Pos. II-IV Prot. 97.2005.11

OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- IRAP.- Esenzioni ex artt. 13, 14 e 15 della l.r. 21/2003.- Decorrenza e portata.


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 9260 del 19 aprile 2005)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata codesto Dipartimento, premesso che gli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004", dispongono l'esenzione temporanea dall'imposta regionale sulle attività produttive a favore delle ivi individuate iniziative imprenditoriali, chiede l'avviso dello scrivente circa l'applicabilità delle indicate disposizioni, ancorchè nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di importanza minore, "a partire dalle dichiarazioni che saranno prodotte nell'anno 2005 per i redditi 2004."
Si chiede inoltre il parere dello scrivente circa "l'effettivo significato da far assumere alla disposta "esenzione"" alla luce in particolare dell'inciso, contenuto negli articoli 13 e 14, ma non nell'articolo 15 della richiamata legge regionale 21/2003, che circoscrive l'intervento agevolativo alla quota di imposta "di spettanza della Regione".

2.- In ordine alle problematiche proposte si osserva quanto segue.
Come rilevato da codesto Dipartimento, l'operatività delle disposizioni in esame, nel limite dei massimali previsti per gli aiuti di piccola entità, definiti dalla U.E. de minimis, appare assicurata dalle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 13 della l.r. 21/2003 - che, per ciò che concerne l'intervento disposto al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria giovanile e femminile, sancisce la concessione degli aiuti "nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis"" - ed ai commi 5 bis e 4 bis degli artt. 14 e 15 della stessa l.r. 21/2003 (aggiunti dall'art. 63 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17) i quali - in relazione ai previsti interventi agevolativi per le nuove iniziative in alcuni indicati settori economici e, limitatamente alla maggior base imponibile, anche per le imprese già operanti in Sicilia - consentono, nelle more della definizione del procedimento di controllo comunitario, la concessione delle esenzioni in cui si configurano gli aiuti nei limiti consentiti per gli aiuti di importanza minore.
Considerato che nessun dubbio viene sollevato circa il momento iniziale di operatività dell'esenzione disposta, nei limiti del de minimis, dal richiamato articolo 13, al fine di rendere la consulenza richiesta occorre accertare con quale efficacia temporale possano operare le norme aggiunte dall'art. 63 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17agli articoli 14 e 15 della l.r. 21/2003.
Va a tale scopo innanzitutto evidenziato che l'art. 14 della l.r. 21 del 2003 dispone l'esenzione dall'IRAP "per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività"a favore di quelle imprese "che inizino l'attività dall'anno 2004 ...", e che il successivo articolo 15 concede l'esenzione dalla stessa imposta "per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003".
Ambedue gli articoli dunque, a prescindere dalle integrazioni che li hanno riguardati, individuavano con puntualità, ancorchè con dizioni diverse, la data di operatività della disposta agevolazione.
Ed i commi aggiunti ai richiamati articoli non appaiono in alcun modo incidere sulla decorrenza degli aiuti previsti, poiché riferendosi espressamente ai medesimi, non ne mutano la disciplina, ma, nelle more della definizione positiva del procedimento di controllo comunitario, ne consentono soltanto la fruizione nell'ambito di un tetto massimo predeterminato.
E peraltro, nell'osservare, in via generale, che l'entrata in vigore di una legge è elemento affatto diverso dalla decorrenza degli effetti giuridici delle disposizioni da essa recate, si osserva che nella specie non sembra soccorrere il disposto dell'art. 129, comma 2, della l.r. 17/2004, secondo cui "le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2005", poiché, nelle ipotesi riguardate, le aggiunte al testo previgente in cui si inseriscono organicamente e strutturalmente, determinano il sorgere di una norma unitaria che va interpretata con omogeneità.
Il riferimento operato da ambedue le novelle agli "aiuti previsti dal presente articolo", determina quindi che la disposta concessione entro i ristretti limiti degli aiuti di importanza minore operi per l'intero periodo di riferimento, e dunque per il quinquennio dalle disposizioni già vigenti considerato.
E dunque, considerato che l'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata, e che essa, ex art. 14 dello stesso D. Lgs. 446/1997, è dovuta per periodi di imposta determinati secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi - a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma - normalmente costituiti dall'anno solare (cfr. artt. 7 e 90 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nessun dubbio appare sussistere circa l'applicabilità a partire dalle dichiarazioni che saranno prodotte nell'anno 2005 per i redditi 2004, delle esenzioni in discorso.

