Pos. 1   Prot. N. 78.11.05  


Oggetto: Dirigenti regionali. Conferimento incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro ex l.r. n. 7/1971. Annullamento dei relativi provvedimenti su ricorso di altro dipendente. Effetti dell'annullamento.




Allegati n...........................








ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Regionale Industria
Servizio v° Affari GiuridiciContenzioso

Palermo









1. Con la nota n. 902 del 21 marzo 2005 codesto Servizio ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione di seguito rappresentata.
Con l'ordine di servizio n. 3 del 2 marzo 1999 si è proceduto a riorganizzare
l'Assessorato Industria in otto gruppi di lavoro ed all'assegnazione delle rispettive funzioni di coordinamento.
Dalla suddetta ristrutturazione è stata pretermessa una dipendente, che ha proceduto ad impugnare tale provvedimento lamentandone l'illegittimità.
Con parere n. 518/01 del 19 ottobre 2002, il C.G.A ha accolto il ricorso straordinario dell'interessata e, con successivo decreto n. 596 del 10 giugno 2003, il Presidente della Regione ha disposto l'annullamento dell'ordine di servizio in questione.
L'Area Affari Generali e Comuni di codesto Dipartimento ha poi chiarito che alla data del 21 agosto 2001 la ricorrente aveva acquisito una posizione analoga a quella prevista nel provvedimento impugnato; ed inoltre che non era possibile un'esecuzione in forma specifica del D.P. n. 596/03, in quanto la dipendente, a quella data, era in quiescenza. Ciò posto, secondo l'Area, "dovrebbe provvedersi all'adempimento dell'incarico di esecuzione mediante l'esame della richiesta di ristoro economico già avanzata dalla ricorrente" .
Inoltre l'Area affari Generali ritiene che " per l'individuazione del quantum si debba fare riferimento ai parametri ex art. 13 del D.P. 26/99, stante che alla ricorrente è stato applicato solo il parametro relativo all'8° livello, e ritiene che debba essere applicato, in aggiunta al precedente, la maggiorazione del 2,5% prevista per particolari posizioni di responsabilità"
Di contro codesto Servizio "esprime perplessità in merito al riconoscimento di una indennità correlata a responsabilità che la ricorrente non ha ricoperto" e, pertanto, chiede se "le considerazioni sopra riportate abbiano fondamento e pertanto se la struttura richiedente dovrà adempiere così come sopra prospettato".


2. Sul quesito prospettato si osserva quanto segue.
Da una lettura del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa si deduce che ad essere censurata è la scelta operata dall'Amministrazione nel conferimento degli incarichi di coordinamento dei gruppi di lavoro in quanto non vi è modo di valutare l'iter logico sotteso all'attribuzione degli incarichi, né di ricavare i criteri in base ai quali gli stessi sono stati conferiti.
Ciò premesso l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, l'annullamento dell'ordine di servizio contestato, non può dare luogo automaticamente all'inserimento della dipendente nell'elenco dei dirigenti aventi titolo all'attribuzione degli incarichi e ciò non solo per le motivazioni rilevate dall'area Affari Generali e Comuni ossia che nelle more la ricorrente aveva acquisito una posizione analoga a quella prevista nel provvedimento impugnato; ed inoltre che non era possibile un'esecuzione in forma specifica del D.P. n. 596/03, in quanto la dipendente, a quella data, era stata collocata in quiescenza .
Con l'accoglimento del ricorso infatti si è dato atto, semplicemente, delle illegittime modalità di conferimento degli incarichi da parte dell'Amministrazione poiché date in assenza di motivazione.
Dall'accoglimento del ricorso non discende però l'automatica attribuzione alla ricorrente dell'incarico di coordinamento, ma l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al conferimento motivando la scelta dei dirigenti designati.
L'interesse al ricorso era pertanto strumentale ad una nuova selezione, senza alcuna garanzia all'attribuzione dell'incarico.
Pertanto, concordando con codesto Servizio, si ritiene che non possa essere avanzata alcuna richiesta di ristoro economico da parte della dipendente per un incarico che non è stato svolto e che ancor meno, possa esserle riconosciuto l'incentivo economico del 2, 5% previsto dall'art. 13 del D.P.Reg 26/99 per particolari posizioni di responsabilità, e di coordinamento che la stessa non ha mai ricoperto.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

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