Pos. I Prot. _______ /194.05.

OGGETTO: Energie - Carburanti - Impianti di distribuzione - Ammissibilità di una autorizzazione condizionata.




ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 12 luglio 2005 n. 2534)
PALERMO

Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con istanza 30 settembre 2004 una Ditta ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per natanti da diporto.
   iferisce altresì codesto Dipartimento che il Comune competente ha espresso parere negativo all'installazione del predetto impianto sul sito individuato dalla Ditta richiedente poiché il piano regolatore portuale in corso di approvazione prevede una diversa allocazione dei servizi portuali.
Ciò premesso, considerato che la Ditta in questione ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR avverso la deliberazione di giunta comunale con la quale è stato espresso il citato parere negativo e tenuto conto altresì che lo studio legale che assiste la medesima Ditta insiste per il rilascio della richiesta autorizzazione rilevando che la concessione demaniale marittima già assentita dalla Capitaneria di Porto prevede "l'obbligo a carico della Ditta dello spostamento e/o della dismissione dell'impianto ove questo dovesse risultare incompatibile con eventuali diverse previsioni dello strumento di pianificazione portuale", in particolare vien chiesto se l'autorizzazione in parola possa essere rilasciata a condizione che la Ditta richiedente "si impegni ad uniformarsi alle ordinanze che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Capitaneria di Porto à nonché alle diverse previsioni di Piano Regolatore Portuale, provvedendo ove occorra allo spostamento e/o alla dismissione dell'impianto in questione".
. Preliminarmente si fa presente, sotto un profilo strettamente formale, che la previsione nel disciplinare della richiesta autorizzazione di una clausola di tenore letterale identico a quella contenuta nella concessione demaniale non appare conducente; ciò in quanto l'esplicito riferimento al rispetto delle "ordinanze che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Capitaneria di Porto à" se risulta giustificabile in relazione alla concessione rilasciata dalla stessa Capitaneria di Porto, non lo è con riferimento all'autorizzazione da adottarsi da parte di codesto Assessorato, laddove invece appare preferibile il rinvio ad ulteriori prescrizioni eventualmente disposte dal medesimo Assessorato.
Ciò detto, pur a prescindere dalla considerazione che la Ditta in questione è già obbligata ad uniformarsi alle diverse previsioni del piano regolatore portuale per effetto della clausola contenuta nella concessione demaniale assentita dalla Capitaneria di Porto, si osserva ora, in via generale e astratta, che nulla sembra ostare all'inserimento nell'autorizzazione de qua di una clausola simile a quella prevista nella concessione demaniale e che comporti -a carico della Ditta destinataria del provvedimento ed al verificarsi di determinate condizioni- l'obbligo di provvedere allo spostamento e/o alla dismissione dell'impianto di distribuzione di carburante; e ciò per un duplice ordine di motivi. n primo luogo si rileva che si tratterebbe di una clausola strumentale alla stessa autorizzazione e, come tale, garantirebbe il perseguimento e la realizzazione dell'interesse pubblico generale; in secondo luogo poi, si osserva che la clausola in questione troverebbe fondamento, altresì, in un formale specifico atto di accettazione già presentato dalla Ditta richiedente (come risulta dalla richiesta di parere e dagli atti alla stessa allegati); sotto tale profilo, si tratterebbe dunque di una clausola legittima poiché pone a carico del destinatario l'adempimento di obblighi la cui realizzazione è dipendente dalla volontà del destinatario stesso.
Tuttavia nella fattispecie non può prescindersi dal rilevare che il Comune competente con deliberazione della giunta comunale ha espresso parere negativo limitatamente al sito individuato dalla Ditta in parola per la realizzazione dell'impianto ed altresì che tale deliberazione è stata impugnata dalla predetta Ditta con ricorso innanzi al Tar (ricorso che si assume trasmesso in allegato alla richiesta di parere e non pervenuto allo scrivente). n tale situazione vengono in rilievo due considerazioni.
Anzitutto, vero è che l'art. 21 del D.A. 12 giugno 2003, nel disciplinare l'autorizzazione per gli impianti di distribuzione di carburanti per natanti dispone che la predetta autorizzazione verrà rilasciata dopo l'acquisizione dei pareri delle autorità ivi indicate senza nulla prevedere circa il carattere positivo dei pareri; tuttavia è ragionevole ritenere che i predetti pareri debbano essere adottati in termini positivi laddove invece l'adozione in termini negativi integrerebbe condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione.
Si evidenzia altresì che nessuna valutazione circa la legittimità della deliberazione sopra richiamata può essere ascritta alla competenza dello scrivente ovvero di codesto Assessorato e, dunque, ogni valutazione in tal senso è rimessa all'adito organo giurisdizionale. ertanto, alla luce delle superiori osservazioni, quanto meno nelle more della definizione del giudizio pendente e in via prudenziale, deve escludersi il rilascio dell'autorizzazione de qua ancorchè provvista della clausola sopra esaminata.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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