Pos. 6   Prot. N. /93.11.05 



Oggetto: Consorzio per l'ASI di YYYYYY- Art. 39 L.r. 145/80 e art. 24 L.r. 20/2000.
Rimborso spese legali.




Allegati n...........................

Assessorato regionale
Industria
Dipartimento Industria
Servizio V° - Affari giuridici
contenzioso
(rif. fgl. 7.4.2005, n. 1198)
PALERMO



1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha trasmesso le richieste di parere formulate dal Consorzio A.S.I. di YYYYYY con note 19 luglio 2004 n. 3278 e 13 gennaio 2005 n. 83 relative alla possibilità di rimborso delle spese legali sostenute dagli ingg. XXXXX UUUUU e LLLLL JJJJJJ in relazione al procedimento penale instaurato nei loro confronti nella qualità, rispettivamente, di collaudatore statico e direttore dei lavori eseguiti nel porto di KKKKK relativi al prolungamento della diga foranea ed al completamento della banchina "NNNNNN".
Con la medesima nota codesto Dipartimento ha rappresentato che analoga richiesta è stata formulata dall'Ing. WWWWW VVVVV, quale ingegnere capo dei medesimi lavori, con nota 3 febbraio 2005, assunta al protocollo dello stesso Consorzio al n. 573 del 7 febbraio 2005.
Al riguardo l'Amministrazione richiedente precisa che le disposizioni legislative che prevedono la possibilità di rimborso per i dipendenti dell'amministrazione regionale o per i pubblici amministratori sembrano applicabili al collaudatore statico ed all'ingegnere capo dei lavori in quanto entrambi dipendenti regionali presso il Dipartimento lavori pubblici.
In particolare, per quanto riguarda la posizione del collaudatore, codesto dipartimento evidenzia che lo stesso ha ricevuto due incarichi di collaudo. Il primo, in costanza di servizio, per le opere riguardanti il banchinamento della diga foranea del porto di KKKKK con nota 1.8.1989, n. 2084 ed il secondo, relativo al prolungamento della diga foranea ed al completamento della banchina "NNNNNN" del porto di KKKKK, con nota 15.1.1990 n. 121, quando era già stato collocato in quiescenza (31.8.1989).
Per quanto concerne il direttore dei lavori l'Amministrazione richiedente precisa che lo stesso non risulta dipendente dell'Amministrazione regionale nè pubblico amministratore. Codesto Dipartimento conclude precisando che tutti e tre gli interessati sono stati assolti dalle imputazioni loro ascritte con sentenza del Tribunale di KKKKK n. 76/2004 con la formula "perchè il fatto non sussiste" e chiede di conoscere sulla problematica surriportata l'avviso dello Scrivente inviando copia della documentazione elencata in calce alla richiesta predetta.

2. Preliminarmente si ritiene di dover verificare se agli incarichi conferiti dai Consorzi A.S.I. siano applicabili le norme degli artt. 39 l.r. 145/80 e 24 l.r. 30/00.
A ciò soccorre la l.r. 1/84 laddove prevede (art. 1) che "la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale" e (art. 2) definisce i consorzi medesimi quali "enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'Industria". Se si considera, poi, che "i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esercitano, tra l'altro, consistenti poteri pubblicistici di pianificazione territoriale" e "provvedono all'attivazione e gestione di appalti pubblici...non può... sussistere alcun dubbio sulla piena natura di Enti pubblici di carattere locale e territoriale dei Consorzi in questione, sottoposti, al pari delle Amministrazioni comunali, alla vigilanza ed al controllo delle Amministrazioni regionali" (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 30.3.2004 n. 845).
Ne deriva che la normativa regionale che disciplina la materia del rimborso delle spese legali è applicabile ai succitati rapporti instaurati con i Consorzi A.S.I..
Tanto premesso si osserva che l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145 espressamente dispone:
"Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
La norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede:
"1.L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
La ratio delle calendate disposizioni sembra abbastanza chiara: il cittadino pubblico funzionario o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.
In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purchè sussista un suo diretto interesse in proposito.
Tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso . È necessario, altresì, che venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore . In relazione al primo presupposto va sottolineato che la magistratura amministrativa ha precisato che è consentito all'Amministrazione di intervenire a difesa del proprio dipendente o amministratore quando sussista un suo diretto interesse in proposito, cioè tutte le volte in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente e sia in definitiva imputabile all'Ente stesso ( C.S. sez V, 22 dicembre 1993, n.1392 in Consiglio di Stato, 1993, I, 1631; C.S.. Comm.spec., 6 maggio 1996, n. 4, id., 1996, II, 960; C.S., sez.V, 14 aprile 2000, n.2242, id., 2000, I, 968).
Il succitato orientamento, confermato dalla magistratura contabile (C.d.C., sez. Reg.Puglia, 17 dicembre 1993, n.95) ha, altresì, ribadito, per quanto attiene al secondo dei due presupposti - totale assenza di responsabilità - la necessità che"imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria" e, cioè, con quelle di cui all'art. 530, co I c.p.p.

