Pos. III-V   Prot. N. 8959 / 130.11.05 



Oggetto: Commissario straordinario presso xxxxxxxxx - Compenso.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento pubblica istruzione

PALERMO





1 - Con nota dell'U.O. VIII dell'Area affari generali di codesto Dipartimento n. 918 del 17 maggio 2005, relativamente alla nomina del commissario straordinario dell'Istituto in oggetto, dovendosi determinare il compenso spettante allo stesso, "non essendo stati acquisiti univoci elementi giuridici " è stato chiesto l'avviso dello Scrivente "sulla normativa cui fare riferimento ".

2 - Premesso che non si rinviene alcuna disposizione normativa o statutaria disciplinante la sostituzione commissariale degli organi dell'istituto, occorre fare riferimento per la soluzione del problema proposto alla figura del commissario straordinario ed a disposizioni che, seppur non attinenti al caso concreto, forniscono principi suscettibili di generalizzata applicazione.
La dottrina qualifica "straordinario" in senso stretto il commissario la cui investitura discende dall'esigenza di sostituzione degli organi ordinari dell'ente che per qualsiasi motivo siano carenti della "legitimatio ad officium". E' stato, così, affermato che il commissario straordinario, realizzando una sostituzione totale dell'organo ordinario, diventi egli stesso - sia pure temporaneamente - organo dell'ente presso il quale viene inviato. Pertanto, l'assimilazione delle funzioni e delle competenze del commissario a quelle dell'organo sostituito fa propendere per un'equiparazione dei relativi trattamenti economici. A tale principio sembra essersi ispirata, prima, la delibera della Giunta regionale n.416 del 1985 " Determinazione indennità da corrispondere agli organi di amministrazione e di controllo degli enti, aziende, istituti etc. sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione" ove è disposto che "Laddove alla gestione ordinaria subentri la gestione commissariale, l'indennità del Presidente e del V. Presidente si intende riferita al Commissario ed al V. Commissario" e, successivamente, il D.P.Reg. 21 luglio 1994 disciplinante "Compensi spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali. Viene, analogamente, stabilito da quest'ultimo (art. 4 ,c. 4 ) che " Nel caso di gestione commissariale, ai commissari ed ai vice commissari spetta lo stesso compenso previsto rispettivamente per i presidenti ed i vice presidenti della stessa istituzione". Le suddette disposizioni, seppur non attinenti alla fattispecie in esame, consentono di ricavare un principio suscettibile di generalizzata utilizzazione : l' equiparazione economica degli organi di gestione straordinaria a quelli ordinari.
Trattandosi, comunque, di funzioni non sempre perfettamente coincidenti con quelle istituzionalmente attribuite all'organo sostituito - il cui ambito viene delineato nell'atto di nomina -, nella determinazione del compenso gravante sul bilancio dell'ente e da rapportare a quello (ove spettante) dell'organo ordinario, verrà tenuto conto da codesta Amministrazione dell'entità dei compiti gestionali attribuiti e della complessità delle attività che il commissario deve svolgere per portarli a termine correttamente.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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