Pos. II-IV Prot. _______/90.05.11
OGGETTO: Contratti ed obbligazioni - Garanzie - Richiesta di intervento della Regione ex art. 10, comma 4, l.r. 12/1952.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(rif. nota 11.4.2005, n. 15870)
PALERMO


1. L'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, dopo avere disposto, al comma 1, che la Regione garantisce l'ammortamento dei mutui che gli enti ivi indicati contraggono con gli istituti di credito per la esecuzione di costruzioni edilizie assistite da contributi previsti dalla medesima legge n. 12/1952, al comma 4 prevede poi che, qualora gli enti mutuatari non paghino le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, "l'Assessore per le finanze è autorizzato, dietro semplice notificazione dell'inadempienza, e senza preventiva escussione del debitore, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi ..., rimanendo sostituito in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario".
In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta che con nota 5 novembre 2004 il xxxxxxxxxxx s.p.a. ha reiterato la richiesta di intervento in garanzia della Regione ai sensi del riportato art. 10, comma 4, della l.r. n. 12/1952, già più volte avanzata a partire dalla nota 21 gennaio 1983, n. 4101, relativamente a due mutui concessi dal predetto istituto di credito ad una cooperativa edilizia, con contributi a carico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che con nota 7 maggio 1998, n. 21873, il medesimo Istituto di credito è stato invitato "a riformulare la richiesta di intervento in garanzia con la limitazione alle sole rate scadute e non pagate, per le quali fossero state rispettate, nei confronti di uno dei due condebitori, le prescrizioni di cui all'art.1957 c.c." ed altresì che "da allora la pratica non ha avuto alcun seguito".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente alla luce della nuova richiesta formulata dal xxxxxxxxxx.

