POS. III- V Prot._______________/147.05.11

OGGETTO: Autorizzazioni concernenti le emissioni in atmosfera per centrali termoelettriche e raffinerie di olii minerali. Competenza al rilascio.


ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
UFFICIO DI GABINETTO ON.LE ASSESSORE
PALERMO



1. Con nota 2681/E del 24 maggio 2005, pervenuta a quest'Ufficio il 31 maggio 2005, codesto Assessorato ha chiesto un parere dello Scrivente sulla problematica in oggetto.

Rappresenta codesto Assessorato che, in applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, gli Assessori regionali per il territorio e per l'ambiente e per l'industria hanno emanato la circolare prot. 17298 del 13/7/1991 che, con riferimento agli impianti in oggetto, di cui all'art. 17 del predetto D.P.R. 203/1988, ha precisato che per gli gli impianti di nuova realizzazione, nonchè per le modifiche sostanziali di impianti -comportanti variazioni quantitative o qualitative delle emissioni inquinanti- o il trasferimento degli impianti stessi, di cui all'art. 15 del D.P.R. 203/1988, la competenza al rilascio è dell'Assessorato regionale dell'industria, previo parere favorevole degli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità.

Tale assetto di competenze è stato posto recentemente in dubbio dal dirigente del competente servizio del Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente che assume non legittima la predetta circolare in quanto ritiene di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria solo il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuove centrali termoelettriche o nuove raffinerie di olii minerali, supponendo invece di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di autorizzazioni per modifiche sostanziali di impianti comportanti variazioni quantitative o qualitative delle emissioni inquinanti e per il trasferimento degli impianti stessi.

Pertanto codesto Ufficio chiede il parere dello Scrivente onde adottare un atto di indirizzo interpretativo degli articoli 15 e 17 del DPR 203/1988 e procedere, eventualmente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria, ad una modifica della circolare sopracitata.



2. Sulla questione sottoposta si osserva quanto segue.

Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ("Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183"), dopo aver previsto che restano sottoposti alla disciplina del DPR medesimo "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera", ed aver fissato la ripartizione di competenze tra Stato e enti locali territoriali, prevede, all'art. 6, che "In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti".

Tuttavia l'art. 17 esclude dall'applicazione del predetto art. 6 le centrali termoelettriche e le raffinerie di olii minerali, in ordine alle quali "Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata" (secondo comma, prima parte).

Ovviamente tale ultima norma è stata applicata con la circolare 13 luglio 1991, nell'ordinamento regionale, con riferimento alle competenze regionali statutarie, intestando il procedimento all'Assessorato regionale dell'industria, con i pareri degli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità.

Il precitato D.P.R. 203/1988, poi, prevede, in generale, che non soltanto i nuovi impianti ma anche le sostanziali modifiche degli stessi o la loro delocalizzazione siano sottoposti ad autorizzazione (art. 15).

Se è vero che la norma testè citata (art. 15) non individua testualmente l'autorità competente al rilascio della specifica autorizzazione per le modifiche delle precedenti autorizzazioni all'impianto, tuttavia è palesemente logico che l'autorità competente non può esser che la medesima che ha la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'impianto, salvo che tale competenza venga espressamente attribuita ad altri.

Ma, invero, la previsione del precitato art. 17 DPR 203/1988 fonda espressamente la competenza dell'Amministrazione dell'industria non soltanto per la costruzione ma anche per l'esercizio degli impianti in questione (comma 2, ma anche commi 4 e 5).

Ed infatti, il D.P.C.M. 21 luglio 1989 ("Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali") al punto 4) del paragrafo I, prevede che "Le autorizzazioni previste dall'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti energetici e per le raffinerie di olii minerali esistenti o nuovi sono rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle procedure previste nel medesimo articolo".

D'altronde ipotizzare che per le modifiche sostanziali o la delocalizzazione di impianti sia sufficiente soltanto l'autorizzazione dell'Amministrazione dell'ambiente, anzichè quella prevista dall'art. 17 DPR 203/1988 adottata a seguito di concordi valutazioni delle Amministrazioni dell'industria, dell'ambiente e della sanità, ridurrebbe la portata di tutela che il legislatore ha previsto con il DPR 203/1988.

Non è comprensibile, quindi, per quali motivazioni di ordine giuridico interpretativo (non manifestate o evincibili dagli allegati trasmessi) il dirigente del competente servizio del Dipartimento territorio e ambiente di codesto Assessorato abbia ritenuto un diverso assetto di competenze per le modifiche di impianti del tipo in esame.


Pertanto, con esclusivo riferimento alla questione sopraenunciata, non può che concludersi per la correttezza interpretativa recata dalla circolare del 13 luglio 1991.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulsito dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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