Pos. II-IV Prot. /131.2005.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato.- EAS.- Liquidazione.- Misure finanziarie ex art. 23 l.r. 15/2004.

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
(Rif. nota n. 1392 del 18 maggio 2005)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dell'Ufficio - rappresentando l'urgenza della acquisizione del relativo parere - in ordine a talune problematiche sorte in sede applicativa del disposto dell'art. 23 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15.
La richiesta di consulenza verte, in buona sostanza, sulla portata normativa dell'articolo indicato, ed in particolare, riguarda il rapporto tra la garanzia solidale che la Regione, ai sensi del comma 2, è chiamata a prestare in favore dell'EAS in relazione alle obbligazioni dallo stesso Ente assunte per l'approvvigionamento di acqua, rispetto all'erogazione prevista al comma 1 "per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ..., nonché per le finalità di cui al comma 2".
Nell'evidenziare la modifica al comma 3 dell'articolo in esame, introdotta dall'art. 40, comma 5, della l.r. 19 maggio 2005 n. 5, codesto Dipartimento asserisce che dal disposto normativo richiamato appare emergere che alla garanzia che la Regione è chiamata a prestare si dovrà fare fronte con le somme la cui erogazione è autorizzata per il periodo 2005-2020, e cioè con la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro in relazione alla quale è prevista l'assunzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, di un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro.

2.- La questione interpretativa proposta trova invero giustificazione in una non chiara formulazione dell'articolato in esame, oggetto a sua volta di una limitata modifica, sostanzialmente tuttavia priva di concreta efficacia novativa.
Allo scopo di giungere ad una interpretazione della norma coerente, sotto il profilo letterale, con il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e sotto il profilo sistematico, con gli istituti giuridici e contabili richiamati o presupposti, occorre individuare con precisione gli interventi dalla stessa previsti ed i destinatari di essi.
A tale fine si rileva che il comma 1 autorizza "ad erogare all'EAS" una determinata somma "per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Sicilacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2".
L'inciso in ultimo riportato ("nonché per le finalità di cui al comma 2") non può che riferirsi all'ivi previsto "approvvigionamento di acqua", dovendo al contrario escludersi che con siffatto rinvio ci si sia voluti riferire alla garanzia in via solidale riguardata dallo stesso comma 2.
Ed invero, posto che al comma 1 testualmente si prevede di "erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro", ne consegue che l'elargizione riguardata prefigura l'indicato Ente quale destinatario, che assume dunque, nella specie ed a conclusione della procedura di impegno e di liquidazione, la qualità di creditore dell'obbligazione pecuniaria assunta dalla Regione.
Viceversa, beneficiari della garanzia regionale di cui al comma 2 sono quei soggetti che rivestono - quale necessario ed indefettibile presupposto - la qualità di creditori dell'EAS per forniture di acqua poste in essere nel periodo temporale di riferimento nello stesso comma indicato, e che, in ragione della previsione in commento, vedono rafforzato il proprio diritto di credito nel disposto concretarsi di un allargamento della responsabilità patrimoniale.
L'obbligazione in tal modo assunta dalla Regione in favore di soggetti che in virtù di un rapporto obbligatorio intercorso "per l'approvvigionamento di acqua" vantano pretese determinate nei confronti dell'EAS, risulta dunque ulteriore rispetto al beneficio di cui al comma 1, comportante una spesa la cui copertura finanziaria è recata dal successivo comma 3, e costituisce un'obbligazione di natura accessoria rispetto a quella garantita in via solidale.
A conferma di quanto rilevato si osserva che viene sancito che l'erogazione della somma di 195.855 migliaia di euro, ripartita in più anni, sarà effettuata (comma 3) mediante l'assunzione di un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, che costituisce dunque il limite massimo delle somme impegnabili ed iscrivibili in bilancio per la durata autorizzata al fine dell'attuazione dell'intervento previsto, e che presuppone la precisa individuazione del creditore nella persona dell'EAS, considerato peraltro, che il limite d'impegno pluriennale non può finanziare obbligazioni future e non determinate o determinabili, perché mancherebbe l'individuazione del preciso ammontare del debito, e cioè la certezza dell'obbligazione e la relativa quantificazione.
La prevista garanzia, la cui escussione costituisce pur sempre un evento futuro ed incerto, troverà invero riscontro contabile-finanziario in uno degli appositi capitoli iscritti in bilancio senza stanziamento, con l'indicazione "per memoria" - che, seppure non espressamente previsti dalla legge di contabilità generale, da tempo risultano presenti in bilancio, rappresentando spese che potrebbero prodursi nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, ovvero la cui dotazione è da determinarsi in corrispondenza di somme pagate (cfr. Antonio Bennati, Manuale di contabilità di Stato, Jovene editore, Napoli) - ovvero nel capitolo denominato "Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative", avente oggetto generale e ricomprendente appunto anche analoghi interventi, quale, ad esempio (cfr. art. 2, l.r. 6 aprile 1996, n. 23), la garanzia fidejussoria che il Presidente della Regione è stato autorizzato a rilasciare, nell'interesse dell'Ente acquedotti siciliani ed in favore degli istituti di credito mutuanti, per consentire il perfezionamento di un mutuo con interessi a carico della Regione che lo stesso Ente è stato autorizzato a contrarre.

Si osserva ancora, per completezza, che le esposte considerazioni risultano sostanzialmente confermate dalla avvenuta sostituzione, al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, delle parole "ai commi 1 e 2" con le parole "al comma 1", ad opera dell'art. 40, comma 5, della l.r. 19 maggio 2005, n. 5.
Ed invero l'avere cassato il riferimento al comma 2 denota l'intendimento del legislatore di chiarire l'ambito e l'oggetto dell'autorizzato limite quindicennale di impegno. Quest'ultimo, finalizzato, in via esclusiva e sin dall'origine, alla copertura, nei limiti previsti, degli "oneri" in essere, in capo all'EAS, derivanti dalle attività indicate (tra le quali puntualmente rientra "l'approvvigionamento di acqua", in forza del richiamo operato dal comma 1), non poteva invero che essere conferente ad obbligazioni gravanti sullo stesso Ente, al cui adempimento il medesimo soggetto, beneficiario dell'erogazione regionale, resta chiamato. Improprio risultava quindi, in tale contesto, il richiamo al comma 2, non attinente viceversa, in senso stretto, ad "oneri" in essere, ma avente riguardo ad un intervento in garanzia, disposto pur sempre nell'interesse dell'Ente acquedotti siciliani, ma in favore di soggetti da esso distinti; e tale improprietà il legislatore regionale ha provveduto ad eliminare.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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