Pos.   1 Prot. N. 123.0511  



Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO -Spese di missione - rimborso di biglietto aereo non utilizzato per causa di forza maggiore.





Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO

                                          PALERMO 



1 - Con nota 5-5-2005, n. 4821, codesto Dipartimento espone che un proprio dipendente inviato in missione non ha potuto utilizzare "per causa di forza maggiore" un biglietto aereo acquistato a tariffa ridotta rimanendo costretto ad acquistarne uno nuovo a tariffa intera. Codesto Dipartimento, pur esprimendo l'avviso che il rimborso sia possibile, chiede tuttavia il parere dello scrivente in merito.

2- Si premette che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, prima, e dell'art. 6 D.P.Reg. n. 38/1997, poi, e, in ultimo, dell'art. 9 delle linee guida per il rinnovo del contratto del comparto recepite col D.P. n. 10/2001, il trattamento di missione dei dipendenti regionali è regolato dalle corrispondenti norme del personale del comparto Ministeri. In particolare, per quanto attiene il rimborso delle spese di viaggio, l'art. 37 della l.r. n. 41/1985 fa riferimento a quanto previsto per i dipendenti statali e la disciplina statale, all'art. 12 della legge n. 836/1973 fa riferimento, per le spese di viaggio,a quelle "effettivamente sostenute". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 43 del CCRL relativo alla dirigenza.
La risposta al quesito formulato non può prescindere, ad avviso dello Scrivente, da una valutazione complessiva del comportamento del dipendente e della diligenza dallo stesso osservata nel programmare il viaggio ed i relativi orari di arrivo e partenza con riferimento alla presumibile durata della missione. In particolare, poi, andranno valutate le cause ostative che contro la sua volontà gli hanno impedito l'utilizzo del biglietto acquistato a tariffa scontata.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.






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