2. Preliminarmente si fa presente che, giusta il disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 2 febbraio 1979, n. 70, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, l'attività consultiva di quest'Ufficio consiste nell'emissione di pareri "sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari"; pertanto, sebbene in allegato alla richiesta di parere siano stati trasmessi i prospetti relativi al piano di ammortamento dei due mutui sopra indicati, deve escludersi che lo scrivente proceda ad una analisi di tipo contabile degli stessi, limitandosi di contro quest'Ufficio ad un esame di carattere generale ed astratto della fattispecie sottoposta nonché ad una analisi delle connesse problematiche giuridiche.
Al riguardo deve anzitutto evidenziarsi che sebbene (come risulta dalla richiesta di parere) i contributi concessi dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sui mutui in questione siano stati successivamente revocati, tuttavia deve ritenersi che il vincolo fideiussorio a carico della Regione -trovando fondamento direttamente nella citata legge regionale n. 12/1952, e costituendo, come tale, vincolo inderogabile- permane valido ed efficace.
Ciò detto, non ci si esime comunque dal rilevare che, ai fini della perpetuatio della obbligazione fideiussoria a carico dell'Amministrazione regionale, codesta Amministrazione deve riscontrare concretamente, in relazione alle singole fideiussioni per le quali è chiamata in garanzia, il rispetto del disposto di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. ai sensi del quale: "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". La riferita disposizione, prevedendo la decadenza del creditore dal suo diritto verso il fideiussore qualora non agisca entro un termine di rigore per l'adempimento dell'obbligazione garantita, ha come ratio quella di provocare il sollecito esercizio del diritto di credito, il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore.
In particolare, nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta - come appunto nel caso in esame trattandosi di rate di ammortamento di mutuo- il termine di decadenza, agli effetti dell'art. 1957 c.c. è - secondo la dottrina e la giurisprudenza- "quello entro il quale devono eseguirsi le singole prestazioni, non quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto" (Cass. 26 febbraio 1985, n. 1655)
Infatti, in tal caso, ogni prestazione relativa all'obbligazione garantita ha un suo carattere giuridicamente autonomo e segue una sorte propria in modo che non influenza le altre, nè è dalle altre influenzata (cfr. Fragali "Della fideiussione" in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, libro quarto, "Delle obbligazioni" (art. 1936-1959), 1961, pag. 498; Cass. Civ. 26/2/1985, n. 1655; 3/9/1982, n. 4811; 25/5/1980, n. 3411; 12/9/1977, n. 3946; 3/2/1975, n. 398; 27/10/1972, n. 3315). Il carattere autonomo delle prestazioni periodiche risulta confermato laddove si consideri che la loro esecuzione non è mai colpita dagli effetti retroattivi della condizione risolutiva, del recesso e della risoluzione del contratto (art. 1360, 2° co.; 1373, 2° co.; 1458, 1° co.).
La soluzione sopra accolta costituisce, invero, applicazione del principio generale, in materia di prescrizione e decadenza, secondo il quale gli effetti estintivi propri di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e ciò si verifica, nel caso di obbligazione ad esecuzione periodica, dal momento della scadenza di ciascuna rata.
Del resto sarebbe incongruente ritenere che il fideiussore debba rimanere obbligato fino al termine dell'ultima scadenza anche per le rate precedenti poiché in tal modo si renderebbe più onerosa la sua posizione che invece la ratio della norma in esame (art. 1957 c.c.) intende salvaguardare. Vero è che la giurisprudenza, con riferimento alla decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., ha recentemente precisato: "nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse" (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2004, n. 2301); tuttavia ciò non appare rilevare nella fattispecie in relazione alla quale viene richiesto il presente parere. Ed invero, in tale ipotesi la divisione in rate non è disposta ad esclusivo interesse del debitore poiché ad essa è correlata la connessa ed accessoria obbligazione del pagamento degli interessi i quali sono appunto determinati, con un piano di ammortamento, in relazione al numero delle rate ed al lasso di tempo tra le stesse intercorrenti, fino al totale adempimento.
In altri termini, nel caso in cui, come nella fattispecie, il piano di ammortamento del contratto di mutuo preveda la variazione degli importi delle singole rate per quota capitale e per quota interessi le medesime singole rate costituiscono prestazioni periodiche con carattere autonomo; pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, può concludersi che, nell'ipotesi in esame, il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c., decorre dalla scadenza delle singole rate di mutuo e la garanzia fideiussoria dell'Amministrazione regionale permane solo qualora il menzionato istituto di credito si sia prontamente attivato entro il predetto termine con riferimento alle singole rate di ammortamento del mutuo.
In ogni caso si ritiene che, a tutela dell'erario regionale, non possa prestarsi supina acquiescenza alla recente pronuncia giurisprudenziale contraria alle tesi esposte -e la cui portata peraltro, secondo i principi generali, non trascende il caso deciso- potendo, in astratto, ipotizzarsi, una diversa conclusione di un eventuale giudizio sulla fattispecie in esame.

Si fa presente per completezza ed in via generale che l'effetto impeditivo della decadenza del diritto all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria è ricollegato dalla giurisprudenza non ad un semplice atto stragiudiziale o ad una missiva con la quale venga richiesto al debitore l'adempimento dell'obbligazione garantita, ma ad una apposita istanza giudiziale, quale mezzo di tutela processuale del diritto di credito in via di cognizione o di esecuzione (Cass., sez. III, 14 luglio 1994, n. 6604); è necessario dunque che il creditore, nei termini sopra meglio precisati, inizi una causa di cognizione o esecutiva nei confronti del debitore principale e che prosegua l'azione promossa fino al compimento degli atti esecutivi occorrenti per la realizzazione dell'obbligazione principale.
Pertanto, nell'ipotesi esaminata codesta Amministrazione potrà non dare corso alla garanzia fideiussoria in questione qualora accerti che l'istituto di credito non abbia proposto nei termini ed in relazione alle singole rate scadute e rimaste impagate le azioni giudiziarie volte al soddisfacimento della pretesa creditoria.
Infine appare opportuno osservare che il termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. è di decadenza e non di prescrizione e rileva solo nei confronti dell'obbligazione di garanzia poiché la citata norma indica l'attività che il creditore deve porre in essere ai fini della perpetuatio dell'obbligazione fideiussoria anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale; il predetto termine va dunque distinto da quello di prescrizione che invece rileva nell'ambito del contratto di mutuo incidendo solo nei rapporti tra mutuante e mutuatario.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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