Pos. II-IV Prot. _______/111.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti ed oli minerali - Autorizzazioni e concessioni - Esame fattispecie.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 26 aprile 2005 n. 2627)
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone all'esame dello scrivente, per acquisirne il relativo parere, due fattispecie riguardanti rispettivamente un impianto per la distribuzione di gas metano e un deposito di oli minerali.
Rappresenta codesto Dipartimento che una ditta titolare "di un impianto di compressione e distribuzione di gas metano per autotrazione ad uso privato" da utilizzare esclusivamente per i mezzi di proprietà dell'azienda municipale autotrasporti, ha chiesto per il medesimo impianto la "concessione di pubblico servizio di distribuzione di gas metano per autotrazione".
Riferisce altresì codesta Amministrazione che una ditta titolare di concessione per deposito di prodotti petroliferi ad uso commerciale ha chiesto "l'autorizzazione alla modifica del medesimo deposito per la realizzazione di un collegamento, tramite condotta, di un serbatoio di gasolio denaturato (carburante agevolato per utilizzo motopesca) con un erogatore da realizzare ed installare presso la piattaforma in testa ad un pontile a mare, ove attualmente risulta ubicato un impianto di distribuzione di carburanti per natanti ad uso diportistico" gestito dalla medesima ditta.


Ciò premesso, con riferimento alla prima delle due fattispecie rappresentate, vien chiesto se il provvedimento che autorizza la ditta in questione all'esercizio di un impianto di distribuzione di gas metano per uso privato sia o meno "compatibile" con l'eventuale provvedimento di concessione di pubblico servizio per il medesimo impianto; con riferimento alla seconda fattispecie rappresentata vien chiesto il parere dell'Ufficio circa le "modalità di autorizzazione alla modifica della concessione del deposito".

2. Preliminarmente all'esame delle singole questioni si osserva che l'attività consultiva di quest'Ufficio -giusta il disposto dell'art. 6 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana-consiste nell'emissione di pareri "sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari"; pertanto l'attività consultiva dello scrivente è resa su precisi quesiti giuridici sollevati dagli organi di amministrazione attiva che esprimono altresì il proprio orientamento al riguardo.
Tuttavia, affrontando in uno spirito di fattiva collaborazione l'esame delle fattispecie rappresentate, con riferimento alla prima delle stesse, si osserva che l'istanza presentata dalla ditta interessata (trasmessa in allegato alla richiesta di parere) al fine di "adibire ad uso pubblico la stazione di compressione e distribuzione di metano" già autorizzata per uso privato, non pone direttamente in rilievo la questione della compatibilità giuridica dell'autorizzazione già rilasciata con l'eventuale concessione da accordare per l'uso pubblico del medesimo impianto, bensì richiede anzitutto di accertare se possa o meno procedersi al rilascio di una nuova concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di gas metano.
Al riguardo occorre ricostruire il sistema normativo che qui rileva.
La legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 ("Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti") nel disciplinare gli interventi e le azioni dirette ad assicurare il razionale sviluppo del settore e a correggere gli squilibri della rete di distribuzione dei carburanti in Sicilia, assoggetta al rilascio di apposita concessione dell'Assessorato regionale dell'industria l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione di carburanti (art. 2, comma 1).
Al precipuo scopo del perseguimento delle finalità della razionalizzazione e ristrutturazione dell'intera rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione, la citata legge regionale prescrive l'adozione (art. 11), a cura dell'Assessore regionale per l'industria, di un apposito piano, nelle more della cui approvazione viene preclusa (art. 4) la possibilità del rilascio di nuove concessioni.
In ordine, poi, specificamente agli impianti per la distribuzione di gas metano (i quali ultimi rilevano nella fattispecie rappresentata), l'articolo 10, comma 1, della richiamata l. r. n. 97/1982 prescriveva che le relative concessioni per l'installazione e l'esercizio potessero essere rilasciate, a regime (e cioè in presenza del piano di razionalizzazione e ristrutturazione dell'intera rete), "solo nel caso in cui non si ecceda il limite massimo del tre per cento del numero degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale", restando tuttavia rimessa a determinazione assessoriale la deroga del richiamato art. 10, comma 1, per consentire l'installazione e l'esercizio di impianti di gas metano "anche oltre il limite percentuale predetto" (art. 10, comma 2), nell'ipotesi di particolari esigenze ovvero in zone particolari.
Il piano vigente ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione della Sicilia"), approvato con decreto assessoriale 12 giugno 2003, nel confermare (art.6), per tutta la validità del piano stesso, il principio del divieto di nuove concessioni, ha tuttavia previsto deroghe a tale principio che possono concedersi, tra l'altro, per quanto qui interessa, "nel caso di impianti eroganti esclusivamente G.P.L. o metano fino al raggiungimento del numero massimo concedibile e delle deroghe previste dalla normativa vigente" (art. 6, comma 2, lett. b).
Il ricostruito quadro normativo va completato evidenziando altresì che l'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel disciplinare il potenziamento degli impianti di distribuzione di carburanti, ha disposto, tra l'altro, al comma 4, l'abrogazione del limite percentuale stabilito dal richiamato art. 10 della l. r. n. 97/1982; al riguardo si fa presente che lo scrivente con parere 4 giugno 2004, n. 9680/86.04.11, indirizzato a codesto Dipartimento, ha rilevato che "la avvenuta abrogazione, ex art. 33, comma 4, l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, dei limiti percentuali stabiliti dai citati articoli 9 e 10 della l.r. 5 agosto 1982, n.97 per gli impianti per la distribuzione di gpl e di gas metano, ha comportato, da un lato, che non sussiste più, in relazione agli impianti per la distribuzione di gpl e di gas metano, alcun limite quantitativo numerico il cui raggiungimento interdica la teorica possibilità di rilasci di nuove concessioni per la relativa istallazione ed esercizio, e dall'altro, che è venuta meno quella sorta di riserva sancita dai piani triennali previsti dall'art. 11 della l.r. 5 agosto 1982, n. 27, ..., nel tempo intervenuti, ed in particolare da quello vigente ... approvato con decreto assessoriale 12 giugno 2003, che consentiva di derogare al divieto di nuove concessioni fintantoché non fossero stati raggiunti detti limiti percentuali".
Nel richiamato parere dello scrivente n. 9680/2004 si è altresì evidenziato che -ferma restando l'esigenza di procedere ad una modifica del vigente piano triennale al fine di renderlo coerente con la intervenuta abrogazione dei limiti percentuali previsti dagli articoli 9 e 10 della citata l. r. n. 97/1982, e altresì di adeguarlo alla nuova disciplina recata dal medesimo art. 33 della l.r. n. 20/2003 in tema di potenziamento di impianti di distribuzione di carburanti- nell'immediato "potrebbe procedersi alla definizione sia delle istanze presentate sotto l'impero della previgente disciplina che di quelle avanzate successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa, previa fissazione di criteri generali, che individuino anche eventuali priorità in relazione al momento della formulazione della richiesta, e che consentano in ogni caso un esame organico e ponderato delle domande, nel rispetto del principio di razionalizzazione del settore - finalizzato al miglioramento dei servizi - imposto dalla legge di riferimento".
Pertanto, alla stregua delle richiamate considerazioni, deve concludersi che l'istanza presentata per adibire ad uso pubblico l'impianto di distribuzione di gas metano già autorizzato per uso privato (la quale, come risulta dalla documentazione allegata alla richiesta di parere, è stata avanzata prima dell'entrata in vigore della modifica normativa), concretandosi nella richiesta di una nuova concessione, può essere accolta tenendo comunque presente quanto sopra rilevato circa la necessità della previa fissazione di criteri di carattere generale e dell'esame organico e ponderato delle istanze di concessione.

