Pos. II-IV Prot. _______/96.05.11

OGGETTO: Ambiente e territorio - Fauna e flora - Contenzioso C.I.T.E.S - Autorità competente.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale foreste
PALERMO


1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione per la quale è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro "deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione ...".
L'art. 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, così dispone: "l'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES (n.d.r. acronimo di Convention of International trade in Endangered Species) del Corpo forestale dello Stato".
In relazione a tali previsioni codesto Assessorato, con la lettera sopra indicata, riferisce che con nota del Corpo forestale dello Stato 25 luglio 2001, n. 4706, veniva disposta, nei confronti del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale della Regione siciliana, l'attribuzione "per delega" delle funzioni di autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981.
Con successiva nota 3 febbraio 2005, n. 639 (trasmessa in allegato alla richiesta di parere), il Capo del Corpo forestale dello Stato, rilevata l'assenza di una fonte normativa di delega delle predette funzioni, manifestava la necessità di istituire nella Regione Sicilia un apposito ufficio del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento della funzione di autorità competente a ricevere, per gli illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 150/1992, il rapporto previsto dall'art. 17 della legge n. 689/1981.
Ciò premesso vien chiesto il parere dello scrivente circa la "spettanza della competenza" in questione.
Al riguardo codesto Dipartimento ritiene che, per effetto delle norme di attuazione in materia di agricoltura e foreste, le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Corpo forestale dello Stato sono esercitate nella Regione siciliana dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dal Corpo forestale della Regione Sicilia e tale esercizio "non avviene in via delegata ma, in base al disposto costituzionale, diretta", con la conseguenza che l'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 è, nella materia de qua, il servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale della Regione Sicilia.

2. L'orientamento espresso da codesto Assessorato va puntualmente condiviso.
Ed invero, al riguardo va anzitutto considerato che ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge n. 150/1992, "ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. ...".
Ciò detto, risulta poi determinante che per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 1948, n. 789 ("Norme di attuazione in materia di agricoltura e foreste"), " le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della Regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art 20 ed in relazione all'art. 14, lettere a), b), c) ed l) dello Statuto della Regione siciliana".
Il quadro normativo sopra delineato evidenzia dunque, in via generale, che le competenze e le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (oggi Ministero delle politiche agricole e forestali) sono svolte nella Regione siciliana dall'Amministrazione regionale; conseguentemente, ed in particolare per quanto qui rileva, le competenze concernenti l'attuazione della legge n. 150/1992 (tra cui rientra quella prevista dall'art. 2, comma 5, riportato in epigrafe) -attribuite dall'art. 8-quinquies della stessa legge n. 150/1992 al Ministero delle politiche agricole e forestali- per effetto delle norme di attuazione sopra richiamate non possono che imputarsi, nella Regione siciliana, all'Amministrazione regionale e, tenuto conto dell'assetto delle competenze, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che esercita nella materia dell'agricoltura una potestà amministrativa "propria" ai sensi dell'art. 20, comma 1, primo periodo, dello Statuto regionale.
Deve poi altresì precisarsi che già con legge regionale n. 24/1972 si è provveduto ad istituire, nella Regione Sicilia, il Corpo forestale della Regione il quale, ai sensi dell'art. 65, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato ...".
Pertanto, considerato quanto sopra detto circa lo svolgimento, nella Regione Sicilia, delle attribuzioni relative all'attuazione della legge n. 150/1992 e tenuto conto dei compiti e delle funzioni del Corpo forestale della Regione, peraltro abilitato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 febbraio 2000 ad effettuare nel territorio della Regione i controlli e le certificazioni in conformità della convenzione di Washington, deve concludersi che autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, per gli illeciti disciplinati dalla legge n. 150/1992 è, nella Regione Sicilia, il Corpo forestale della Regione e, in particolare il servizio C.I.T.E.S. del medesimo Corpo.
Si osserva ancora che l'esercizio della funzione di autorità competente ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 trova fondamento, come già rilevato, nel trasferimento delle funzioni amministrative attuato con il richiamato D.P.R. n. 789/1948 per effetto del quale l'Amministrazione regionale esercita, nel territorio della Regione, le funzioni esecutive e amministrative concernenti la materia dell'agricoltura. In altri termini, ad avviso dello scrivente, l'attribuzione dell'attività in questione alla competenza regionale costituisce immediata esplicazione dell'esercizio, da parte della Regione, della competenza amministrativa propria che è condizionata alla sola sussistenza di apposite norme di attuazione; pertanto, la nota sopra citata del Corpo forestale dello Stato n. 4706/2001, pur disponendo l'attribuzione "per delega" della medesima attività al Corpo forestale della Regione, non può che leggersi in chiave meramente ricognitiva di un assetto di competenze già esistente.
Sotto tale profilo risulta dunque confutabile l'assunto del Capo del Corpo forestale dello Stato, contenuto nella citata nota n. 639/2005, laddove invece si configura l'attribuzione della competenza de qua al Corpo forestale della Regione come una delega di funzioni che necessita, in quanto tale, di un atto normativo.
Risulta poi non conducente il richiamo, anch'esso contenuto nella predetta nota n. 639/2005, all'art. 70, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di sostenere la spettanza della competenza in questione al Corpo forestale dello Stato anche nella Regione Sicilia; ed infatti, sebbene la richiamata norma preveda, tra l'altro, che sono conferite alle regioni e agli enti locali "il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875", non può altresì non evidenziarsi che ai sensi dell'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 112/1998 "con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario".
La disposizione testè riportata evidenzia che il D.Lgs. n. 112/1998 non trova applicazione per le Regioni a statuto speciale e, dunque, non trova applicazione per la Regione Sicilia, laddove al trasferimento delle funzioni, in quanto non già attribuite, deve provvedersi con apposite norme di attuazione determinate dalla Commissione paritetica così come espressamente previsto dall'art. 43 dello Statuto.
Tale osservazione, del resto, fa sistema con quanto sopra evidenziato circa il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, attuato dal citato D.P.R. n. 789/1948.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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