Pos.   1 Prot. N. 168.05.11  


Oggetto: Trasporti. Contributo ex art. 6 l.r. n. 44/1979 su liquidazione fine rapporto a dipendenti di aziende di trasporto giā beneficiari del CCNL ANAC.





Allegati n...........................

   



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO TRASPORTI E COMUNICAZIONI
                  DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI                  
                                              Palermo 





1 - Con nota 17-6-2005, n. 147/Serv. I/UOC APC, codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla possibilitā di erogare in favore di alcune Aziende di trasporto il contributo previsto dall'art. 6 della l.r. 17-3-1979, n. 44, a distanza di circa sette anni dal verificarsi del presupposto previsto dalla norma per l'erogazione del beneficio.
La disposizione su richiamata prevede che "Alle imprese private di cui al precedente art. 5, che applicavano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il contratto ANAC e che hanno fruito degli interventi regionali per l'applicazione del protocollo d'intesa e dell'accordo ministeriale 1976- 1978, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti č autorizzato a corrispondere una somma pari alla differenza tra l'indennitā di liquidazione spettante al dipendente sulla base del contratto ANAC e quella dovuta sulla base del trattamento economico e normativo giā determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976, aggiornata all'ultima retribuzione, e limitatamente alla parte maturata sino al 31 dicembre 1978.
Le somme di cui al presente articolo verranno erogate alle aziende in concomitanza con l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente o nei casi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 "
Nel caso in esame il contributo viene richiesto dalle Aziende per dipendenti collocati in pensione nel 1997 e quindi, ad avviso di codesta Amministrazione, tardivamente, considerato che gli stanziamenti in bilancio sul relativo capitolo sono andati diminuendo in relazione alla progressiva diminuzione del personale interessato e che con circolare assessoriale n. 262/1995 le aziende sono state richiamate al rispetto del termine del 30 novembre di ogni anno per la richiesta del contributo.
La stessa legge, infatti, dispone che il beneficio venga erogato,"in concomitanza" con l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di ciascun dipendente.

2 - Si premette che la disposizione legislativa in esame non prevede un espresso termine di decadenza per la presentazione della richiesta di contributo ma dispone soltanto che lo stesso venga erogato "in concomitanza" con la cessazione del rapporto di lavoro. Tale espressione sembra, piuttosto, avere carattere sollecitatorio nei confronti dell'Amministrazione mirando ad assicurare all'azienda il tempestivo rimborso dell'integrazione dell'indennitā di liquidazione spettante al lavoratore sulla base della citata disposizione.
Inoltre, la norma sembra attribuire all'azienda di trasporto un vero e proprio diritto soggettivo al contributo non lasciando all'Amministrazione alcuna discrezione sia sulla possibilitā di erogarlo sia sulla sua quantificazione (cfr. Cass., sez. un., 23-11-2000, n. 1201).
La fissazione con circolare del termine del 30 novembre di ciascun anno per la presentazione delle istanze di contributo non potrebbe pertanto introdurre legittimamente un termine di decadenza non previsto dalla legge (cfr. sia pure in ordine a diverse fattispecie, C.S. VI, 10-11-1981, n. 661; C.S., VI, 12-5-1994, n. 754) ed il termine assegnato andrebbe considerato semplicemente ordinatorio e connesso alle esigenze di programmazione finanziaria dell'Amministrazione, con la conseguenza che la sua mancata osservanza condurrebbe soltanto ad un differimento all'anno successivo dell'erogazione.
Sulla base di tale considerazioni e della natura di diritto soggettivo del beneficio sembra che la richiesta di contributo possa soggiacere all'ordinario termine di prescrizione decennale.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.


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