POS. II Prot._______________/181.05.11

OGGETTO: Riconoscimento di persone giuridiche private. Amministrazione competente in relazione agli scopi statutari.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO ON.LE PRESIDENTE
SEGRETERIA TECNICA
PALERMO



1. Con nota 7142 del 4 luglio 2005 codesto Ufficio, premettendo che ha in corso di esame preliminare una bozza di statuto di una associazione (allegata alla richiesta di consultazione) che ha come scopo fondamentale l'avvio e l'implementazione di percorsi di ricerca biomedica, ha chiesto allo Scrivente un parere in ordine alla possibilità di incardinare il procedimento di riconoscimento presso la Segreteria generale .

Evidenzia codesto Ufficio, infatti, che la circolare presidenziale 22 marzo 2001, n. 1104, prevede che il procedimento di riconoscimento sia incardinato presso il ramo di amministrazione secondo il principio generale della prevalenza dello scopo assegnato al riconoscendo ente.

Ritiene, tuttavia, che nella fattispecie in esame non sia possibile stabilire una reale e netta prevalenza di un ramo di amministrazione, dal momento che i rami d'interesse sarebbero l'industria per l'aspetto dell'innovazione tecnologica, la sanità per i riflessi nel campo sanitario nonchè la pubblica istruzione per l'aspetto della ricerca in raccordo con il mondo dell'università.

In tale contesto, codesto Ufficio chiede se in casi in cui non sia possibile stabilire una reale e netta prevalenza di un ramo di amministrazione, si possa intestare la competenza alla Segreteria generale della Presidenza, in ragione dell'omnicomprensiva funzione di coordinamento attribuitale dall'ordinamento.



2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

Com'è noto, le norme di attuazione dello Statuto in materia di persone giuridiche private (D. l.vo 29 gennaio 1997, n. 26) prevedono che "Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella Regione siciliana e le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito regionale ed alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla Regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal Presidente e dagli Assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione, secondo le relative competenze" (art. 1). Analoga disposizione è posta per le funzioni di vigilanza e tutela di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile (art. 2).

La circolare presidenziale, emanata in prossimità dell'entrata in vigore di tali norme di attuazione (Circolare 12 luglio 1997, prot. 3744/46.97.12/ULL), sulla questione che qui interessa, aveva esplicitato che "Quanto alla ripartizione della competenza all'interno dell'Amministrazione regionale, le predette norme di attuazione, allineando il sistema di competenza a quello statale, hanno trasferito le precitate funzioni direttamente ai singoli rami dell'amministrazione regionale ratione materiae.
Pertanto, se prima delle predette norme, come riferito nelle premesse, i singoli rami di amministrazione hanno avuto la titolarità soltanto delle funzioni di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche, mentre il potere di riconoscimento è stato esercitato da questa Presidenza, con l'entrata in vigore delle norme di attuazione in discorso anche il potere di riconoscimento andrà esercitato dagli Assessorati in indirizzo, secondo le rispettive competenze.
E' appena il caso, infatti, ricordare che le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad ordinamento speciale prevalgono sulle norme delle leggi ordinarie (v. Corte Costit., sent. n. 151 del 1972).
Residuerà a questa Presidenza l'esercizio dell'attività di riconoscimento in ordine a persone giuridiche d'interesse regionale le cui finalità non siano inquadrabili in nessuna delle competenze attribuibili ai rami di amministrazione in cui è ordinata l'Amministrazione regionale".

Tale circolare, poi, ponendo direttive di uniformità in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche, in particolare, trattando dello scopo, dispose che " .....Ciò non esclude, comunque, che lo scopo possa ricomprendere, per sua essenza, materie ricadenti nelle competenze di due o più rami di amministrazione. In tal caso il procedimento di riconoscimento verrà curato dall'amministrazione nelle cui competenze è ricompreso l'aspetto prevalente dello scopo, che chiederà le valutazioni istruttorie e l'avviso degli altri rami di amministrazione".

Successivamente, con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 286, con cui è stato approvato il regolamento di delegificazione per la semplificazione dei procedimenti in materia di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, è stata emanata la circolare Presidenziale 22 marzo 2001, diffusa dalla Segreteria generale in pari data con nota prot. 1104, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 8 giugno 2001, n. 29.

