Pos. 1   Prot. N. / 50. 11.05 



Oggetto: Lavori di restauro del palazzo municipale di xxxx - Liquidazione competenze tecniche al professionista in mancanza di disciplinare di incarico.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente
Servizio patrimonio architettonico
PALERMO




1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di procedere, in assenza di formale disciplinare di incarico, alla liquidazione delle competenze tecniche dovute ad un professionista (architetto) per la redazione da parte dello stesso del piano di sicurezza ex D.Lgs 14 agosto 1996, n.494.
Al riguardo riferisce codesta Amministrazione che il comune di xxxx, con disciplinare di incarico del 30 maggio 1990, affidava all' arch. yyyy l' incarico di progettazione e direzione dei lavori relativi al restauro del Palazzo municipale del suddetto comune; con lettera dell' Ufficio tecnico comunale n.11912 del 15 novembre 2000, a firma del Sindaco e del responsabile dell' Ufficio tecnico, il Comune invitava l' arch. yyyy a rielaborare il progetto secondo l' allora vigente prezziario regionale e a completarlo con il piano di sicurezza.
Codesta Amministrazione con D.D.G. 6394/2001 del 23 luglio 2001 e con D.D.S. n. 7982/2001 del 21 dicembre 2001 approvava il progetto ed impegnava la somma necessaria per l' esecuzione dello stesso , comprensiva anche della somma richiesta per "progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi del D.L.vo 494 / 96" (cfr. art.1 D.D.G.n.6394/2001 citato).
In fase di pagamento delle competenze tecniche la Soprintendenza di nnnn comunicava all' interessato di non potere procedere alla liquidazione delle somme richieste in quanto mancava il disciplinare di incarico relativo al coordinamento della sicurezza ex D.lgs. 494/96, già richiesto con nota n.10790 del 26 novembre 2002.
Con fax del 3 febbraio 2005 l' architetto yyyy comunicava che non era stato firmato alcun disciplinare per la redazione del piano di sicurezza, ma che il Comune con la lettera n.11912/2000 sopra citata aveva manifestato la precisa volontà di affidargli l' incarico.
2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
La vicenda sottoposta all' esame dello Scrivente presenta sicuramente un andamento anomalo rispetto al normale conferimento di un incarico ad un professionista da parte della pubblica amministrazione.
Com'è noto ai fini della conclusione di un contratto d' opera professionale, quando ne sia parte la P.A., è necessaria la forma scritta ad substantiam , anche se questa agisca iure privatorum.
In altri termini poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà non surrogabili con comportamenti concludenti, è necessario che l' affidamento dell' incarico al professionista si traduca in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell' ente e dal professionista. (cfr.tra le altre Cass., sez.I, 8 marzo 2000, n. 2619 e Cass. sez. I, 21 novembre 2003, n.17695).
In mancanza di forma scritta l' atto non è suscettibile di ratifica; inoltre, trattandosi di atto nullo non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria.
Giurisprudenza più recente, richiamata dall' arch. yyyy nella lettera inviata all' Assessorato, ha ritenuto però che il professionista può pretendere il pagamento dell' onorario anche se non ha stipulato un contratto formale con il comune appaltante, ritenendosi sufficienti gli scambi di missive tra l' ente locale e il soggetto interessato. (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n.4290 ).
Si tratta di pronuncia isolata, che peraltro non si attaglia bene alla fattispecie in esame, nella quale - a quanto risulta dagli atti - manca tale scambio di missive tra il comune interessato e il professionista.
Tenuto conto comunque del fatto che l' Amministrazione si è utilmente avvalsa dell' opera del professionista, sembra allo Scrivente che la stessa vada, retribuita, quantomeno, nei limiti dell' arricchimento ex art.2041 del codice civile. (cfr.Cass. civ., sez. III, n. 3811).







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