Pos. I Prot. _______/175.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Impianto di distribuzione -Richiesta rinnovo e voltura della concessione.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 23 giugno 2005 n. 3767)
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con istanza 11 dicembre 2003 una società ha chiesto "il rinnovo e la voltura a proprio nome" della concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti già assentita ad altra ditta con D.A. 12 maggio 1987 e scaduta in data 11 aprile 1995.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che il rinnovo della concessione de qua era stato in precedenza chiesto dalla ditta titolare della medesima concessione con istanza del 20 ottobre 1994 ma il relativo provvedimento non è stato adottato per mancata presentazione, da parte della predetta ditta, della documentazione attestante la disponibilità del suolo dove insiste l'impianto.
Considerato che la società istante ha comunicato di aver rilevato l'impianto in questione dalla ditta titolare della concessione e di aver ottenuto in proprio favore la disponibilità del suolo, vien chiesto se "la temporanea insussistenza del requisito della disponibilità del suolo, che in passato non ha consentito il rinnovo, costituisca oggi pregiudizio alla emanazione del provvedimento richiesto di rinnovo e trasferimento" in favore della società interessata.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata appaiono opportune talune osservazioni circa la natura del rinnovo della concessione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti.
L'art. 8 del D.A. 12 giugno 2003 ("Nuovo piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia"), nel disciplinare le procedure per il rinnovo delle concessioni, configura il rinnovo stesso come una prosecuzione del precedente rapporto laddove, invero, prevede che l'istanza di rinnovo deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento delle tasse annuali di concessione governativa "a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo"; che "il concessionario" deve certificare la gestione diretta dell'impianto; ed altresì che l'accertamento dei requisiti oggettivi attiene alla verifica della idoneità tecnica dell'impianto "a continuare" il pubblico servizio.
Il rinnovo della concessione, non determinando soluzione di continuità tra l'originario provvedimento concessorio ed il protrarsi dei suoi effetti, risulta dunque compatibile con eventuali mutamenti di contenuto o delle condizioni previste purchè si tratti di modifiche di carattere accessorio. Qualora invece la modifica riguardi elementi essenziali del rapporto, quali l'elemento soggettivo e la titolarità della concessione, il mutamento è di natura e di entità tale da far ritenere che si tratti non già della prosecuzione del precedente rapporto ma dell'instaurazione di un rapporto nuovo, con la conseguenza che nella formulata ipotesi non si è in presenza di un semplice rinnovo, bensì di una vera e propria nuova concessione.
Le precedenti osservazioni trovano conferma anche in giurisprudenza laddove, in via generale, si è affermato che "la modifica della titolarità di una concessione importa un elemento di novità che esclude di per sé che possa trattarsi di un semplice rinnovo" (C.d.S., sez. VI, 5 giugno 1986, n. 396).
Pertanto, alle luce delle superiori considerazioni e del riportato orientamento giurisprudenziale, nella fattispecie in esame deve escludersi che alla società istante possa essere rilasciato il provvedimento di rinnovo della concessione originariamente assentita ad altra ditta.
In altri termini, condizione ostativa all'adozione del provvedimento di rinnovo nei confronti della società in questione non è, dunque, la temporanea insussistenza del requisito della disponibilità del suolo in capo alla medesima società, quanto l'impossibilità in re ipsa di configurare un provvedimento di rinnovo nei confronti di un destinatario diverso dal titolare della concessione oggetto del rinnovo stesso.
Del resto va altresì escluso che la concessione de qua possa essere volturata alla società in parola poiché il provvedimento risulta già scaduto; al riguardo infatti si fa presente che per la giurisprudenza "la concessione scaduta non può essere volturata ad altra ditta" (TAR Abruzzo, sez. Pescara, 6 aprile 2001, n. 350).
Pertanto l'istanza di rinnovo e voltura della concessione presentata dalla società interessata non può essere accolta.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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