Pos. II-IV Prot. _______/95.05.11


OGGETTO: Industria - Consorzi A.S.I. - Deroga urbanistica ex art.28 l.r. 21/2001 - Qualificazione insediamenti.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO


1. L'art. 28 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, dispone che "al fine di accelerare le procedure di spesa e di favorire lo sviluppo e l'occupazione, gli insediamenti produttivi artigianali e commerciali beneficiari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari ricadenti in aree ASI, purché in regola con le normative vigenti, sono autorizzati in deroga allo strumento urbanistico, previa deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente".
In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera sopra indicata, pone all'Ufficio un quesito, sollevato dal Consorzio A.S.I. di xxxxxx, riguardante l'interpretazione dell'espressione "insediamenti produttivi artigianali e commerciali".
In particolare vien chiesto se la predetta espressione possa essere estesa "anche alle attività industriali".
Al riguardo l'Amministrazione richiedente è dell'avviso che una interpretazione restrittiva "sembrerebbe irrazionale in quanto, escludendo dalla deroga urbanistica le attività industriali e di servizi ... proprie delle A.S.I., verrebbe limitata la portata" della norma alle sole attività artigianali e commerciali ivi indicate.

2. L'orientamento di codesto Assessorato va condiviso.
Premesso, in via generale, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i consorzi A.S.I. hanno come scopo quello di favorire "l'insediamento di piccole e medie imprese", si osserva che la qualificazione del carattere precipuamente "industriale" dell'attività svolta dalle imprese insediabili nel consorzio A.S.I., oltre che dalla denominazione del consorzio stesso, si evince in via sistematica dal contesto normativo, ed in particolare da altre norme contenute nella stessa legge regionale n. 1/1984 quali: l'art. 1, comma 1, laddove stabilisce tra l'altro che "la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale ..."; il predetto art. 3 sopra richiamato laddove, al comma 2, prevede che i consorzi, per il conseguimento del proprio scopo provvedono, tra l'altro, ad "acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali; ovvero ancora l'art. 23 che al comma 7 dispone "gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale ...".
Così individuata la natura delle attività svolta dagli insediamenti ricadenti nelle aree dei consorzi A.S.I., si evidenzia ora che appare conforme al criterio di ragionevolezza una lettura della norma riportata in epigrafe nel senso di considerare ricompresi tra gli insediamenti produttivi -oltre che gli insediamenti artigianali e commerciali espressamente menzionati- anche quelli di carattere industriale sebbene non richiamati. Ciò tanto più qualora si consideri lo scopo della norma de qua, esplicitamente enunciato nella stessa, che è quello "favorire lo sviluppo e l'occupazione"; ed invero, il raggiungimento di tale scopo verrebbe sostanzialmente compromesso qualora si escludessero dall'ambito applicativo dell'art. 28 della legge regionale n. 21/2001 gli insediamenti che svolgono attività industriale posto che questi, come sopra evidenziato, sono insediamenti tipici dei consorzi A.S.I.
Del resto deve rilevarsi che, al fine di individuare la portata applicativa del predetto art. 28, non può altresì non tenersi conto di due elementi letterali ivi presenti e cioè dell'espressione "insediamenti produttivi" e dell'aggettivo "commerciali". Ed infatti l'espressione testé indicata -che, ad avviso dello scrivente, va letta come compiuta ed organica anche a prescindere dai due successivi aggettivi usati dal legislatore regionale- ricomprende certamente gli impianti di carattere industriale posto che questi svolgono una "attività produttiva", intendendosi con tale ultima espressione fare riferimento a quei processi tecnici che determinano la trasformazione o la modificazione fisica o chimica delle risorse naturali o di beni già prodotti da precedenti processi industriali.
Per quanto poi invece concerne l'interpretazione dell'aggettivo "commerciali", vanno al riguardo considerati i criteri generali dettati dall'art. 2195 c.c. che, nell'individuare gli imprenditori soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e, cioè, gli imprenditori commerciali, indica oltre a quelli che svolgono attività commerciale nel senso corrente del termine (attività intermediaria nella circolazione dei beni), anche quelli che esercitano "un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi".
Pertanto alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che la deroga urbanistica di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2001 è consentita anche per gli insediamenti che svolgono attività industriale ricadenti nelle aree di pertinenze dei consorzi A.S.I.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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