Pos. II-IV Prot. _______/118.05.11

OGGETTO: Industria - Consorzi A.S.I - Assegnazione e vendita terreni - Mantenimento lotti ex art. 30 l.r. 29/1995.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 22 aprile 2005 n. 1428)
PALERMO


1. L'art. 30, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, prevede, tra l'altro, che agli effetti dell'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 (che disciplina l'assegnazione e la vendita dei terreni inseriti nelle aree di pertinenza dei consorzi A.S.I.), "le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purchè gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti".
Il successivo comma 4 del predetto art. 30, come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dispone poi, tra l'altro, che "in sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto un provvedimento di revoca".
In relazione a tali disposizioni, codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, sottopone allo scrivente due quesiti sollevati dal Consorzio A.S.I. di xxxxxxx; in particolare vien chiesto:
a) se sia possibile accogliere l'istanza per il mantenimento di lotti presentata dall'originario assegnatario degli stessi "che non ha esercitato in proprio l'attività bensì locato il capannone a terze ditte le quali ultime hanno esercitato l'attività commerciale";
b) se i requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti previsti dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 29/1995 debbano essere rispettati "da ogni singola ditta insediata o dal complesso delle ditte operanti in un lotto".

2. Risulta dalla nota del Consorzio A.S.I. di xxxxxxx 17 novembre 2004, n. 2799 (trasmessa in allegato alla richiesta di parere) che i quesiti prospettati si pongono con riferimento all'istanza presentata, ai sensi del riportato art. 30, comma 4, della legge regionale n. 29/1995, da una ditta assegnataria di due lotti di terreno i cui atti di compravendita sono stati revocati dal predetto Consorzio per il mancato rispetto del vincolo di destinazione industriale, ciò in quanto la medesima ditta acquirente "aveva proceduto, ..., a locare alcuni capannoni, edificati sui lotti di terreno ..., a ditte che esercitavano attività commerciale e comunque non industriale, ...".
Risulta altresì dalla citata nota n. 2799/2004 che avverso le delibere di revoca adottate dal Consorzio A.S.I. di xxxxxxx la ditta interessata ha proposto ricorso in sede giurisdizionale instaurando un contenzioso "non ancora risolto" alla data della medesima nota; pertanto, fermo restando quanto già statuito ed altresì quanto sarà statuito dai competenti organi giurisdizionali, in relazione al primo quesito ed in via generale si osserva quanto segue.
Anzitutto si fa presente che per effetto della modifica del riportato art. 30, comma 4, della l. r. n. 29/1995, introdotta dall'art. 28, comma 1, della l. r. n. 28/1999, i soggetti ivi indicati hanno diritto alla riconferma o al mantenimento del lotto "anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca", laddove invece nulla prevedeva al riguardo il medesimo comma 4 nel testo originario vigente prima della intervenuta modifica; conseguentemente, nella fattispecie, la revoca dei contratti di compravendita stipulati dalla ditta interessata non impedisce la configurabilità, in via teorica, in capo alla medesima ditta, del diritto alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto.
Tuttavia va altresì evidenziato che il diritto di cui sopra è ricollegato dal più volte richiamato art. 30, comma 4, alla condizione che i soggetti ivi individuati "alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali".
Condicio sine qua non ai fini della sussistenza del diritto alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto è, dunque, l'esercizio di attività commerciale da parte del soggetto istante alla data indicata; ciò che conseguentemente esclude la configurabilità del diritto de quo in capo all'originario assegnatario qualora l'attività commerciale sia stata esercitata dagli altri soggetti che abbiano avuto la disponibilità del lotto.
In altri termini, la norma in esame individua alternativamente, come possibili titolari del diritto in questione, "gli originari assegnatari" ovvero "i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto"; pertanto, la sussistenza in capo agli uni o agli altri del medesimo diritto va affermata solo con riferimento all'effettivo esercizio dell'attività commerciale.
La soluzione qui accolta trova, del resto, conferma nella considerazione che, argomentando a contrario, qualora l'originario assegnatario e il soggetto che abbia avuto a qualsiasi titolo la disponibilità del lotto presentino entrambi istanza ex art. 30, comma 4, si configurerebbe tra gli stessi un conflitto irrisolvibile.
Pertanto, alla luce delle esposte osservazioni, deve concludersi che, nella fattispecie, l'originario assegnatario ha diritto alla riconferma o al mantenimento del lotto solo qualora alla data del 23 aprile 1995 abbia già svolto direttamente attività commerciale.
Circa il secondo quesito si osserva brevemente, e sempre con carattere di astrattezza, che i requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, della l.r. n. 29/1995, riportato in epigrafe, hanno carattere soggettivo e, come tali, debbono coesistere in capo alla singola ditta assegnataria.
In proposito mette appena conto di rilevare: anzitutto che il riferimento al "complesso delle ditte operanti in un lotto", effettuato ai fini del raggiungimento dei limiti di fatturato e di numero di dipendenti previsto nel richiamato art. 30, comma 1, non trova alcun riscontro nel disposto letterale della medesima norma; in secondo luogo poi, si osserva che il requisito di carattere oggettivo riguardante il complesso della ditte commerciali è espressamente previsto dal comma 3 del medesimo art. 30 laddove si dispone che "le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale".


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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