3. Tanto premesso in ordine ai presupposti prescritti dalla surriportata normativa per darsi luogo al rimborso delle spese legali occorre verificarne la sussistenza in capo a tutti e tre i richiedenti., assolti con la formula ampiamente liberatoria di cui all'art. 530 c.p.p. "perché il fatto non sussiste" dalle imputazioni loro ascritte in un procedimento penale in cui il Consorzio che ha conferito gli incarichi si è costituito parte civile. Per quanto concerne il diretto interesse dell'ente all'esonero di responsabilità degli imputati e l'eventuale individuazione del conflitto di interessi , questo Ufficio è consapevole che un recente orientamento giurisprudenziale ritiene che "occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, a prescindere da valutazioni soggettive" (Corte dei Conti, sez.Centrale, 15.3.2004, n.106/A) e che la circostanza che il Consorzio A.S.I. si sia costituito parte civile nel procedimento penale in questione costituirebbe un indice rivelatore della situazione di conflitto e, dunque, della non riferibilità al Consorzio stesso delle attività poste in essere dagli imputati.. Ed invero, secondo la Cassazione (cfr. sentenza 17.9.2002, n.13624) non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali sostenute allorquando, per fatti non riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, quest'ultima si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente, indipendentemente da ogni valutazione attinente l'esito del procedimento penale, essendo del tutto evidente, in tale ipotesi, il conflitto di interesse. Tuttavia è il caso di precisare che il succitato, recentissimo orientamento giurisprudenziale si riferisce a fattispecie differenti da quella in esame, disciplinate da norme che prevedono l'assunzione degli oneri difensivi da parte dell'Amministrazione di appartenenza mediante il conferimento dell'incarico di difesa del dipendente ad un legale di comune gradimento e, dunque, nella fase dell'apertura del procedimento alla quale occorre, pertanto, riferirsi per la verifica della sussistenza dei previsti presupposti (cfr. art 67 d.p.r. 13.05.1987, n.268, art. 41 d.p.r. 20.05.1987, n.270). La normativa regionale applicabile alla fattispecie in esame prevede, invece, la modalità del rimborso che "deve essere consentita qualora, per effetto dell'assoluzione penale, l'esistenza di un conflitto di interessi sia da escludere" (cfr. Corte dei Conti, sez. riunite, 1 giugno 1986, n.501/A) e non vi è dubbio, dal tenore della formula assolutoria adottata e dall'esame delle motivazioni della sentenza (cfr. Cass. Pen. sez. V, 31.5.1990, n.7961)che ogni situazione di conflitto sia da escludere. Ai tre richiedenti il rimborso, tutti qualificabili come incaricati di un pubblico servizio in quanto incaricati di svolgere attività comunque finalizzata al conseguimento delle finalità dell'Ente pubblico committente (cfr.C. Conti, sez.giur.reg.Lombardia, 14.4.1999, n.436; C. Conti , sez. giur. Reg.Veneto, 11.5.1999, n.251), è, dunque, applicabile la norma di cui all'art. 24 della l.r.30/2000 che prevede la possibilità di rimborso per tutti indistintamente i soggetti "in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio" e previa verifica da parte di codesto Dipartimento dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
* * * * *
Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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