Pos. III-V  Prot. N. 7828 /125.05.11 



Oggetto: Art. 5 L. 260/49 - Feste nazionali ricorrenti nel giorno della domenica - Retribuibilità.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento pubblica istruzione
Servizio V

PALERMO

p. c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale, dei
ss.gg., di quiescenza, previdenza ed
assistenza del personale

PALERMO



1 -Con nota n. 2241 del 9 maggio 2005, la U.O. XII di codesto Servizio, manifestando il proprio orientamento favorevole, ha chiesto l'avviso dello Scrivente sull'accoglibilità di alcune istanze volte ad ottenere il compenso previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 5 della legge in oggetto.
Detta norma, come modificata dalla legge 90/54, prevede al terzo comma che " Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera ".

2 - La questione del trattamento economico dei dipendenti retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza delle festività nazionali (indicate dal primo comma della norma in oggetto) con la domenica, ha dato luogo a contrastanti pronuncie della Corte di Cassazione. Ad un primo orientamento favorevole alla tesi che dovesse pur sempre trattarsi di ore effettivamente lavorate ( cfr. Cass. N. 406 del 1982 , n. 2654 del 1983 ) ne è seguito uno di segno contrario ( cfr. tra le altre Cass. N. 11117 del 1995, n. 12731 del 1998, n. 3164 e 10309 del 2002, n. 2918 e 6112 del 2004).
Dette ultime pronuncie, sostenenti la tesi che la seconda parte del comma 3 dell'art. 5 in esame vada riferita al caso in cui nella domenica coincidente con la festività il lavoratore riposi, e non già al caso in cui egli effettui prestazioni lavorative, individuano la finalità perseguita dal legislatore nell'esigenza di assicurare una maggiorazione retributiva a chi non abbia prestato attività lavorativa nella giornata festiva caduta di domenica ,per compensare la perdita di un giorno di riposo.
Su tali affermazioni giurisprudenziali ed, in particolare, sull'applicabilità della disposizione in esame a tutti i lavoratori subordinati ( compresi i lavoratori pubblici ), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha chiesto con nota del 17 luglio 2001 apposito parere all'Avvocatura generale dello Stato. L'Avvocatura, con parere del 19 febbraio 2003, ha affermato che "a tutti i dipendenti non inquadrabili tra i salariati in misura fissa non può...riconoscersi il trattamento aggiuntivo...".
A seguito del suindicato parere, il Dipartimento della funzione pubblica ha diramato la lettera circolare n. 1772/10/GP del 21 marzo 2003 ( di cui si trasmette copia ), con la quale ha escluso che possa riconoscersi il compenso aggiuntivo pari all'aliquota giornaliera - previsto per i salariati retribuiti in misura fissa dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 3 della l. 260/49 - a lavoratori non inquadrabili in tale categoria e, nel caso di specie, ai dipendenti della P.A.. La disciplina di favore in questione andrebbe giustificata dall'esigenza di compensare la notevole penosità del lavoro affidato ai salariati ( secondo quanto considerato dall'Avvocatura generale).
A tale proposito, per completezza di esposizione, va rilevato che la Corte di Cassazione ( cfr. tra tutte Cass. N. 11117 del 1995 ) ha ritenuto che l'espressione salariati sia usata nel senso di lavoratori subordinati, senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ..
Ma una ulteriore e diversa considerazione va fatta alla luce dei rapporti tra contrattazione collettiva del pubblico impiego e legislazione ad essa previgente.
A seguito della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico, contraddistinta dalla contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro, e del sistema di delegificazione introdotto dall'art. 2 del d. lgs. 165/01 è stata stabilita una prevalenza della volontà collettiva rispetto alle disposizioni di legge che disciplinano materie afferenti i rapporti di lavoro. In particolare l'attribuzione di trattamenti economici è stata riservata alla contrattazione collettiva, prevedendosi peraltro la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di legge, regolamentari o amministrative in materia, non previste dai rinnovi contrattuali.
A tale proposito l'ARAN nazionale, interpellata sulla questione oggetto del presente parere, ha affermato che "Non è prevista dai CCNL vigenti, che hanno la competenza esclusiva in materia di trattamenti economici, alcuna specifica retribuzione in relazione alle festività civili coincidenti con la domenica..".
Va riferito, peraltro, che in applicazione dell'art. 2, c.3, del d. lgs. 165/01, che testualmente dispone "...L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale" e dell'art. 64 del d. lgs. medesimo, che demanda pregiudizialmente all'accordo tra i firmatari del C.C.N.L. l'interpretazione autentica o la modifica della clausola controversa, il Tribunale di Torino - Sezione lavoro, in relazione ad una richiesta di attribuzione del compenso aggiuntivo di cui all'art. 5 della l. 260/49 da parte di un insegnante, ha demandato alle parti contrattuali la questione interpretativa relativa all'efficacia abrogativa del C.C.N.L. scuola rispetto all'art. 5 suddetto.
Le parti contrattuali (ARAN e sindacati) hanno reso in data 27/3/03 la seguente interpretazione autentica :"La materia in questione risulta integralmente ed esaustivamente disciplinata dall'art. 20 del CCNL 4 agosto 1995, per cui, come precisato con il comma 2 dell'art. 82 del medesimo CCNL, l'invocata sopravvivenza dell'art. 5 della legge n. 260/49, si rende incompatibile con la predetta disciplina contrattuale e con la relativa certificazione dei costi effettuata dalla Corte dei Conti".
Alla luce delle superiori considerazioni, sembrerebbe che esistano ragioni sufficienti per negare l'accoglimento delle istanze in questione.
Copia del presente parere è trasmessa per conoscenza al Dipartimento regionale del personale, attesa la sua competenza generale in materia .

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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