3.- Per quanto concerne la problematica relativa alla portata normativa delle disposizioni in commento, e dunque, in buona sostanza, all'ambito di efficacia delle disposte esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive, si osserva, innanzitutto, che privo di un effettivo valore giuridico, ma dal solo contenuto meramente esplicativo, appare l'inciso "limitatamente alla quota di spettanza della Regione", contenuto negli articoli 13 e 14, ma non nell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2003.
Ed invero dalla sua mancanza non è dato viceversa far desumere alcun intendimento di estendere l'intervento regionale in violazione dei limiti connaturati alla potestà legislativa spettante in materia.
Considerato infatti il fondamentale canone ermeneutico secondo cui laddove una norma sia suscettibile di più interpretazioni, una delle quali darebbe un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e va superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione, e ritenuto che la potestà legislativa della Regione, in materia tributaria come in qualsiasi altra materia, per principio statutario, trova un preciso limite nell'ambito territoriale di riferimento, non potendo normare situazioni e rapporti che travalicano il proprio ambito, risulta palese che nessuna incidenza sulla base imponibile di spettanza delle altre regioni può legittimamente desumersi in conseguenza della mancata reiterazione dell'inciso richiamato, e, di contro, che gli interventi agevolativi regionali vanno riguardati e intesi - come peraltro appare ritenuto anche da codesto Dipartimento - in conformità al combinato disposto degli articoli 4 e 15 del più volte citato D. Lgs. 446 del 1997.
Peraltro, in altre ipotesi normative concernenti esenzioni IRAP disposte dalla stessa Regione siciliana (cfr.: art. 7 l.r. 26 marzo 2002, n. 2), o da altre Regioni, sia a statuto ordinario che speciale (cfr.: art. 1, l.r. Toscana 21 dicembre 2001, n. 65; art. 2 bis, l.r. Friuli-Venezia Giulia 25 gennaio 2002, n. 3; art 48, l.r. Puglia 21 maggio 2002, n. 7; art. 4 l.r. Veneto 24 novembre 2003, n. 38), non è dato riscontrare alcuna precisazione analoga a quella di cui all'inciso oggetto di approfondimento, senza che ciò abbia fatto insorgere alcun dubbio circa una supposta violazione del limite territoriale connaturato alla legislazione regionale.
Esclusa dunque ogni violazione derivante da un non ammissibile - ed invero inesistente - intervento (in ipotesi di base imponibile multiregionale) sulla soggettività passiva verso le altre Regioni destinatarie del gettito dell'imposta, si osserva che ingiustificato appare ridurre le disposte esenzioni alla sola quota non destinata, ex art. 38 del citato decreto legislativo, alla copertura del fabbisogno del Fondo sanitario nazionale.
Ed invero la sancita destinazione di una quota del gettito non vale a modificare la natura del medesimo, che costituisce in ogni caso "dotazione propria" di ciascuna Regione analogamente alla quota non vincolata, e destinata quindi, in uno a tutte le altre risorse, al finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite.
In altri termini la sancita destinazione "al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni" di una quota rapportata al 90 per cento del gettito dell'IRAP, non pare vincolare il legislatore regionale ad operare nel ristretto ambito del residuale 10 per cento, come appare facilmente desumibile dal riscontro della potestà esplicitamente attribuita a tutte le Regioni dall'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 446/1997, di variare l'aliquota dell'imposta fino ad un massimo di un punto percentuale, e cioè considerato il valore del 4,25 per cento fissato quale aliquota base dal comma 1, di un valore certamente incidente anche in ordine alla quota individuata dal richiamato art. 38 per la determinazione del Fondo sanitario nazionale e conseguentemente vincolata al finanziamento del Servizio sanitario.
A conferma dell'avviso espresso si richiama il principio interpretativo sancito dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".
E le disposizioni in esame letteralmente dispongono l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di spettanza regionale, ma in nessun modo limitano il beneficio a quote non vincolate o non destinate ad individuate finalità, non consentendo dunque all'interprete una lettura limitativa e parzializzante.

4.- Nei termini l'avviso dello scrivente, che si riserva comunque di procedere ad un approfondimento della problematica in relazione alle considerazioni che sull'interpretazione esposta potranno essere formulate, e che, considerata la portata e la rilevanza delle questioni trattate, che coinvolgono comunque, sotto il profilo operativo, l'Agenzia delle entrate cui compete l'accertamento dell'imposta di che trattasi, sottopone alla valutazione di codesta Amministrazione l'opportunità di pervenire ad una condivisione dell'orientamento espresso con i competenti Organi statali.

5.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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