Pos. I Prot. _______/140.05.11

OGGETTO: Turismo - Estensione di normative ex art. 42 l.r. 2/2002 - Limiti ed attuazione.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 20 maggio 2005 n. 3102)
PALERMO


1. L' art. 42, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, prevede che "sono recepite le disposizioni contenute nei commi 4 e 9 dell'articolo 7, ..., e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di turismo"; il successivo comma 2 del medesimo art. 42 della l. r. n. 2/2002 dispone che con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti "sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa".
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, "fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, ..., nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente".
In relazione a tali disposizioni codesto Assessorato, con la lettera sopra indicata, rappresenta che il xxxxxx xxxxxx, con nota 19 aprile 2005, n. 1498, richiamando il D.A. n. 167/2002 -con il quale sono state individuate le tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 42, comma 1, della l.r. n. 2/2002- ha chiesto conferma circa la possibilità per le imprese che svolgono le attività di cui all'art. 1, lett. F, del predetto D.A. n. 167/2002 di accedere alle agevolazioni previste per il settore industriale ed altresì circa la competenza di codesto Assessorato ai fini dell'erogazione delle medesime agevolazioni a favore delle predette imprese.
Ciò premesso, considerato che anche a prescindere dalla fattispecie sottoposta dal xxxxxx xxxxxx l'estensione operata dalla norma regionale sopra richiamata rende necessario chiarire talune questioni di carattere generale, in particolare vengono posti allo scrivente i seguenti quesiti:
a) se l'estensione di cui all'art. 42, comma 1, della l.r. n. 2/2002, sia "da intendersi riferita alle agevolazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della L. 135/2001, o della legge regionale di recepimento, ovvero abbia carattere dinamico";
b) "se l'inserimento nell'elenco di cui al prefato D.A. Turismo sia di per sé sufficiente e vincolante" ai fini dell'accesso delle imprese turistiche agli interventi agevolativi previsti in favore delle imprese industriali;
c) se la competenza all'applicazione dei benefici estesi alle imprese turistiche debba essere ascritta all'Assessorato regionale dell'industria ovvero all'Assessorato regionale del turismo, della comunicazioni e dei trasporti.

2. Circa il primo quesito si fa presente che lo stesso verte essenzialmente sulla interpretazione del riportato art. 7, comma 4, della legge n. 135/2001, posto che l'esegesi della predetta norma -"recepita" dal legislatore regionale nel suo tenore letterale senza alcuna modifica del disposto della stessa- non può comunque mutare in relazione alla sua vigenza nell'ordinamento regionale.
Al riguardo si osserva che una interpretazione strettamente letterale della norma statale in esame che tenga conto solo delle espressioni utilizzate dal legislatore e, in particolare, dell'esplicito riferimento ai benefici di qualsiasi genere "previsti" dalle norme "vigenti" per l'industria indurrebbe a considerare estese alle imprese turistiche solo le agevolazioni già esistenti per l'industria alla data di entrata in vigore della legge n. 135/2001; ciò che conseguentemente esclude ogni riferimento ad eventuali altre agevolazioni o benefici che sono stati introdotti per l'industria dopo l'entrata in vigore della legge n. 135/2001 o che comunque saranno introdotti in futuro.
Tuttavia l'interpretazione letterale non sembra chiarire in modo esaustivo il significato e la portata della disposizione de qua qualora si consideri altresì l'intentio legis che è quella di equiparare, dal punto di vista delle agevolazioni e dei benefici fruibili, le imprese turistiche a quelle che operano nel settore industriale.
Ed invero, sotto tale profilo una interpretazione che limiti la portata estensiva della norma statale alle sole agevolazioni già previste per le imprese industriali risulterebbe in effetti in contrasto con la finalità della stessa norma, laddove invece appare più conducente considerare la disposizione statale come norma a regime, che dispone per il futuro e che, come tale, ha riguardo non solo alle agevolazioni ed ai benefici esistenti per il settore industriale alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 135/2001, ma anche a quelli che eventualmente saranno introdotti in futuro.
In altri termini, qualora si privilegi l'esegesi che tiene conto della ratio e della finalità della norma in parola, il sistema normativo da considerare al fine di individuare i benefici da estendere alle imprese turistiche è quello che disciplina le agevolazioni ed i benefici previsti per il settore industriale nel momento (il quale non può che essere successivo alla entrata in vigore della legge n. 135/2001) in cui deve operarsi l'estensione prevista dalla disposizione statale con la conseguenza che dovrebbero considerarsi tutte le agevolazioni esistenti in quel momento e, dunque, anche quelle introdotte dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 135/2001.
Ciò detto, si rileva ora che vertendo il quesito in esame sulla interpretazione di una norma statale che richiede uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale e considerato altresì che lo scrivente non può privilegiare l'una o l'altra delle soluzioni interpretative proposte, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla questione sottoposta e qualora ciò sia ritenuto necessario, l'avviso dei competenti organi centrali statali.

Può ora passarsi ad esaminare, per motivi di priorità logica, il quesito sub c) concernente l'individuazione del ramo di amministrazione competente alla gestione dei benefici in parola nei confronti delle imprese turistiche.
Anche in tale ipotesi pare opportuno considerare anzitutto il disposto dell'art. 7, comma 4, della legge n. 135/2001, in particolare laddove prevede che alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria "nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili...". Si rileva in proposito che la legge n. 135/2001 non prevede alcuna copertura finanziaria del citato art. 7, comma 4, con la conseguenza che -al fine di evitare una censura di incostituzionalità per contrasto della predetta disposizione con l'art. 81, comma 4, della Costituzione- l'espressione sopra riportata può interpretarsi solo nel senso che le risorse finanziarie utilizzabili ai fini dell'estensione dei benefici ivi indicati alle imprese turistiche sono quelle disponibili per gli interventi nel settore dell'industria.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, deve concludersi che la competenza alla gestione delle agevolazioni e dei benefici de quibus va ascritta all'Assessorato regionale dell'industria anche per le imprese turistiche.

Circa il quesito sub b) si evidenzia che il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002 individua in astratto le tipologie di imprese turistiche alle quali possono estendersi, ex art. 42, comma 1, della l.r. n. 2/2002, le agevolazioni previste dalle norme vigenti per l'industria; pertanto, ai fini della riconducibilità in concreto delle singole imprese turistiche alle tipologie individuate nel citato D.A. 6 giugno 2002, codesta Amministrazione può richiedere alle medesime imprese il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la quale l'impresa interessata comprovi la titolarità del provvedimento assentito dall'amministrazione competente di autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel richiamato D.A. 6 giugno 2002.
Si fa presente al riguardo che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, "il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi"; ciò, del resto, risulta conforme agli ampi poteri di iniziativa di cui dispone in via generale l'autorità amministrativa in ordine agli atti istruttori, per cui la presentazione della dichiarazione sostitutiva non preclude, ove risulti necessario, il controllo della veridicità di quanto attestato dal deponente, determinando solo il differimento della facoltà dell'Amministrazione competente di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dal decreto assessoriale.

Infine, per ciò che riguarda lo specifico quesito sollevato dal Confidi Palermo, nulla sembra ostare a che una impresa turistica appartenente alla tipologia di cui all'art. 1, lett. F), del D.A. 6 giugno 2002, benefici delle agevolazioni previste per il settore industriale, sempre che, ovviamente venga attestata e accertata, nei termini sopra meglio precisati, l'esercizio dell'attività considerata.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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