Pos. II-IV Prot. 101.2005.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Rappresentante delegato dall'Assessore.- Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
(Rif. nota n. 25872 del 21 aprile 2005)
P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata codesto Dipartimento, premesso che il Comitato regionale per il territorio e l'ambiente di cui all'art. 3 della l.r. 18 giugno 1977, n. 39, è composto, tra gli altri, "dagli Assessori regionali per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per la sanità o da rappresentanti dagli stessi delegati", chiede allo scrivente se la posizione di Capo di Gabinetto, e quindi di componente degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore, ancorché incardinato presso altro ramo dell'Amministrazione regionale, legittimi la delegabilità dello stesso da parte dell'Assessore di riferimento, e quindi la sua rappresentatività in seno al predetto organo collegiale.
Riferisce il richiedente Dipartimento che in passato, in relazione ad una fattispecie analoga a quella rappresentata, la Corte dei conti, in sede di controllo (cfr. rilievo n. 62 dell'8 aprile 1992), aveva espresso l'avviso che il soggetto delegato dall'Assessore regionale dovesse appartenere all'Amministrazione che è chiamato a rappresentare, e lo scrivente Ufficio, successivamente interpellato in relazione ad una ulteriore, analoga, fattispecie verificatasi nel tempo, ebbe ad osservare (cfr. nota n. 437/348.96.11 dell'11 gennaio 1997) che la ratio della norma di assicurare la rappresentanza del competente settore amministrativo in seno all'organo collegiale di che trattasi, può essere garantita solo dall'appartenenza a tale settore del soggetto delegato, e quindi della sussistenza attuale di un rapporto di servizio.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva, in via preliminare, che principio generale, costantemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è quello secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi del proprio apparato organizzativo e del personale ad esso preposto od assegnato, residuando la possibilità di ricorrere a professionalità esterne soltanto in ragione di eventi non sopperibili con la ordinaria struttura burocratica.
Va altresì puntualmente rilevato che i soggetti designati quali "rappresentanti" in un qualsiasi organo collegiale sono destinati a garantire, all'interno di esso, il ramo o l'intera Amministrazione di appartenenza.
La logica e la ratio della previsione della rappresentanza - in via generale come nella specifica fattispecie all'esame dello scrivente - mira a consentire l'esternazione degli interessi pubblici propri del designante in un ambito ad esso esterno.
Tale funzione appare ascrivibile, in linea di principio, ad un rapporto di servizio, organico e funzionale, che, sotto un profilo giuridico, correli stabilmente il soggetto e l'Amministrazione rappresentata; pertanto, ad agire in rappresentanza degli interessi del designante non possono che essere quei soggetti titolati ad agire in nome e per conto dello stesso, in virtù di un legame (giuridico) che ne formalizzi e sostanzi il rapporto.

Va però rilevato - anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la vigente unicità del ruolo dirigenziale sancita dall'art. 6, comma 1, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, secondo cui appunto "la dirigenza è ordinata in un unico ruolo ordinato in due fasce", istituito, ai sensi del successivo comma 2 e per ciò che attiene ai dirigenti dell'Amministrazione regionale, presso la Presidenza della Regione - che gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali configurano vere e proprie strutture amministrative, ricomprese (cfr. art. 4, comma 6, l.r. 10 del 2000) tra le strutture operative in cui si articola l'organizzazione amministrativa della Regione.
Gli uffici di diretta collaborazione di cui è discorso - tra cui si distinguono, ai sensi del Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della l. r. 15 maggio 2000, n. 10, emanato con D.P.R. 10 maggio 2001, n. 8, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria particolare ed il Servizio di controllo interno strategico - costituiscono infatti peculiari strutture destinate a supportare gli organi in discorso per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, per il raccordo con gli uffici dell'Amministrazione e per la collaborazione all'attività politica.
Nel contesto normativo caratterizzato dalla ripartizione di ruoli tra potere politico e burocratico ed improntato ad una rigida ed effettiva separazione delle funzioni di indirizzo politico rispetto alle funzioni gestionali, gli uffici di diretta collaborazione costituiscono invero strutture organizzative cui è ascritto il preciso compito di istruire e predisporre quanto è necessario a definire obiettivi, priorità, piani e programmi, ad emanare le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, a ripartire fra i dirigenti le risorse finanziarie e umane, a verificare che i risultati dell'attività amministrativa e della gestione corrispondano agli indirizzi impartiti.
L'attività di supporto e di raccordo con l'Amministrazione - compito tipico e peculiare dei suddetti uffici - ben può trovare poi, in particolare, esternazione nella funzione di rappresentare, in qualsivoglia ambito, l'organo politico che si avvale delle strutture in discorso, e dunque, nella specie, l'Assessore regionale preposto al relativo ramo di amministrazione.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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