'applicazione al collaudo dei "cantieri di lavoro" delle disposizioni contenute nell'art. 28, comma 5, della l. n. 109/1994 (nel testo vigente in Sicilia per effetto delle norme di recepimento di cui alla l.r. n. 7/2002) chiede se per quelli finanziati anteriormente alla legge regionale n. 7/2002 debba trovare applicazione la disciplina previgente e, in particolare, se al dipendente pubblico incaricato del collaudo di cantieri scuola finanziati prima della data del 10 settembre 2002 debba essere corrisposto un compenso commisurato a quello spettante ai liberi professionisti.

2. L'art. 41 della l.r. n. 7/2002 reca norme transitorie che, al comma 2, hanno "fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata vigore della presente legge". Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 26 della l.r. n. 7/2003 che ha chiarito che l'espressione " bandi di gara già approvati" deve riferirsi alle opere già finanziate o provviste di copertura finanziaria e che nei confronti di tale opere continua a trovare applicazione la disciplina previgente (cfr. sul tema il commento all'art. 41 della l.r. n. 7/2002 di Mango e Pignatone su "La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia", ed. IPSOA, 2003). Orbene, ancorché per i cantieri scuola non si faccia luogo ad un bando di gara sembra coerente col sistema transitorio delineato dal predetto art. 41 ritenere che nei confronti di quelli finanziati anteriormente all'entrata in vigore della l.r. n. 7/2002 trovi applicazione la disciplina previgente anche per quanto riguarda il collaudo affidato a pubblici dipendenti. In ordine al compenso spettante a tale categoria può richiamarsi il precedente parere n. 343.00.11 del 20-3-2001 (rinvenibile per esteso sul sito internet di quest'Ufficio) reso dallo Scrivente all'Assessorato regionale dei lavori pubblici con riferimento alla materia degli incarichi di collaudo di opere pubbliche a pubblici dipendenti e della retribuibilità degli stessi regolamentata dalla l.r. n. 21 del 1985, come modificata, dalla successiva l.r. n. 10 del 1993.
Con tale parere quest'Ufficio ha ritenuto, in sostanza, che l'incarico di collaudo ad un pubblico dipendente non può essere retribuito quando esso rientra ratione ufficii nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e che, comunque, l'attività di collaudo del pubblico dipendente non deve sempre essere retribuita secondo le tariffe professionali atteso che sulla base della normativa regionale previgente potevano ricavarsi comunque i seguenti principi:  
- la collaudazione dei lavori pubblici è un'attività che rientra nelle attribuzioni della p.a., ai sensi degli artt. 91 e ss. del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, tutt'ora vigente in Sicilia per l'espresso richiamo operato dal legislatore regionale, nonché alla stregua del titolo XII del D.P.R. n. 554 del 1999;  
- il collaudatore deve essere nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture ad eccezione del caso in cui la nomina del collaudatore spetti per legge (cfr. art. 26, co. 7, l.r. 21/85) all'Amministrazione regionale;  
- il collaudatore nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture svolge un'attività che, ratione ufficii, rientra nelle attribuzioni ordinarie del dipendente e non può essere considerata in alcun modo di libera professione;  
- il collaudatore pubblico dipendente della stazione appaltante non ha diritto alla corresponsione di onorario professionale ma semplicemente, se non dirigente, ad un compenso in aggiunta al normale trattamento economico ai sensi, con le modalità e nei limiti di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 della l.r. n. 15 del 1993;
- il collaudatore pubblico dipendente non della stazione appaltante (nei casi ovviamente consentiti dalla legge) ha diritto, ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 13, co. 4, della l.r. 10/2000 per il trattamento economico dei dirigenti, agli onorari secondo le tariffe professionali.  

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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