Pos. I Prot. _______/177.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Impianti di distribuzione - Problematiche afferenti voltura e concessioni.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
Uffici distaccati di Catania
(Rif. nota 20 giugno 2005 n. 2747)
CATANIA


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che una ditta "attualmente ... proprietaria delle attrezzature" costituenti taluni impianti di distribuzione di carburante ha chiesto il trasferimento delle relative concessioni già volturate, sebbene in contrasto a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre, n. 745, in favore di un'altra ditta che non era proprietaria delle medesime attrezzature.
Premessa una ricostruzione storica effettuata, per comodità di esposizione, con riferimento ad uno solo degli impianti in questione, e fatto presente "che tutti decreti di concessione risultano scaduti e che i relativi rinnovi se pur avviati sono rimasti a tutt'oggi in sospeso", in particolare vien chiesto se "un decreto di concessione che si appalesa viziato", in quanto rilasciato ad una ditta priva della proprietà degli impianti, possa o meno "essere volturato".

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata pare opportuno precisare, circa la natura giuridica dell'atto di voltura, che, per costante orientamento giurisprudenziale, la voltura di un provvedimento amministrativo non configura un nuovo provvedimento ma consiste in un atto di mera novazione soggettiva del rapporto tra l'amministrazione e il privato; la voltura di una concessione non equivale, dunque, al rilascio di una nuova concessione ma determina semplicemente la sostituzione del titolare della concessione già esistente e non incide in modo alcuno sul contenuto della stessa, che rimane del tutto identico ed invariato (cfr. Cass., 23 marzo 1981; C.d.S., sez. V, 17 marzo 1988, n. 323; C.d.S., sez. V, 10 luglio 2000, n. 3854).
Ciò detto in via generale, con riguardo alla fattispecie in esame appaiono ora rilevanti due considerazioni concernenti il provvedimento di cui codesta Amministrazione deduce l'illegittimità per contrasto con il disposto dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
In primo luogo si evidenzia che l'Amministrazione procedente potrebbe, in astratto, intervenire in forza dell'autotutela ed eliminare l'atto di cui si accerti l'illegittimità (c.d. auto-annullamento); tuttavia l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi, oltre alla illegittimità originaria del provvedimento da annullare, presuppone altresì la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell'atto stesso.
A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che occorre procedere ad una comparazione tra l'interesse pubblico alla caducazione dell'atto e l'interesse pubblico alla sua conservazione benché illegittimo, ciò nel senso che l'Amministrazione può valutare "qualora sia trascorso un più o meno lungo periodo di tempo dalla data di adozione dell'atto illegittimo, se sia opportuno esercitare il potere di annullamento ovvero sia inopportuno un mero ripristino della legalità, in quanto l'atto di autotutela non consentirebbe la soddisfazione di alcun interesse pubblico" (C.d.S., sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232).
Ed infatti, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato dall'organo che lo ha emanato "sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati"; pertanto, nella fattispecie, considerato il tempo decorso dalla adozione del provvedimento, poiché quanto più si consolidano le situazioni create dall'atto da annullare, tanto più si affievolisce l'interesse pubblico alla sua rimozione, sembra possibile sacrificare le astratte esigenze di legittimità formale alla necessità di non incidere su situazioni già consolidatesi.
In secondo luogo poi, pur a prescindere dalle considerazioni di cui sopra circa l'intervenuto "consolidamento" del provvedimento in esame, si osserva che, sotto un profilo strettamente formale, lo stesso non va qualificato come "decreto di concessione" quanto, piuttosto, come atto di voltura di una concessione in precedenza rilasciata, con la conseguenza che l'atto di cui codesta Amministrazione rileva l'illegittimità non rileverebbe ai fini dell'adozione dell'ulteriore provvedimento di voltura richiesto dalla ditta interessata; in altri termini, tenuto conto di quanto sopra precisato circa la natura dell'atto di voltura, quale provvedimento di mera sostituzione del titolare della concessione, nella fattispecie, ai fini del rilascio della nuova voltura acquista rilievo la concessione originariamente assentita ed in particolare la circostanza che la stessa non sia scaduta, laddove invece codesto Dipartimento rileva che "tutti i decreti di concessione risultano scaduti".
Al riguardo infatti, si fa presente che secondo la giurisprudenza la concessione scaduta "non può essere volturata ad altra ditta" (cfr. TAR Abruzzo, sez. Pescara, 6 aprile 2001, n.350); pertanto, alla stregua del riportato orientamento giurisprudenziale dovrebbe escludersi la possibilità di adottare i provvedimenti di voltura richiesti dalla ditta interessata.
Tuttavia, risulta dalla richiesta di parere che i rinnovi delle concessioni scadute, sebbene siano stati avviati, non sono stati a tutt'oggi adottati; poiché dunque il mancato rinnovo delle concessioni sembra imputabile al comportamento omissivo dell'Amministrazione, qualora i rinnovi stessi siano stati richiesti nei termini, e, cioè, sei mesi prima della scadenza del provvedimento -così come previsto dai diversi Piani di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti che si sono succeduti nel tempo (D.A. 25 gennaio 1984, paragrafo 6°; D.A. 9 settembre 1997, n.1231, art. 8; D.A. 12 giugno 2003, art. 8)- deve ritenersi che, nel caso di specie, codesta Amministrazione potrà procedere, con provvedimenti separati o contestuali, al rinnovo e alla voltura delle concessioni in parola.
Infine si osserva che non risulta chiaro quanto affermato da codesta Amministrazione nella richiesta di parere laddove si precisa che uno degli impianti di distribuzione di carburanti per cui è stata presentata l'istanza di voltura "è stato ceduto dalla curatela fallimentare alla Ditta ..."; ed invero, se tale affermazione va intesa nel senso che il concessionario, a seguito della cessione, ha perso la proprietà dell'impianto, deve conseguentemente escludersi che il medesimo impianto possa essere oggetto di voltura, posto che è venuta meno la condizione prevista dall'art. 9, comma 1, del D.A. 12 giugno 2003, ai sensi del quale il trasferimento della concessione potrà essere autorizzato "solo in caso di trasferimento della proprietà del relativo impianto".

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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