POS. III- V Prot._______________/ 153.05.11

OGGETTO: Proroga contratti LSU a tempo determinato, ex art. 39 lr 20/2003. D. l.vo 368/2001.



ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
E, P.C.
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
PALERMO



1. Con nota 2097 del 9 giugno 2005 codesto Dipartimento, in relazione all'analoga richiesta posta da Consorzio ASI che intende prorogare di tre anni i contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale a soggetti di cui all'art. 1, comma 2 e 3, della l.r. 85/1995, a termini del secondo comma dell'art. 39 della l.r. 20/2003 e dell'art. 42 della l.r. 15/2004, chiede se tale proroga sia in contrasto con gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 368/2001 (come il Consorzio ASI suppone), nonchè se, in sede di proroga, si possano variare i contenuti delle prestazioni dei soggetti impiegati con i contratti in questione, estendendole a tutte le attività di servizio alle imprese erogate dal Consorzio.

Riferisce codesto Dipartimento, in relazione al primo dei quesiti, che l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ritiene l'art. 39 della l.r. 20/2003 "lex specialis", per cui l'intervallo lavorativo di cui all'art. 5, comma 3, del d.l.vo 368/2001 non si applica alla fattispecie normata dal legislatore regionale.

Dall'esame della richiesta formulata a codesto Dipartimento dal Consorzio ASI in questione, allegata alla richiesta di consultazione, si evince che il Consorzio, rilevando che il d. l.vo 368/2001 è attuativo di una direttiva comunitaria, ritiene che le previsioni di tale decreto legislativo potrebbero prevalere sull'attuazione delle disposizioni regionali in questione.

In ordine alla possibilità di mutamento del contenuto delle prestazioni dei lavoratori, in sede di proroga dei contratti, il Consorzio rileva che con la circolare n. 16/2002/AG del 12/5/2002, relativa agli articoli 11 e 12 della l.r. 85/1995, l'Assessorato regionale del lavoro aveva previsto la possibilità di modificare, in relazione alle mutate esigenze degli enti promotori, le attività riferibili alle aree di intervento individuate nei progetti originari.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 12, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, previde che per la realizzazione di progetti di utilità collettiva gli enti promotori potessero utilizzare, mediante contratti di diritto privato e/o a tempo parziale, i lavoratori inseriti nelle graduatorie provinciali.

L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, poi, dispose che tali contratti di diritto privato venissero finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali, e che, di conseguenza, per l'attivazione di tali contratti non fosse necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità di collettiva. Con tale norma i contratti di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 85/1995, originariamente previsti quali modalità di attuazione di progetti di utilità collettiva, in buona sostanza vennero trasformati in misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

L'art. 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, quindi, ha autorizzato la conferma, da parte degli enti utilizzatori, dei contratti di cui all'art. 12 della l.r. 85/1995, per un ulteriore periodo di tre anni, purchè sussistesse l'interesse all'espletamento della prestazione.

Quindi l'art. 41 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, ha esteso anche ai lavoratori titolari dei contratti a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 85/1995, la possibilità di beneficiare di alcune delle misure di fuoriuscita previste dall'art. 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21.

Infine, l'art. 77, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 17, ha stabilito che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili"



In ordine al primo dei quesiti, relativo al dubbio se la proroga dei contratti stipulati ex art. 12 l.r. 85/1995, attuata in base alla disposizione dell'art. 39 della l.r. 20/2003, sia in contrasto con gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 368/2001, anzitutto va ricordato che il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ("Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato....") fissa precisi limiti all'utilizzabilità dei rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo in ogni caso che il rapporto di lavoro complessivamente (compresa una eventuale proroga possibile in presenza di ragioni oggettive) non possa superare i tre anni (art. 4) e che in assenza dei requisiti e delle modalità indicate nel medesimo decreto legislativo il termine si ha per non apposto.
Per completezza espositiva si ricorda, comunque, che analogo effetto non si produce per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stante la previsione dell'art. 36 del d. l.vo 20 marzo 2001, n. 165, che esclude la conversione del rapporto in quello a tempo indeterminato.

Ciò premesso, lo Scrivente non può che concordare con l'orientamento dell'Assessorato regionale del lavoro, sinteticamente espresso nella nota prot. 4862/Serv. V del 2 dicembre 2004, per cui le previsioni regionali in questione non soggiacciono alle restrizioni di cui al decreto legislativo 368/2001.

Nè l'esplicita disposizione dell'art. 77, comma 2, della l.r. 17/2004 sopra richiamata, di contenuto interpretativo, è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana in sede di controllo preventivo di legittimità costituzionale della legge medesima, diversamente da altre norme della stessa delibera legislativa impugnate con ricorso alla Corte costituzionale a termini dell'art. 28 dello Statuto siciliano.

Peraltro, la natura giuridica dei rapporti con i lavoratori socialmente utili non è di lavoro subordinato costituendo "un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 della Costituzione; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi conseguenziali diritti" (Cassazione, SS.UU. civili, sent. 22 febbraio 2005, n. 3508).

Come, poi, ha precisato il Dipartimento della funzione pubblica con parere n. 206/05 del 9 marzo 2005, "A differenza del contratto di lavoro subordinato di natura sinallagmatica tra datore di lavoro e lavoratore, il contratto LSU è un negozio di tipo trilaterale in quanto essendo questa tipologia di contratto di natura previdenziale il lavoratore percepisce due emolumenti, uno dall'ente utilizzatore e l'altro dal Fondo alimentato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Nè la suddetta natura viene meno per la circostanza che i contratti di cui è questione hanno assunto, per effetto delle disposizioni dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, la connotazione di misure di fuoriuscita, dato che tendono solo alla stabilizzazione, ma non la realizzano ancora in pieno, com'è confermato dalla circostanza che l'art. 41 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, estende anche ai lavoratori titolari dei contratti a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 85/1995, la possibilità di beneficiare di alcune delle misure di fuoriuscita previste dall'art. 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21; mentre, d'altro canto, il finanziamento di tali contratti resta ancora a carico delle risorse finanziarie destinate ai lavoratori socialmente utili.


In ordine al secondo quesito, relativo alla possibilità di modificare, in sede di rinnovo, i contratti al fine di utilizzare i lavoratori socialmente utili in questione "a supporto degli uffici consortili, al di là dei contenuti specifici del progetto originario", va osservato che l'Agenzia regionale per l'impiego, con la sua circolare n. 16/2002/AG del 13 maggio 2002, nell'illustrare le innovazioni apportate al regime contrattuale di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 85/1992 dall'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, ha ritenuto che tali innovazioni consentono la modifica, in relazione alle mutate esigenze degli enti promotori, delle attività riferibili alle aree d'intervento individuate nei progetti originari.

Se da tale interpretazione può discendere la possibilità di modificare le previsioni delle attività da assegnare a tali lavoratori, tuttavia -non essendo chiara la tipologia di attribuzioni che il Consorzio ASI vorrebbe prevedere nelle modifiche contrattuali- va osservato che tramite tali modifiche non si può pervenire all'attribuzione delle funzioni pubblicistiche dell'ente ai lavoratori in questione: soggetti che non hanno alcun rapporto funzionale con l'ente medesimo, in quanto non inquadrati attraverso le canoniche forme di reclutamento dei pubblici impiegati, come ha chiarito il Dipartimento della funzione pubblica con parere del 17 febbraio 2005 (ancorchè riferito ai contratti di diritto privato di cui al secondo comma, lett. b, della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Copia del presente parere è trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Amministrazione regionale del lavoro, competente nella materia de qua.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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