Con tale circolare, nell'adeguare l'ordinamento regionale alle nuove disposizioni, ribadendo che in ossequio alle disposizioni delle norme di attuazione (la cui "ratio di attribuire la competenza in parola ai singoli rami dell'Amministrazione regionale è da rinvenire nella circostanza che la valutazione sia degli scopi che dei mezzi patrimoniali correlati può essere puntualmente effettuata essenzialmente dal ramo di amministrazione in cui intende operare l'ente da riconoscere"), è stata riaffermata la competenza dei vari rami dell'Amministrazione regionale per il procedimento istruttorio di riconoscimento delle persone giuridiche e per le relative determinazioni sostanziali in ordine alla eventuale iscrizione nel registro regionale (cui oggi è correlata l'acquisizione della personalità giuridica).
Anche in tale circolare, poi, si è riaffermato che "Residuerà, inoltre, a questa Presidenza l'esercizio dell'attività di riconoscimento in ordine a persone giuridiche d'interesse regionale le cui finalità non siano inquadrabili in nessuna delle competenze attribuibili ai rami di amministrazione in cui è ordinata l'Amministrazione regionale.
Ove lo scopo assegnato all'ente, per sua essenza, interessasse la competenza di diversi rami di Amministrazione, il procedimento di riconoscimento verrà curato dall'Amministrazione nelle cui competenze è ricompreso l'aspetto prevalente dello scopo, e che chiederà le valutazioni istruttorie degli altri rami di Amministrazione, ovvero procederà in conferenza di servizio con le stesse".

Pertanto, in generale, pare doversi escludere un intervento della Presidenza della Regione nel procedimento di riconoscimento di persone giuridiche il cui scopo non esuli dalle competenze intestate ai rami di amministrazione incardinati presso gli Assessorati regionali.

Nè la circostanza che la Segreteria generale abbia funzioni di coordinamento dell'attività della Regione può legittimare l'assunzione di potestà amministrative spettanti ai vari rami di amministrazione, dal momento che tale funzione dall'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale) è correlata all'emanazione di direttive generali ed al relativo coordinamento, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa generale.

Va, poi, osservato, in via generale, che laddove lo scopo di un ente che richieda il riconoscimento della personalità giuridica possa vertere in materie ascritte a diversi rami in cui si articola l'Amministrazione regionale, e non si riesca ad accertare l'assoluta prevalenza di un aspetto rispetto agli altri, è sempre possibile che uno dei rami di amministrazione s'intesti legittimamente il procedimento, e proceda di concerto con gli altri, pure competenti, senza che ciò possa determinare l'illegittimità dell'operato.

E la funzione di coordinamento della Segreteria generale, assegnatale nella materia anche con le previsioni della circolare presidenziale 22 marzo 2001 sopra citata, potrà esplicarsi nell'individuare, anche nel caso specifico, criteri di prevalenza dello scopo ovvero nell'individuare, tra più rami che appaiono egualmente competenti, quello che assumerà il procedimento.




3. Con riferimento al caso specifico che ha originato la suddetta richiesta di consultazione, va osservato che lo scopo della associazione in questione è "lo svolgimento in Sicilia di attività di ricerca scientifica biomedica, in campi che vedono la più ampia integrazione tra i vari settori delle discipline scientifiche ed umanistiche che abbiano come obiettivo comune la preservazione ed il ristabilimento dello stato di salute a livello dell'individuo e della società" (art. 2 della bozza di statuto).

Lo scopo di tale associazione, pertanto, è eminentemente di tipo sanitario, tendendo, appunto, alla ricerca scientifica in campo sanitario con obiettivi legati alla tutela della salute (dell'individuo e della società).

Come ricordato nella circolare presidenziale 22 marzo 2001 "lo scopo (o finalità), elemento essenziale di una persona giuridica, è il motivo essenziale finalistico che determina l'aggregazione di una molteplicità di soggetti (associazione) o la destinazione di un patrimonio per la sua realizzazione, mentre le attività indicate nello statuto vanno considerate nell'ottica di mezzi di attuazione dello scopo stesso.
Pertanto la predetta indagine va condotta prioritariamente con riguardo allo scopo, mentre l'enuclazione delle attività potrà esser tenuta in considerazione quale elemento di precisazione della portata dello scopo, oltre che farvi riferimento ad altre finalità valutative (congruità del patrimonio in relazione alle attività previste, eventuale snaturamento dello scopo dichiarato, etc.)".

Ma nella fattispecie in esame la connotazione eminentemente sanitaria emerge anche dall'enucleazione delle attività previste (art. 2 e art. 3 della bozza di statuto sottoposto).

D'altronde, va ricordato che per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le cui finalità sono anch'esse di ricerca nel campo biomedico, anche se unitamente a prestazioni di ricovero e cura ed organizzazione di servizi sanitari, il decreto di trasformazione in fondazioni previsto dall'art. 2 del d. l.vo 16 ottobre 2003, n. 288, nonchè il decreto di riconoscimento di nuovi istituti (art. 14) è adottato dal solo Ministero della salute, così come allo stesso sono intestate le funzioni di vigilanza, ancorchè d'intesa con il Ministero dell'economia (art.16).

Pertanto, pur se si riscontrino nello scopo dell'associazione in questione aspetti che possano rientrare nella competenza delle amministrazioni regionali dell'industria e della cultura, sembra allo Scrivente che tale scopo sia prevalentemente, se non essenzialmente, riconducibile alle competenze ascritte all'Amministrazione regionale della sanità.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale