Pos. II   Prot. N. 11061 / 191.05.11 



Oggetto: Casa di cura xxxxx - Personale - Possibilità di assunzione da parte dell'A.U.S.L..




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento regionale Fondo Sanitario
Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera
Igiene Pubblica

PALERMO





1 - Con nota n. 5211 dell'8 luglio scorso, l'Area affari generali di codesto Dipartimento ha chiesto a quest'Ufficio di fornire " suggerimenti per l'individuazione di percorsi idonei" a risolvere la seguente questione.
Il superamento degli ospedali psichiatrici ,a seguito dell'istituzione dei servizi per la salute mentale ai sensi della l. 833/78, ha determinato un esubero di personale nel residuo manicomiale della Casa di cura in oggetto (n. 33 ausiliari specializzati ). Per ovviare alla situazione di rischio occupazionale così delineata e per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL xx e la Casa di cura hanno instaurato un rapporto convenzionale - prorogato da ultimo fino al 30 novembre 2005 - per l'utilizzazione dei suddetti ausiliari specializzati presso i presidi della salute mentale della stessa AUSL.
Gli interventi legislativi adottati in passato per l'assunzione del personale in parola da parte dell'Azienda USL non sono andati in porto perché oggetto di impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.
Nella nota in riferimento codesto Dipartimento richiama, quali elementi ostativi all'assunzione sic et simpliciter, le disposizioni della L. 311/2004 in tema di limiti alle assunzioni nonché l'art. 49 della l.r. 15/2004 recante modalità per l'assunzione di personale il cui titolo di studio richiesto per l'accesso sia quello della scuola dell'obbligo.

2 - Premesso che ai sensi dell'art. 7 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 24 febbraio 1979 n. 70, quest'Ufficio rende pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari ( attività non richiesta nella nota cui si risponde ), si esprimono sinteticamente - in uno spirito di fattiva collaborazione - alcune considerazioni sulla questione in oggetto.
Escluso il ricorso a strumenti di natura amministrativa , attesa l'esistenza delle note norme ostative all'assunzione diretta, si individua nell'intervento legislativo l'unico mezzo attivabile per una possibile (seppur non esaustiva ) soluzione del problema.
Una norma che disponga l'assunzione riservata al personale in discorso sarebbe valutabile come contraria ai principi costituzionali già in passato invocati dal Commissario dello Stato ( artt. 3, 51 e 97 ).
Unico tentativo percorribile potrebbe sostanziarsi nella proposta di un disegno di legge che prenda le mosse dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del D.P.R. 761/79 che consente, pur se transitoriamente, di riservare nei pubblici concorsi ( v. art. 49 l.r. 15/2004 ) un'aliquota di posti vacanti al personale già in servizio presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale. La prevista riserva del trenta per cento per il personale non medico potrà, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, essere variata tenendo conto, comunque, del limite invalicabile del 50 per cento fissato dall'art. 5 del D.P.R. 487/94.
Onde evitare, poi, la concorrenza in tale percentuale di posti delle varie categorie di riservatari ex lege, occorrerebbe precisare nella proponenda norma che la riserva in parola va applicata esclusivamente al personale in questione. Tale soluzione è stata, del resto, già adottata con l'art. 6 della l.r. 8 del 1999.
Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti della problematica in questione e/o per l'esame di ulteriori proposte che codesto Dipartimento potrà formulare al riguardo.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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