Pos. III-V   Prot. N. 7527 / 120.05.11 



Oggetto: Azienda USL - Commissione concorso - Possibilità di nominare componente un membro del collegio sindacale.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale Fondo sanitario
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Igiene pubblica


PALERMO





1 - Con nota n. 2612 del 10 maggio scorso del Servizio 1 di codesto Dipartimento è stato chiesto il parere dello Scrivente sulla possibilità di nominare, quale componente della commissione giudicatrice di un concorso a posti di dirigente amministrativo di un'Azienda sanitaria, un soggetto facente parte del collegio sindacale della stessa azienda.
Ritiene codesto Assessorato, sulla base di argomentazioni fornite nella superiore richiesta, "che non esiste alcuna incompatibilità né conflitto e pertanto esprime avviso favorevole".


2 - Conformemente a quanto rilevato nella richiesta di parere, non può che constatarsi l'assenza di norme che dispongano l'incompatibilità prospettata.
Unica disposizione limitativa della facoltà di far parte di commissioni di concorsi pubblici si individua nella legge n. 537 del 1993 ove l'art. 3 ( " pubblico impiego") dispone al comma 21 che " Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti....". Trattandosi di norma limitativa della sfera giuridica dei destinatari, la stessa non può che essere applicata in maniera strettamente letterale.
Alle categorie come sopra individuate non può essere ascritto il collegio sindacale, organo di controllo sulla gestione dell'azienda sanitaria, che sfugge, pertanto, alla suddetta disposizione restrittiva.
Esclusa, così, ogni esplicita incompatibilità tra gli incarichi in questione può solo procedersi ad analizzare la natura delle funzioni riconducibili agli stessi per verificarne l'intrinseca estraneità al fine che qui interessa.
Essendo il concorso il meccanismo di selezione delle persone più idonee cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche, lo stesso deve, nelle sue modalità organizzative e procedurali, ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità; principio destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici. I relativi componenti dovrebbero essere preferibilmente caratterizzati, oltre che da una preparazione tecnica adeguata, da una istituzionale posizione di neutralità che ne garantisca l'indipendenza delle valutazioni. La tutela di tale neutralità si riscontra, peraltro, nella disposizione contenuta nel suindicato comma 21 dell'art. 3 della legge 537/93 che ha escluso dalla partecipazione a commissioni di concorso soggetti che, a parere del legislatore, avrebbero potuto difettare del necessario requisito di terzietà.
Se consideriamo le funzioni del collegio sindacale, peraltro ampiamente descritte nella nota dell'Assessore pro tempore del 3 ottobre 2003 fornita con la richiesta di parere, va rilevato come il controllo intestato allo stesso si configuri come controllo di legalità sostanziale piuttosto che meramente formale, esteso all'osservanza delle norme tecniche di corretta amministrazione, intesa quale accertamento della razionalità e della proficuità economica degli atti e deliberazioni degli organi amministrativi dell'ente e, più in generale, della correttezza economica e finanziaria della gestione. Che tale funzione possa essere compromessa dall'ingerenza di un suo componente nell'attività di una commissione giudicatrice di concorso riesce di difficile dimostrazione. Non può, a parere dello Scrivente, essere di ausilio il noto principio dell'indipendenza tra controllore e controllato, atteso che non dovrebbero essere oggetto di controllo del collegio sindacale gli atti della commissione, quanto piuttosto gli atti di gestione ad essi collegati e di pertinenza dell'organo di governo.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale