Pos.   1 Prot. N. 167/05.11 



Oggetto: Contratti della P.A.- Trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 157/1995. Affidamento di servizi dello stesso tipo al medesimo soggetto aggiudicatario di gara.





Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
                          Dipartimento territorio e ambiente 
                                  PALERMO 


1 - Con nota 15 giugno 2005, n. 37201 codesto Dipartimento espone di aver aggiudicato ad un istituto di credito, a seguito di gara ad evidenza pubblica, i servizi inerenti adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria, verifica e valutazione tecnica di istanze di concessione di agevolazioni rientranti nell'ambito della misura 1.13 - Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica del POR Sicilia 2000/2006, nonché per la gestione ed erogazione delle agevolazioni medesime.
Con riferimento a tale tipo di attività si chiede se sia possibile affidare alla stesso soggetto ulteriori servizi dello stesso tipo ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f) del d. lgs. 157/1995, disposizione che consente il ricorso alla trattativa privata senza gara: per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.
Secondo quanto espone codesta Amministrazione, nella fattispecie ricorrerebbero tutti i presupposti indicati dalla su richiamata disposizione salvo per quanto attiene l'indicazione nel bando di gara originario del costo complessivo stimato degli ulteriori e nuovi servizi, costo la cui entità non poteva essere stimata a priori dipendendo dal numero delle domande di finanziamento concretamente presentate.
2 . Si osserva preliminarmente, che anche la nuova Direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31.03.2004, all'art. 31, dispone che si possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all' aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette. La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione di servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'art. 7 (importo delle soglie degli appalti pubblici). Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto.
La disciplina comunitaria, tuttavia, contempla il ricorso alla scelta diretta (corrispondente nel nostro ordinamento nazionale alla trattativa privata) quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che rendano impossibile in termini di razionalità l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza di un'operazione sul piano della concorrenza del mercato unico europeo (cfr. in tal senso la circolare della Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche comunitarie 6 giugno 2002 n. 8756 e. T.a.r. Campania, sez. I, 20-05-2003, n. 5868 e , con riferimento, alla l.r. n. 21/1985 Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 27-05-1997, n. 191).
La disposizione in esame (art. 7, comma 2, lett. f) del decreto lgs n. 157/1995) , pertanto, non può che essere di stretta interpretazione e richiede il concorso di tutte le condizioni dalla stessa prevista perché possa derogarsi alla gara pubblica.
In primo luogo occorre, allora, che l'Amministrazione abbia fatto espressa riserva, nel bando iniziale, di avvalersi della disposizione normativa considerando nel valore complessivo dell'appalto anche gli ulteriori servizi che si è riservata di affidare a trattativa privata al medesimo aggiudicatario. Tale circostanza (rilevante ai fini dell'individuazione della soglia comunitaria e della conseguente individuazione delle procedure di aggiudicazione applicabili), non richiede la necessaria indicazione dell'importo complessivo stimato nel bando di gara, potendo ricavarsi dall'importo dell'appalto iniziale.
Orbene, il bando in questione ( pubblicato sulla GURS, p.II, del 25-2-2005, n. 8) ha fissato il costo del servizio sulla base di compensi unitari per affare ritenendosi impossibile determinare a priori il valore dell'appalto sulla base delle istanze di finanziamento da esaminare.
Poiché le imprese interessate all'appalto potevano comunque valutare la complessiva convenienza economica a partecipare alla gara anche in vista della espressa riserva di aggiudicazione di analoghi servizi, ai sensi della disposizione in esame, sembra che nella fattispecie non vi siano ostacoli all'affidamento diretto dell'ulteriore appalto al medesimo aggiudicatario.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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