Pos. 1   Prot. N. 82.11.05 



Oggetto: Art.14 legge 109/1994. Lavori di importo inferiore a 100.000 euro non inclusi nel programma triennale. Possibilità di inserimento nel programma regionale di finanziamento.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA
E FORESTE

Dipartimento regionale delle Foreste


Palermo



1.Con la nota n. 9253 del 1 aprile 2005, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente un quesito relativo al finanziamento di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro.
In particolare si rappresenta che l'art. 14 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 con le modifiche introdotte, per la Regione siciliana, dall'art. 8 della l.r. 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, lett. a, l.r. 19 maggio 2003, n. 7 dispone che l'attività di realizzazione di lavori di importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali.
Ora, codesto Dipartimento a proposito dei lavori di propria competenza nonché degli interventi dallo stesso finanziati agli enti locali, ha proceduto ad inserire nel programma triennale, e nel relativo elenco annuale, anche gli interventi di importo inferiore a 100.000 euro " nella convinzione che solo i progetti inseriti nel programma ed in particolare nell'elenco annuale sono finanziabili a norma del comma 11 dell'art. 14 della l. 109/94 così come applicata nella Regione Sicilia"
Diversamente molti comuni non hanno inserito i predetti lavori nel programma triennale e nell'elenco annuale "e ciò provoca una serie notevole di problematiche relative al finanziamento di dette opere se si applica il comma 1 dell'art. 14 bis della legge 109/94 che recita.. è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine di priorità"
Il mancato inserimento di dette opere nei programmi determina, secondo codesto Dipartimento, che "risulta impossibile verificare da parte dell'Amministrazione regionale, il rispetto delle priorità anche con riferimento alle opere appartenenti alla stessa tipologia di lavori, ma inserite nei programmi triennali ed in pratica risulta impossibile concedere il finanziamento richiesto"

Ciò posto viene chiesto:
1) Se le opere di importo inferiore ai 100.000 euro, non inserite nel programma triennale e nell'elenco annuale degli enti locali ed anche della Regione, sono finanziabili da parte degli enti che hanno redatto il programma ai sensi dell'art. 14 , comma 1, della l. 109/94, così come modificata dalle leggi regionali 7/2002 e 7/2003.
2) Se le opere di importo inferiore ai 100.000 euro non inserite nel programma triennale e nell'elenco annuale degli enti locali sono finanziabili da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 14 bis, comma 1, della l. 109/94, così come modificata dalle leggi regionali 7/2002 e 7/2003.



2. Sui quesiti sopra prospettati si osserva quanto segue.
L'art. 14, comma 1, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, con le modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 7 /2002 e 7/2003, recita " L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art, 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso".
In buona sostanza con Il programma triennale, e i suoi aggiornamenti annuali, vengono preventivamente individuate le opere pubbliche che gli enti intendono realizzare nel triennio di riferimento, con indicazione delle relative priorità al fine di razionalizzare e pianificare le risorse disponibili.
Il comma 9 dell'art. 14, l. 109/94, riafferma la regola della stretta connessione fra programmazione finanziaria e redazione degli aggiornamenti annuali del programma triennale redatto dalle singole amministrazioni.
Tale regola è posta a garanzia dell'effettività della previsione progettuale, nel senso che si può prevedere la realizzazione di un'opera in quanto si conoscano le risorse disponibili a finanziarla, nonché del coerente e controllato andamento della finanza pubblica (Cfr sul punto il commento alla disposizione contenuto su "La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia", Ipsoa, p. 147).

Il suddetto obbligo di inserimento nel programma triennale, e nei relativi elenchi annuali, riguarda, ai sensi della disposizione citata, solo le opere di importo superiore a 100.000 euro, con la conseguenza paventata da codesta Amministrazione, che l'omesso inserimento nei suddetti programmi potrebbe determinare l'applicazione del comma 11 dell'art. 14 che dispone testualmente " I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5 secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni".
Il legislatore, però, ha introdotto un limite quantitativo all'obbligo di inserimento nel piano triennale al fine di non aggravare la programmazione per lavori economicamente non significativi (inferiori a 100.000 euro) relativi per lo più alla manutenzione di strade o edifici pubblici. (Cfr sul punto AA.VV "Legge quadro sui lavori pubblici", Giuffrè editore, p. 294) .
L'omesso inserimento nei programmi delle opere con importo inferiore a 100.000 euro non esclude, tuttavia, ad avviso dello Scrivente, la possibilità del loro finanziamento, poiché la norma (art. 14, l. 109/94) impone la programmazione esclusivamente per le opere che superino l'importo individuato dal legislatore, significando, a contrario, che tale obbligo non sussiste per le opere di importo inferiore.
Analogamente l'art. 14 bis della l. 109/94, che prevede il divieto da parte dell'Amministrazione regionale di concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti indicati nella lettera a), comma 2, art. 2 della legge quadro, per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi indicati nell'articolo precedente, non può che concernere le opere, di cui alla norma precedente, soggette a programmazione, restandone sottratte le opere di importo inferiore a 100.000 euro, che appaiono comunque finanziabili.
Giova rilevare, infine, che non essendo le suddette opere vincolate all'inserimento in un programma non assume più alcun rilievo il rispetto dell'ordine di priorità nella programmazione dei lavori richiesto al comma 3 dell'art. 14 esclusivamente per le opere di importo superiore ai 100.000 euro.
Alla stregua delle superiori argomentazioni non può che darsi risposta positiva ad entrambi i quesiti posti nel senso di ritenere finanziabili, dall'amministrazione regionale o dagli altri enti, le opere al di sotto della soglia individuata dalla legge.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

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