Circa poi la seconda fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente, si osserva anzitutto che il collegamento da effettuare tra il serbatoio di carburante "agevolato" e il nuovo gruppo di erogazione (di gasolio per motopesca) da installare sulla piattaforma comporta in sostanza la realizzazione di un impianto di distribuzione di prodotti petroliferi agevolati; ed infatti, i prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, sono "agevolati" nel senso che sono, in particolare, esenti da accisa (cfr. punto 3 della tabella A allegata al D.L.gs. 26 ottobre 1995, n. 504; art. 1, comma 4, D.M. 16 novembre 1995, n. 577).
In tale situazione, la questione che viene in rilievo è dunque quella della individuazione della disciplina giuridica applicabile.
Al riguardo si fa presente che l'art. 21 del citato D.A. 12 giugno 2003 prescrive per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti "per natanti" apposita autorizzazione decennale che deve essere accordata dall'Assessorato regionale dell'industria (art. 21, comma 1) previo rilascio della concessione del suolo demaniale e previa acquisizione dei pareri dell'U.T.F., del comando provinciale dei vigili del fuoco, delle autorità competenti sul suolo, delle Camere di commercio e Soprintendenza ai monumenti competenti per territorio (art. 21, comma 2).
Tale previsione, del resto risulta conforme a quanto previsto in via generale dal D.M. 16 novembre 1995, n. 577 ("Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista a bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie") il cui art. 1, comma 1, prescrive che, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio degli impianti di deposito di oli minerali, la ditta che intende gestire un impianto per la distribuzione di prodotti petroliferi agevolati, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico di finanza (U.T.F.).
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, deve concludersi che l'istanza presentata dalla ditta interessata, configurando, come già rilevato, la realizzazione di un impianto di distribuzione di prodotti petroliferi agevolati, richieda il rilascio di apposita autorizzazione di codesto Assessorato ai sensi dell'art. 21 del D.A. 12 giugno 2003.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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