Pos. 1  Prot. N 73.05.11 



Oggetto: CONTRATTI DELLA P. A. Affidamento servizio collegamento marittimo. Revisione prezzo contrattuale.





Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
                  DIPARTIMENTO PTRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                  Servizio 3 - Trasporto regionale marittimo 


1 - Con nota 16-3-2005, n. 150, codesto Dipartimento espone che la ditta appaltatrice di alcuni servizi di collegamento marittimo con le isole minori , ha contestato i criteri di determinazione della variazione periodica del prezzo contrattualmente convenuto, contenuta nell'art. 3 del contratto d'appalto che fa riferimento all'indice di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, indicato dall'ISTAT.
L'applicazione di tale indice, infatti, non terrebbe in considerazione l'effettiva e ben maggiore variazione del prezzo del carburante, notevolmente cresciuta nel periodo di riferimento (giugno 2003- giugno 2004) e la clausola contrattuale sarebbe da considerare illegittima per violazione dell'art. 44, punto 4, della legge 23-12-1994, n. 724 che impone un aggiornamento del prezzo contrattuale in relazione a parametri obiettivi e con riferimento all'effettiva variazione dei costi.
Rileva poi codesta Amministrazione, che secondo quanto osservato dall'Osservatorio dei Lavori pubblici, nella Regione la revisione del prezzo in caso di aumento dei prezzi delle materie prime oltre il 10%, previsto dall'art. 1664, primo comma cod. civ,. non si applica giusta art. 26, terzo comma, della l. n. 109/1994 come recepita dalla l.r. n. 7/2002 ; in ogni caso, la rivalutazione del corrispettivo applicata da codesto Dipartimento (in base al su indicato indice ISTAT) è riferito all'intero prezzo dell'appalto per la determinazione del quale hanno concorso molti elementi di valutazione e non solo il costo del carburante.

2. Si premette che il capitolato d'appalto allegato alla richiesta di parere contiene due voci di remunerazione del servizio di collegamento soggette a periodica revisione.
L'art. 6 prevede un aggiornamento delle tariffe applicabili agli utenti in misura che non può superare il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT.
Il successivo art. 8, riprodotto nell'art. 3 del contratto d'appalto, prevede (ai sensi dell'art. 44, punto 4, della legge 23-12-1994, n. 724, che ha sostituito l'art. 6 della legge n. 537/1993) la contestata clausola di revisione periodica del prezzo del servizio con riferimento al diverso indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo dell'intera collettività , rilevato dall'ISTAT.
  Tale criterio, se riferito alla percentuale media di variazione dell'insieme dei prezzi (paniere) considerato non sarebbe corrispondente al disposto del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 537/1993 che prende in considerazione "i prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni" e, quindi, la variazione del costo del servizio oggetto del contratto stipulato dalla P.A. In tal caso la clausola contrattuale risulterebbe infatti illegittima. Sembra, invece possibile interpretarla più coerentemente col riferimento alla variazione media annua del costo "del servizio di trasporto marittimo" rilevato nell'ambito del paniere relativo alla variazione dei prezzi di consumo dell'intera collettività. 

Non potrebbe rilevare, infatti, la variazione del costo del carburante per due ordini di ragioni:
- oggetto del contratto d'appalto non è la fornitura del carburante ma il servizio di trasporto marittimo;
- la variazione del costo del carburante è uno degli elementi che comunque concorre al calcolo della complessiva determinazione del costo del servizio di trasporto.

D'altra parte il riferimento all'indice complessivo di variazione dei prezzi, compresi quelli non incidenti sulla prestazione dovuta dall'appaltatore, non sarebbe idoneo a consentire il mantenimento dell'equilibrio delle originarie prestazioni, equilibrio che l'art. 44 della l. n. 724/1994 mira ad assicurare nel reciproco interesse del committente e dell'appaltatore.

In ogni caso va anche considerato che, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., pur in presenza di una clausola con cui le parti abbiano concordato le modalità di aggiornamento periodico del prezzo del servizio, l' imprevedibile lievitazione del costo di una determinata materia può produrre come conseguenza l'eccessiva onerosità della prestazione e dar luogo alla richiesta di risoluzione del contratto, risoluzione evitabile soltanto attraverso un accordo che ripristini l'equilibrio delle reciproche prestazioni (cfr. con riferimento all'incremento imprevisto del costo dei carburanti nel corso della "guerra del golfo" il lodo arbitrale 24-5-1993, reso fra La Società Salini costruttori ed il Ministero degli esteri, su Arch. Giur. OO. PP., 1995, n. 48, pag. 1; Cass. N. 4249/1981; idem n. 3730/1985).
In conclusione, fermo restando che il sistema di adeguamento del prezzo previsto dal citato art. 6 della l. 537/1993 risulta incompatibile con l'applicazione dell'art. 1664 cod. civ. (così, C. Stato, V, 19-2-2003, n. 916; idem, 16-6-2003, n. 3373) sembra che la contestata clausola contrattuale vada correttamente riferita alla variazione media annua del costo del servizio di trasporto marittimo rilevata dall'ISTAT nell'ambito delle rilevazioni effettuate sui sostenuti dall'intera collettività. Tuttavia, laddove tale criterio dovesse rilevarsi concretamente inadeguato rendendo eccessivamente onerosa la prestazione dell'impresa marittima e questa dovesse far richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., codesta Amministrazione potrebbe valutare se aderire allo scioglimento del rapporto o proporre una modifica del prezzo che, comunque, dovrebbe considerare la parziale, ancorché prevalente, incidenza del costo del carburante rispetto agli altri costi sostenuti dall'appaltatore.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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