Pos. I Prot. 157.2005.11


OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Interventi nel settore sanitario.- Reiscrizione somme perente.

ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario
(Rif. nota n. 2011 del 10 giugno 2005)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, dato atto della avvenuta concessione, nell'esercizio finanziario 2002, di un contributo a favore di un Comune della Sicilia ai sensi della l.r. 3 gennaio 1961, n. 2, e considerato che la relativa somma - impegnata per spese correnti ed accreditata con apposito ordinativo, a fronte di cui risultano certificazioni negative di spesa sia per l'esercizio finanziario 2002 che per il successivo esercizio 2003 - è andata in perenzione al 31 dicembre 2003, ed inoltre che gli interventi finanziati non sono iniziati entro il termine di 60 giorni (scadente il 4 novembre 2002) dalla notifica fissato, pena la revoca, dal decreto di concessione, si chiede l'avviso dell'Ufficio circa la legittimità della richiesta del Comune di procedere alla reiscrizione in bilancio della somma perenta al fine di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori.

2.- Secondo quanto esposto da codesto Dipartimento, la revoca del provvedimento di concessione del contributo straordinario di cui è discorso, pur comminata dallo stesso decreto dirigenziale che ha concesso il beneficio nel caso in cui gli interventi previsti non avessero avuto inizio entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo atto, non è in realtà stata posta in essere.
Ora, considerato che l'istituto della revoca risponde all'esigenza che la Pubblica Amministrazione adegui permanentemente e congruamente situazioni giuridiche originate da precedenti atti a quello che è l'interesse pubblico concreto ed attuale, e trova il suo limite nella presenza, in capo ai soggetti riguardati dal provvedimento ipoteticamente da revocare, di uno stato di affidamento sulla persistenza delle posizioni consolidate, sembra che nella fattispecie non possa adottarsi un siffatto provvedimento di ritiro, precludendo tale possibilità il fatto che codesta Amministrazione è stata a suo tempo portata a conoscenza della circostanza del mancato inizio dei lavori nei termini prescritti - nonché, successivamente, dell'avvenuto inizio dei lavori medesimi e poi del completamento degli stessi - e non avendo allora provveduto, non può più determinarsi in tal senso non soltanto in considerazione della ormai avvenuta ultimazione degli interventi ma anche nel rispetto del principio di conservazione delle posizioni giuridiche originate dal precedente provvedimento oltrechè della dovuta tutela dell'affidamento.
Né peraltro apparrebbe configurabile a tal proposito, la diversa figura della decadenza, poiché detto atto, dal carattere sostanzialmente sanzionatorio, presuppone una preventiva contestazione ovvero una diffida ad adempiere, ambedue nella fattispecie, non sussistenti.

Ciò premesso, si osserva che nulla sembra ostare, nella specie, alla richiesta reiscrizione delle somme oggetto di perenzione. Ed invero considerato che l'istituto della perenzione amministrativa non comporta l'estinzione del diritto del creditore, ma unicamente la eliminazione contabile delle relative scritture dal conto dei residui, resta salva la possibilità di far luogo al pagamento del dovuto, negli esercizi successivi, a richiesta dell'avente diritto e sempre che ovviamente si siano verificati i prescritti presupposti.
Né a diverse conclusioni è dato pervenire considerando lo strumento mediante il quale si è proceduto all'accreditamento della somma in questione.
Ed invero ai sensi delle vigenti norme di contabilità (art. 446 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402), anche laddove si sia provveduto all'annullamento di titoli (ordinativi) inestinti può procedersi alla rinnovazione dei medesimi qualora sussista il sottostante diritto, ovviamente non prescritto, del relativo creditore.

3.- Il presente parere viene inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in ragione della competenza allo stesso risulta in materia contabile e di bilancio, al fine di renderlo partecipe della problematica in oggetto e della soluzione proposta ed altresì di consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga, le proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, lo scrivente si riserva ogni utile approfondimento.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale