Pos. 1   Prot. N. 99.11.05 



Oggetto: Conferenza di servizi e variante urbanistica. Necessità di formale provvedimento di approvazione nel caso di deliberazione del comune interessato successiva alla conferenza stessa.




Allegati n...........................








ASSESSORATO REGIONALE

TERRITORIO ED AMBIENTE

Servizio 11 - Ufficio legislativo
e consultivo dell'Urbanistica


Palermo


1.Con la nota n. 25289 del 19 aprile 2005 codesto Servizio ha posto un quesito relativo alla conferenza di servizi indetta nell'ipotesi di varianti agli strumenti urbanistici comunali, disciplinata dall'art. 89 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6.
In particolare viene rappresentato che la sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso il proprio avviso in ordine all'applicazione dell'art. 89 della l.r. 6/2001 ritenendo che " in assenza di diversa disciplina, debba trovare applicazione anche per la conferenza di servizi prevista dall'art. 89 l.r. 6/2001 la specifica disposizione dettata dall'art. 37, comma 6, della l.r. 10/2000 secondo cui la determinazione assunta in sede di variante costituisce proposta di variante sulla quale si pronunzia definitivamente il Consiglio Comunale, laddove l'assenso dell'Assessorato alla variante urbanistica viene reso direttamente in sede di conferenza".
Inoltre che " gli effetti di adozione ed approvazione della variante conseguono direttamente e simultaneamente all'esito della conferenza di servizi e all'assenso, ivi concordemente manifestato, da ambedue i rappresentanti del comune e della Regione, nel caso che l'organo consiliare si pronunzi in senso favorevole alla variante prima dell'espletamento della conferenza. Qualora invece la delibera consiliare sia successiva alla conferenza, sembra logico ipotizzare che alla formale adozione della variante da parte del comune debba conseguire un omologo formale provvedimento di approvazione da parte dell'Assessore in funzione meramente ricognitiva dell'assenso già espresso in sede di conferenza."
L'emissione di tali decreti conclusivi ha comportato, secondo codesto Dipartimento, un aggravio dei tempi anche perché si tratterebbe di "una funzione meramente ricognitiva dell'assenso già espresso da codesto Dipartimento in sede di conferenza di servizi" non in coerenza con le finalità acceleratorie proprie dell'istituto.
Viene auspicata, pertanto, l'applicazione in via analogica dell'art. 37, comma 6, l.r. 10/2000, dal quale deriverebbe, fra l'altro che, in assenza di pronuncia del Consiglio comunale sui progetti esitati dalla conferenza di servizi, si può esperire l'azione sostitutiva di cui all'art. 27 della l.r. 71/78.
Si chiede pertanto il parere di quest'Ufficio "riguardo l'ipotesi prospettata di non emissione del citato atto ricognitorio".



2. L'art. 89 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, al comma 1, dispone testualmente
"Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia".
Il comma 13, aggiunto dall'art. 30, comma 4 della l.r. 2/2002, recita "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278"
L'art. 37, comma 6, della l.r. 10/2000 dispone "Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale".
Infine l'art. 5 del D.P.R. 447/1998 prevede, che qualora venga presentato un progetto per una nuova attività produttiva in contrasto con il piano regolatore, il responsabile del procedimento è tenuto a rigettare l'istanza.
Allorché, però, tale progetto risulti conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, e le aree destinate all'insediamento di nuovi impianti produttivi non siano individuate nello strumento urbanistico o siano insufficienti, "il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall''articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso".
Il secondo comma prevede poi che "Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".
A tale proposito, è necessario ricordare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 26 giugno 2001 il parere positivo della Regione - espressamente escluso nel secondo comma della norma.- rappresenta condizione necessaria affinché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio Comunale.
Dalla suesposta ricognizione normativa può evincersi quanto segue.
L'istituto della conferenza di servizi, disciplinato anche nel nostro ordinamento regionale dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (richiamato dall'art. 2 della l.r. 23/1998, nonché dall'art. 5 del D.P.R 447/1998 a sua volta richiamato dall'art. 37, comma 6 della l.r. 10/2000 e dallo stesso art. 89 della l.r. 6/01), si propone come strumento capace non solo di garantire uno snellimento dell'azione pubblica, ma anche un coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti dall'opera pubblica realizzandaa, l'acquisizione simultanea di pareri, autorizzazioni e nulla osta delle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo (Cfr G. D'angelo, "Diritto dell'edilizia ed urbanistica", CEDAM, p.508)
A detta conferenza, in assenza di diversa disciplina, ed in ciò concordando con l'avviso espresso dal C.G.A., sembra estensibile il principio della definitività della delibera consiliare espressamente sancito nell'art. 37, comma 6 della l.r. 10/00, senza cioè che occorra un eventuale successivo atto ricognitivo dell'Assessorato dell'assenso già espresso in sede di conferenza.
A favore delle superiori conclusioni milita la considerazione che la conferenza cui fanno riferimento l'art. 89, l.r. 6/01 e l'art. 37, comma 6 l.r. 10/00, è la stessa, quella cioè disciplinata dall'art. 14 della l. 241/90, nonchè la ratio della stessa conferenza di servizi che è quella, già chiarita, di snellire ed accelerare l'azione amministrativa in ossequio ai principi di efficienza, economicità ed efficacia cui è improntata la legge 241/90.
E' da tenere presente, infine, il principio codificato dall'art.1, comma 2 della l. 241/90 recepito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, che sancisce il divieto per la pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo "se non per straordinarie e motivate esigenze" e dunque di gestire le attività istruttorie in modo da evitare rallentamenti o inutili appesantimenti burocratici.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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