POS. V Prot._______________/81.05.11

OGGETTO: Formazione all'autoimpiego. Contributi ex art. 2 l.r. 3/1998. Tassazione. Art. 76 l.r. 17/2004.




ASSESSORATO REGIONALE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO


PALERMO




1. Con nota 30 marzo 2005, prot. 1608/Serv. V, codesta Agenzia ha chiesto allo Scrivente se vadano assoggettati a ritenute fiscali le somme corrisposte in dipendenza di progetti di formazione per l'autoimpiego dei soggetti partecipanti a progetti di utilità collettiva di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3.

La questione deriva dalla circostanza che, nel passato, l'Agenzia delle entrate- Direzione centrale normativa e contenzioso, specificamente interpellata, aveva chiarito che le erogazioni in discorso vanno assoggettate a tassazione ex art. 47, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Tuttavia, le recente legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, all'art. 76, ha disposto che i contributi in parola sono da intendersi assimilabili alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, che dispone appunto che le borse di studio ivi indicate sono esenti, tra l'altro, anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Rappresenta codesto Dipartimento che, pur avendo formulato uno specifico interpello all'Agenzia delle entrate, illustrando gli effetti dell'innovazione normativa "e quelli retroattivi che sulla stessa potrebbero essere invocati", intende comunicare a tutti i soggetti beneficiari che, nelle more della risposta a tale interpello, non procederà a pagamenti se non a condizione che i beneficiari richiedano l'assoggettamento a tassazione a titolo di ritenuta d'acconto dei pagamenti loro spettanti.

Comunque codesto Dipartimento riferisce di esser dell'avviso di non dover operare le ritenute fiscali sulle somme in questione, avendo l'obbligo di applicare la norma regionale di esenzione, che, peraltro, è risultata immune da censure di costituzionalità da parte del Commissariato dello Stato.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ha disposto che "I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476".

L'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) prevede che "Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui ....".

Non v'è dubbio che il legislatore regionale, con tale specifico rinvio ad una norma che riguarda esclusivamente esenzioni tributarie delle borse di studio ivi contemplate, abbia voluto creare una analoga esenzione tributaria per i contributi erogati a termini dell'art. 2 della l.r. 3/1998, assimilandoli, a tale fine, a tali borse di studio.

Come rilevato da codesta Agenzia, la norma non è stata oggetto di censure di costituzionalità da parte del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ed è entrata in vigore insieme alle altre norme della l.r. 17/2004.

Né, peraltro, sembra che la norma in questione possa venir ritenuta non in linea con la normativa costituzionale e statutaria (nell'eventualità di un giudizio di costituzionalità determinato in via incidentale), dal momento che la Regione siciliana può disporre normativamente esenzioni da tributi erariali.

E ancorchè tale potestà legislativa sia riconosciuta a condizione che la tipologia di esenzione trovi corrispondenza in un tipo di esenzione previsto da una legge dello Stato, che non crei turbamento al sistema tributario statale e che corrisponda ad un interesse regionale (Corte costituzionale, per tutte, sent. 27 febbraio - 11 marzo 1958, n. 25), nella fattispecie in questione i predetti limiti appaiono rispettati.

A fronte del disposto dell'art. 76 della l.r. 17/2004, pertanto, non è ammissibile ritenere ancora operativo l'indirizzo correttamente espresso, in via generale, dall'Agenzia delle entrate nel 2002 con riferimento ad un diverso quadro normativo, dal momento che oggi esiste una specifica esenzione che, per i contributi in questione, rende non applicabile nella Regione siciliana la previsione.di cui all'art. 50 (ex art. 47), primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle imposte sui redditi).



3. Piuttosto va effettuata una precisazione, sia per completezza sia in quanto, dall'esposizione della questione oggi sottoposta allo Scrivente, sembrerebbe che codesta Agenzia ritenga che l'esenzione disposta con l'art. 76 della l.r. 17/2004 possa avere effetti retroattivi.

Una tale efficacia retroattiva, tuttavia, potrebbe derivare solo o da una specifica ed esplicita previsione, ovvero dalla natura di interpretazione autentica della norma stessa.
La qualificazione di una disposizione come di "interpretazione autentica" generalmente trae origine da una precedente situazione di incertezza interpretativa, o quantomeno, è riconoscibile se, in presenza di possibili opzioni interpretative, tende a stabilire un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore; e, normalmente, la norma interpretativa stessa contiene, in sé, una tale qualificazione.

Senza, tuttavia, scendere specificamente nell'indagine sulla natura della norma dell'art. 76 della l.r. 17/2004, va rilevato che, a termini della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i cui principi fondamentali s'impongono anche alle regioni ad autonomia differenziata (art. 1, comma 3), "l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica" (art. 1, comma 2), mentre "salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1).

Non v'è dubbio, quindi, che l'art. 76 succitato non si autoqualifica norma di interpretazione autentica. Né potrebbe esser diversamente, dal momento che, se "è ammissibile, ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000 quella legge di interpretazione autentica che presuppone il contenuto non inequivoco della norma interpretata e la riconducibilità dell'esegesi prescelta dal legislatore a una delle alternative prima ammissibili" (Corte di Cassazione, sez. V, sent. n. 4616 del 3/5/2005), la disposizione medesima pone oggi un'assimilazione dei contributi in questione alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge 476/1984 che, ai fini fiscali, precedentemente non era possibile alla luce della inequivoca disposizione dell'art. 47, comma 1, lett. c), del DPR n. 917/1986.

Nel caso di specie, invero, si tratta di norma innovativa, il cui contenuto, del tutto nuovo, è destinato a svolgere i suoi effetti solo dalla sua entrata in vigore.



4. In dipendenza dell'atto di interpello recentemente formulato da codesta Agenzia all'Agenzia regionale delle entrate, si suggerisce di portare tempestivamente a conoscenza di tale Agenzia le soprariferite conclusioni in ordine alla legittimità costituzionale e valenza precettiva dell'esenzione disposta dal legislatore regionale con l'art. 76 della l.r. 17/2004.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Copia del presente parere è trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Amministrazione regionale delle finanze, competente nella materia de qua, rappresentando sin d'ora la piena disponibilità dello Scrivente a tornare sull'argomento alla luce delle eventuali osservazioni della medesima.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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